Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 agosto 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bogel Bianca Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Bogel Bianca Rita, nata a Herborn (Germania) il 25 aprile 1953, cittadina italiana-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale in «Sozialpadagoge», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «assistente sociale», sez. B ; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplom-Sozialpadagoge» conseguita presso l'«Evangelische Fachhochschule Darmstadt» il 20 luglio 1978; Considerato che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la professione «Staatlich anerkannte Sozialpadagogen» del 1° febbraio 1980; Vista la conforme determinazione della conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009; Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. B, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure; Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Bogel Bianca Rita, nata a Herborn (Germania) il 25 aprile 1953, cittadina italiana-tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez.B - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale. |
| Art. 3.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) teoria e metodi e tecniche del servizio sociale, (solo orale); 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto. Roma, 31 agosto 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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