Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 aprile 2009, n. 132
Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che:
al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;
al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;
Tenuto conto che le disposizioni legislative sopra richiamate stabiliscono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni;
Ritenuto di procedere all'adozione di un unico decreto di carattere regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in applicazione dei gia' citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e 2, comma 362 della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla fissazione dei criteri per disciplinare, nell'ambito di un piano pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle disposizioni citate;
Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e successive modificazioni, e' stata istituita una Commissione con il compito di provvedere alla propedeutica attivita' istruttoria per la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare;
Visto il «Documento di definizione dei contenuti necessari all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' ad indicare il complessivo percorso attuativo della normativa in questione» approvato dalla Commissione di cui al precedente punto in data 4 febbraio 2009;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3743/2008, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;
Vista la nota n 100.1/1125 del 19 marzo 2009, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo altresi' la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L:
«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il
2007.».
«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e,
comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in
analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in
condizioni di disagio economico accertate mediante
l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) pubblicata nel Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n.
300:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e,
comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in
analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in
condizioni di disagio economico accertate mediante
l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.».
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
legge 16 marzo 2008, n. 85, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008:
«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.».
Nota all'art. 1:
- Per Il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1:
a) l' esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall' Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una sentenza;
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalita' tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza.
2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.



Nota all'art. 2:
Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834 (definitivo riordinamento delle pensioni, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23
settembre 1981, n. 533) e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 016 Suppl. Ord. del 18 gennaio 1982.
- Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 Suppl. Ord. del
9 maggio 1974):
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari
dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.».



 
Art. 3.

1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 2:
a) per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno;
b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno.
c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita' del danno subito e dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno.
d) Nei casi in cui l'amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sara' pari all'80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d'appello.



Nota all'art. 3:
Decreto ministeriale 3 novembre 2003 (Definizione
transattiva delle controversie in atto, promosse da
soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2003, n.
280.



 
Art. 4.

1. L'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che sono interessati alla stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni;
b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalita' di inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalita' tecniche fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della modalita' di inoltro telematico, la domanda potra' essere inoltrata al Ministero secondo modalita' fissate dalla medesima circolare;
c) la domanda e' presentata dal legale che assiste l'interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda e' allegata la documentazione di seguito elencata:
1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell'Ufficio medico legale o copia di sentenza con cui e' stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria;
2. copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze gia' emesse;
4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
5. lettera di manifestazione d'intenti sottoscritta dal danneggiato, corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.
2. E' fatta salva la facolta' del Ministero di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattiva.



Nota all'art. 4:
Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 si veda nelle note
all'art. 2.
- la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.



 
Art. 5.

1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.



Nota all'art. 5:
Per l'art. 33, commi 1, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.



 
Art. 6.

1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 5.
2. Qualora l'interessato non presenti l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potra' avvalersi della priorita' a parita' di gravita' dell'infermita' di cui al comma 362 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.



Nota all'art. 6:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Per il testo dell'art. 2, comma 362, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7.

1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero.
2. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all'articolo 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonche' a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti.
 
Art. 8.

1. All'esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) si procede successivamente alla stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue disponibilita' di bilancio.
 
Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 296
 
Allegato

TABELLA

Limiti massimi inderogabili entro cui determinare
i singoli importi transattivi
(gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002)
aventi causa di danneggiati deceduti |€ 619.748,28 --------------------------------------------------------------------- danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una | sentenza favorevole | € 464.811,21 --------------------------------------------------------------------- danneggiati viventi per i quali non vi e' ancora | alcuna sentenza favorevole | € 413.165,52

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di eventuali importi aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivo connessi alle specifiche modalita' di eventuale rateizzazione.
 
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