Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 agosto 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere costruttore navale», di cui e' in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere, sez. A, settore industriale»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di «Ingegnere costruttore navale» conseguito il 23 giugno 1986 presso l'«Istituto di costruzioni navali della citta' di Leningrado»; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009; Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici); (solo orale) 4) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 206/2007 sopra indicato;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici); (solo orale) 4) deontologia e ordinamento professionale. |
| Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 31 agosto 2009
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale». |
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