Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2009
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;
Visto in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;
Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Considerata l'opportunita' di attuare il sostegno specifico in favore degli agricoltori che realizzano una produzione di qualita' in determinati settori, in coerenza con l'orientamento generale della politica agricola nazionale a tutela della qualita' della produzione;
Considerata l'opportunita' di incentivare, nelle regioni del centro-sud, pratiche colturali piu' coerenti con l'evoluzione climatica in corso e con l'esigenza di migliorare il livello di fertilita' dei terreni nonche' salvaguardare le aree interne da fenomeni erosivi per mezzo di tecniche di avvicendamento tra cereali e colture miglioratrici;
Considerata l'opportunita' di attuare il sostegno specifico per contribuire finanziariamente al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;
Ritenuto di doversi avvalere, per la copertura finanziaria del sostegno specifico, della facolta' prevista dall'art. 69, paragrafo 2 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, operando una trattenuta settoriale nella misura del 10% nei settori dello zucchero e del tabacco, caratterizzati da una forte concentrazione territoriale, al fine di evitare che l'onere delle relative misure venga a gravare eccessivamente sulle restanti aree geografiche;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2009;
Decreta:

Art. 1.

Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009
1. Il sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e' applicato dal 1° gennaio 2010.
2. Il sostegno di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto ed erogato con le modalita' previste dagli articoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui al presente decreto possono essere modificate in conformita' a quanto statuito nel medesimo articolo.
 
Art. 2.

Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico
1. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del sostegno specifico sono assicurate da:
a) l'importo stabilito ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) una trattenuta, come previsto dall'art. 69.2 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i settori tabacco e zucchero pari al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003. I fondi relativi trattenuti sono utilizzati per l'applicazione del sostegno specifico nei settori medesimi ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto;
c) una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonche' della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009; l'esatta fissazione della percentuale di trattenuta sara' oggetto di determinazione da parte di AGEA.
2. Le risorse cosi' ottenute sono destinate ad un pagamento supplementare su base annua agli agricoltori secondo le modalita' del presente decreto.
 
Art. 3.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' delle carni
bovine
1. Una somma di 24.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, come elencate nell'allegato 1 al presente decreto.
2. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 e' fissato a 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare, a 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare ed a 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine.
3. Una somma di 27.250.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di capi bovini a condizione che i bovini medesimi siano di eta' superiore a dodici mesi e inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione, ed:
a) allevati in conformita' ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonche' a razza o tipo genetico; ovvero,
b) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformita' a sistemi di qualita' riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.
4. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 50 euro per i capi di cui al comma 3, lettera a) e a 90 euro per i capi di cui al comma 3, lettera b).
5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 3 e viceversa.
 
Art. 4.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' delle carni
ovicaprine
1. Una somma di 10.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore degli allevatori di ovicaprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilita':
a) acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
b) detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di eta' inferiore o uguale a cinque anni;
c) macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualita' riconosciuti;
d) allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.
2. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 300 euro per i capi di cui al comma 1, lettera a), 70 euro per i capi di cui al comma 1, lettera b), 15 euro per i capi di cui al comma 1, lettera c), 10 euro per i capi di cui al comma 1, lettera d).
3. I pagamenti di cui ai precedenti commi 1a) e 1b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30.
 
Art. 5.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' dell'olio di
oliva
1. Una somma di 9.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.
2. Tali pagamenti sono concessi per un importo massimo unitario di 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007. Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo.
 
Art. 6.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' del latte
1. Una somma di 40.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che producono latte crudo di vacca nel rispetto dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.
2. I pagamenti di cui al precedente comma sono concessi per i quantitativi di latte che rispettano almeno due dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri di cui al comma 1, il parametro non conforme dovra' comunque rispettare i seguenti limiti:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
4. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare e' fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007, nella disponibilita' del produttore nell'anno di pertinenza.
 
Art. 7.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' del tabacco
1. Una somma di 20.500.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varieta' Nostrano del Brenta.
2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato 2.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione.
4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale supplementare per i prodotti di cui al comma 1 non puo' superare 2 euro/kg.
5. Una somma di 1.000.000 euro e' destinata a pagamenti annui supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualita' che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varieta' Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione.
6. I pagamenti di cui al precedente comma 5 sono concessi per i quantitativi di tabacco che rispettano i requisiti di cui all'allegato 3. Per il tabacco Kentucky detti pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/kg.
7. E' fatta riserva di rivedere annualmente la soglia di prezzo, di cui al precedente comma 6, in caso di condizioni di mercato particolari.
8. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare per il prodotto, di cui al comma 5, e' fissato a 4 euro/kg di prodotto per il tabacco varieta' Kentucky ed a 2,5 euro/kg per il tabacco varieta' Nostrano del Brenta.
9. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 5 e viceversa; le misure previste nel presente articolo si applicano alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.
 
Art. 8.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' dello zucchero
1. Una somma di 14.000.000 euro e' destinata, a pagamenti annuali supplementari ad ettaro ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero ed utilizzano sementi certificate e confettate.
2. L'importo di cui al comma 1 e' elevato a 14.700.000 euro nel 2011 ed a 19.700.000 euro nel 2012 ed anni successivi.
3. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare e' fissato a 300 euro per ettaro per gli anni 2010 e 2011 ed a 400 euro per ettaro per gli anni successivi.
 
Art. 9.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' della Danaee
racemosa
1. Una somma di 1.500.000 euro e' destinata, a pagamenti annuali supplementari per superficie a favore dei produttori di Danaee racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla regione finalizzato al miglioramento della qualita' del prodotto.
2. Il disciplinare di produzione, di cui al comma 1, dovra' contenere almeno i requisiti elencati nell'allegato 4 del presente decreto.
3. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare e' fissato a 15.000 euro per ettaro con un massimale di 10.000 euro per produttore.
 
Art. 10.

Sostegno per specifiche attivita' agricole che apportano benefici
ambientali aggiuntivi
1. Una somma di 99.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture.
2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 vengono erogati agli agricoltori delle regioni elencate nell'allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose come elencate in allegato 6.
3. L'importo massimo unitario dei pagamenti di cui al comma 1 e' fissato a 100 euro per ettaro.
4. La misura di sostegno prevista nel presente articolo e' soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2, lettera a) (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009.
 
Art. 11.

Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamita' naturali, eventi assimilabili, altre calamita' e perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, adottato in conformita' alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato in regime di esenzione di notifica fino al 30 giugno 2014, di cui al regolamento (CE) n. 1857/06, una somma di 70.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua. Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio a totale carico dell'impresa agricola.
2. La perdita del 30% di cui al comma 1, deve essere calcolata sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e l'anno con la produzione piu' elevata.
3. Le avversita' atmosferiche, le epizoozie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
4. Le epizoozie negli allevamenti zootecnici assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 1990, relativa a talune spese del settore veterinario.
5. Il contributo, a valere sulle risorse del presente articolo, a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
6. I contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale del 13 ottobre 2008, limitatamente alla parte cofinanziata dall'Unione europea ai sensi dell'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009.
 
Art. 12.

Disposizioni finali
1. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, e' applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari.
2. Ove non diversamente disposto, una eventuale economia realizzata nell'ambito di una misura di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, puo' essere riallocata, in modo proporzionale, nell'ambito delle misure per le quali si e' verificato il superamento del relativo plafond attribuito.
3. Ove non diversamente disposto il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente decreto coincide con l'anno solare.
4. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le somme trattenute, nel settore dei seminativi, delle carni bovine, delle carni ovicaprine e dello zucchero, per il sostegno di tipi specifici di agricoltura previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono assegnati agli agricoltori dei settori medesimi in conformita' a quanto statuito dall'art. 65, paragrafo 1 del predetto regolamento (CE) n. 73/2009.
5. A decorrere dal 1°gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non puo' essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto.
 
Art. 13.

Autorita' competente al coordinamento dei controlli
AGEA, in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 195
 
----> Vedere da pag. 10 a pag. 13 <----
 
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