Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2009
Rettifica al decreto 1° agosto 2008 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2008 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;
Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - Regione Lazio, il 14 settembre 2009, con la quale e' stato rilevato che all'art. 2 del citato disciplinare di produzione, e' stato erroneamente indicato il riferimento al colore della bacca dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio da poter utilizzare fino ad un massimo del 10%;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto comma, con l'eliminazione del riferimento al colore di che trattasi, conformemente a quanto deliberato dal Comitato Nazionale Tutela Vini espresso nella riunione del 14 e 15 maggio 2008;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica, l'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto direttoriale 1° agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008, e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
«Il vino "Cesanese del Piglio" o "Piglio" deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo; vitigni complementari, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per non piu' del 10%».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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