Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 luglio 2009 |
Rideterminazione delle risorse e delle attivita' nell'ambito del programma RIDITT. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1 del 22 marzo 2006, che assegna al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel programma gia' attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT, nonche' al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1 del 22 marzo 2006, che assegna al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel programma gia' attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT - Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese, nonche' al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese, sia a livello nazionale che a livello transnazionale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, registro n. 4, foglio n. 200, con il quale sono state definite le finalita' e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT, gia' avviato dall'Istituto per la promozione industriale; Visto l'art. 1 del summenzionato decreto, che individua le tre specifiche macro-misure da attuare, ovvero: a) trasferimento tecnologico nazionale dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia; b) trasferimento tecnologico transnazionale; c) rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese - RIDITT, e stabilisce la ripartizione delle risorse economiche, pari a complessivi 34,35 milioni di euro, tra di esse; Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2007, con il quale sono impegnate a favore dell'Istituto per la promozione industriale risorse pari a 6,35 milioni di euro, destinati all'attivita' di assistenza tecnica da parte dell'IPI nell'ambito delle tre citate misure; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2007, con il quale sono impegnate a favore dell'Istituto per la promozione industriale risorse pari a 11,45 milioni di euro, per l'attuazione della misura «Trasferimento tecnologico nazionale dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»; Visto l'art. 6-quater della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha stabilito la revoca delle assegnazioni delle risorse FAS operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate; Considerato che, conseguentemente alla revoca summenzionata, le risorse a disposizione per l'attuazione del programma RIDITT divengono complessivamente pari a 17,8 milioni di euro rispetto ai 34,35 milioni di euro originariamente previsti; Tenuto conto della conseguente necessita' di procedere ad una riprogrammazione delle attivita' attuabili nell'ambito delle tre summenzionate misure del programma RIDITT e ad una riallocazione delle risorse finanziarie disponibili tra ciascuna di esse; Decreta: Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, con il quale sono state definite le finalita' e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT, sono apportate le seguenti modifiche. 2. Il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito con il seguente: Le risorse complessivamente impegnate a favore dell'IPI, pari a 17,8 milioni di euro, sono utilizzate per la realizzazione delle seguenti tre misure: a) trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia; b) trasferimento tecnologico transnazionale; c) rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese - RIDITT. 3. Il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito con il seguente: Le risorse sono ripartite tra le tre summenzionate misure nel modo seguente: 13,1 milioni di euro destinati alla misura: a) trasferimento tecnologico nazionale dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia; 1,2 milioni di euro sono destinati alla misura b) trasferimento tecnologico transnazionale; 3,5 milioni di euro sono destinati alla misura c) rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese (RIDITT). 4. Il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito con il seguente: Le risorse destinate alle tre summenzionate misure saranno utilizzate con le seguenti modalita': relativamente alla misura: a), 12,5 milioni di euro sono destinati per l'attivita' di trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia e 0,6 milioni di euro sono assegnati all'IPI per le attivita' di assistenza tecnica; relativamente alla misura b) 1,0 milione di euro e' destinato per il trasferimento tecnologico transnazionale e 0,2 milioni di euro sono assegnati all'IPI per le attivita' di assistenza tecnica; relativamente alla misura c) 3,5 milioni di euro sono destinati per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese e sono assegnati all'IPI per la gestione della misura stessa. 5. Il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito con il seguente: Le risorse complessivamente destinate alla misura in oggetto ammontano a 12,5 milioni di euro. 6. L'art. 3 e' sostituito con il seguente: 1. L'attuazione della misura «Trasferimento tecnologico transnazionale» di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' finalizzata a promuovere e potenziare le collaborazioni transnazionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico per le PMI promosse dalle universita', da enti pubblici di ricerca, dai centri di ricerca e dalle associazioni imprenditoriali, ubicati nelle aree sottoutilizzate del Paese. La misura si realizza mediante la partecipazione delle associazioni imprenditoriali, delle universita' e dei centri di ricerca italiani al Progetto comunitario CORNET ( fasi I e II ) - Collective Research Network, che, nell'ambito dell'iniziativa ERANET del VI e VII Programma quadro UE di ricerca e sviluppo, favorisce la «ricerca collettiva» su scala transnazionale, coinvolgendo associazioni imprenditoriali, universita', enti pubblici di ricerca e centri di ricerca di diversi Paesi europei. 2. Le risorse complessivamente destinate alla misura in oggetto ammontano a 1,0 milione di euro. 3. Per il raggiungimento delle finalita' della predetta misura saranno selezionati, a seguito di apposito bando europeo, e co-finanziati progetti di «ricerca collettiva» transnazionale, condotti da universita' e/o enti pubblici di ricerca, e/o centri di ricerca italiani in favore di associazioni imprenditoriali italiane rappresentative degli interessi delle PMI residenti nelle aree sottoutilizzate del Paese. I progetti potranno essere presentati da associazioni imprenditoriali italiane in collaborazione con almeno altre due organizzazioni omologhe appartenenti ad almeno altri due paesi UE partecipanti al progetto comunitario CORNET. 4. I progetti transnazionali selezionati nell'ambito della misura saranno agevolati nella misura massima del 50% delle spese ammissibili attraverso un contributo a fondo perduto di cui beneficeranno i soggetti italiani aggiudicatari. 7. L'art. 5 e' sostituito con il seguente: 1. Le attivita' di assistenza tecnica dell'IPI al Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure a) e b), di cui agli articoli 2 e 3, riguardano: la progettazione delle misure e la predisposizione dei relativi bandi; la promozione dei bandi e il supporto ai proponenti; la valutazione delle proposte progettuali; la predisposizione delle convenzioni con i beneficiari; il monitoraggio tecnico-amministrativo in itinere dello stato di attuazione dei progetti; l'erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari; la diffusione, attraverso la rete RIDITT, dell'offerta dei servizi e delle tecnologie sviluppate nell'ambito dei progetti selezionati; la verifica sul campo degli obiettivi conseguiti e delle risorse impiegate da parte dei progetti selezionati. Le attivita' di assistenza tecnica dell'IPI al Ministero dello sviluppo economico riguardano altresi' l'assistenza alle commissioni ministeriali per la verifica tecnico-amministrativa sul campo degli obiettivi conseguiti e delle risorse impiegate nell'ambito dei progetti correlati con il programma RIDITT, nello specifico: i progetti di trasferimento tecnologico selezionati nella prima fase del programma; i progetti selezionati nell'ambito dell'azione di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative - di cui agli articoli 103 e 106, misura b) della legge 388/2000 -, per i quali sara' effettuata una verifica a campione. Gli oneri per lo svolgimento delle suddette verifiche graveranno sulle risorse messe a disposizione dell'IPI. 2. In particolare l'IPI, per l'erogazione delle risorse ai beneficiari, dovra' accendere un apposito conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato cosi' denominato «Fondo RIDITT» sul quale saranno depositate le risorse finanziarie allocate per le misure a) e b), pari a 13,5 milioni di euro. L'IPI dovra' tenere un'apposita contabilita' relativa alla gestione del predetto conto di tesoreria. L'IPI non potra' compiere alcuna operazione sul predetto conto in assenza di specifiche indicazioni del Ministero dello sviluppo economico. 8. L'art. 6 e' sostituito con il seguente: Le risorse assegnate all'IPI per le attivita' di cui all'art. 1, comma 3, ammontano complessivamente a 4,3 milioni di euro, di cui 0,6 milioni di euro relativi alla misura a); 0,2 milioni di euro relativi alla misura b) e 3,5 milioni di euro relativi alla misura c). |
| Art. 2.
1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2007, con il quale sono state impegnate a favore dell'IPI risorse pari a 6,35 milioni di euro, sono apportate le seguenti modifiche. 2. L'art. 1 e' sostituito con il seguente: Le risorse di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2006, destinate per l'assistenza tecnica da parte dell'IPI al MSE e complessivamente pari a 4,3 milioni di euro, sono impegnate a favore dell'Istituto per la promozione industriale, con sede legale in Roma - viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - C.F. 80186710580 e sono cosi' ripartite: a) 0,6 milioni di euro per le attivita' di assistenza tecnica al MSE relativamente all'attuazione della misura a) «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»; b) 0,2 milioni di euro per le attivita' di assistenza tecnica al MSE relativamente all'attuazione della misura b) «Trasferimento tecnologico transnazionale»; c) 3,5 milioni di euro per le attivita' finalizzate al rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese - RIDITT. 3. L'art. 2, comma 1 e' sostituito con il seguente: 1. Le risorse di cui all'art. 1, pari a 4,3 milioni di euro, sono erogate nel seguente modo: prima quota pari al 40% della annualita' a titolo di anticipo, su richiesta dell'IPI alla quale deve essere allegato il programma di attivita' relativo all'attuazione delle misure a), b) e c) di cui all'art. 1; seconda quota pari al 30% della annualita', su richiesta dell'IPI ed a fronte di uno stato avanzamento lavori relativamente alle tre misure a), b) e c), corredato di una dichiarazione dei costi sostenuti per il personale coinvolto nel progetto e delle spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi che non puo' essere inferiore all'80% delle risorse gia' erogate; saldo dell'annualita', su richiesta dell'IPI a fronte di rendicontazione finale di spesa e rapporto finale delle attivita' svolte - relativamente alle tre misure a), b) e c) - nell'anno di attivita'. 4. Il comma 4 dell'art. 3 e' sostituito con il seguente: Le attivita' debbono concludersi entro il 31 agosto 2012. |
| Art. 3.
1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2007, con il quale sono state impegnate a favore dell'IPI risorse pari a 11,45 milioni di euro, sono apportate le seguenti modifiche: sono impegnate a favore dell'IPI - Istituto per la promozione industriale, con sede legale in Roma - viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - C.F. 80186710580 - risorse pari a 13,5 milioni di euro, cosi' ripartite: d) 12,5 milioni di euro per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia selezionati mediante apposito «bando nazionale per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia», di cui alla misura a) «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»; e) 1,0 milione di euro per il finanziamento di progetti di «ricerca collettiva» transnazionale selezionati mediante i bandi transnazionali lanciati nell'ambito del progetto europeo CORNET di cui alla misura b) «Trasferimento tecnologico transnazionale». Roma, 29 luglio 2009 Il Ministro : Scajola |
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