Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 agosto 2009
Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006, concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori.

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la
normativa tecnica
Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per l'anno 2004 e, in particolare, l'assegnazione all'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme per la promozione dell'attivita' di composizione extragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di consumi, e tenuto conto delle integrazioni apportate al predetto provvedimento con decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 18 febbraio 2008;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalita' di effettuazione e finanziamento delle predette attivita';
Visto, in particolare, l'art. 10 del predetto decreto 2 marzo 2006, concernente assistenza nelle ADR, come da ultimo modificato dal decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 giugno 2008, con il quale si e' provveduto al differimento, al 31 dicembre 2008, del termine per l'avvio delle procedure di conciliazione ammissibili a contributo, disponendo altresi' che la conclusione positiva della procedura debba intervenire e debba essere adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009;
Visto, altresi', l'art. 15, comma 1, del medesimo decreto 2 marzo 2006, secondo cui «le risorse finanziarie di cui al presente decreto non assegnate o non utilizzate saranno destinate ad iniziative gia' previste dal presente decreto o ad ulteriori iniziative su indicazione della DGAMTC»;
Tenuto conto delle modificazioni intervenute nell'organizzazione del Ministero e, da ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare dell'art. 6, concernente le funzioni della nuova Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.
Viste la corrispondenza intercorsa con l'Unioncamere relativamente all'attuazione del predetto decreto 2 marzo 2006 e, da ultimo, la nota n. 12031 del 30 luglio 2009 da cui risulta che per le finalita' di cui all'art. 10 del medesimo decreto residuano risorse disponibili tali da consentire una riapertura e ulteriore proroga dei termini ivi previsti e che per gestire e monitorare adeguatamente tale nuova attivita' occorre altresi' prorogare la linea progettuale «monitoraggio e banca dati» di cui all'art. 11 del medesimo decreto, rifinanziandola a valere su parte della quota di risorse non utilizzate nell'ambito delle iniziative di cui agli articoli 4 e 7 relative, rispettivamente, agli sportelli pilota ed alla formazione dei quadri delle associazioni;
Ritenuto il perdurante interesse dell'amministrazione al massimo sviluppo della predetta iniziativa di promozione dell'attivita' di composizione extragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di consumi e la conseguente opportunita' di modificare ulteriormente il citato decreto 2 marzo 2006;
Decreta:

Art. 1.

Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006
1. All'art. 10, comma 8, del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dal decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 13 ottobre 2006 e dai decreti del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008 e del 23 giugno 2008, le parole «fino al termine del 31 dicembre 2008, purche' l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del 31 dicembre 2009, purche' l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente comunicata entro il 31 marzo 2010».
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 10, comma 10, del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come sostituito dal decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 giugno 2008, relativamente alle procedure di conciliazione avviate, comunicate e concluse entro i termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettera a) del medesimo decreto 23 giugno 2008, l'eventuale riduzione percentuale prevista dal secondo periodo del medesimo comma 10 si applica alle sole procedure riammesse in deroga per effetto della riapertura e del differimento di termini di cui al comma 1 del presente decreto.
3. Al fine di consentire, in relazione al differimento di termini di cui al comma 1, la prosecuzione della relativa conseguente attivita' di monitoraggio e gestione della banca dati di cui all'art. 11 del medesimo decreto 2 marzo 2006, alla stessa e' destinata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, l'ulteriore somma complessiva di euro 90.000,00 a valere sulle economie derivanti dal minore utilizzo delle risorse gia' destinate alle iniziative di cui agli articoli 4 e 7 dello stesso decreto.
Roma, 14 agosto 2009
Il direttore generale: Vecchio
 
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