Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 settembre 2009 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dalla Coldiretti di Asti, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Terre Alfieri» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il documentato parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla richiesta sopra indicata; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre Alfieri» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n° 127 del 4 giugno 2009; Visto che, nei termini e nei modi previsti, e' pervenuta istanza, da parte di alcuni produttori di vini a denominazione di origine controllata di aree prossime a quella della nuova zona interessata dalla DOC «Terre Alfieri», avversa al parere favorevole espresso dal Comitato al riconoscimento della denominazione di che trattasi ; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, con il quale la suddetta istanza e' stata respinta, in quanto, per gli aspetti oggetto di contestazione, lo stesso Comitato ha ribadito che il citato parere favorevole espresso in data 6 e 7 maggio 2009 e la relativa proposta di disciplinare di produzione, risultano conformi alla vigente normativa ; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Terre Alfieri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009. |
| Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata «Terre Alfieri» proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Terre Alfieri». |
| Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Terre Alfieri», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Terre Alfieri». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| ----> Vedere da pag. 25 a pag. 30 <---- |
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