Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerata la necessita' di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 793/93 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.
- Il regolamento (CE) n. 1488/94 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161.
- La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 settembre 1976, n. L 262.
- La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 marzo 1991, n. L 76.
- La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
settembre 1993, n. L 227.
- La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
novembre 1993, n. L 294.
- La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 aprile 2000, n. L 103.
- L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2007.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O., cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1907/2006 vedi note alle
premesse.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente decreto, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento e' equiparato all'importatore.
3. L'Autorita' competente di cui all'articolo 121 del regolamento e' il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle
sostanze.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
 
Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di
registrazione all'Agenzia per le attivita' di ricerca e sviluppo.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non si conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
 
Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione
alla fascia di tonnellaggio.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le informazioni supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.



Nota all'art. 5:
- La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 agosto 1967, n. 196.



 
Art. 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di
riduzione dei rischi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformita' da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
 
Art. 7.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del
dichiarante.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
 
Art. 8.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta necessita' e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non ottempera all'obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione tramite richiesta all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
 
Art. 9.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno studio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
 
Art. 10.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della
catena d'approvvigionamento.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o trasferimento anche parziale, dell'attivita' del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la responsabilita' della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
 
Art. 11.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
 
Art. 12.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle
sostanze.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non comunica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
 
Art. 13.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di
fabbricare o importare.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
 
Art. 14.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza
destinata ad un determinato uso.

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.
 
Art. 15.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del
regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 65 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
 
Art. 16.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento
in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
 
Art. 17.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento
concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o produttori di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che immette sul mercato una sostanza che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 112 del regolamento, che non comunica o comunica in modo inesatto all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore o gruppo di fabbricanti o produttore di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera all'obbligo di comunicare l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, all'Agenzia, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data indicata nell'articolo 116 del regolamento.
 
Art. 18.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 19.
Disposizione finale
1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli Alfano
 
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