Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 maggio 2009
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che hanno esteso la facolta' di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;
Visto il decreto interministeriale del 1 agosto 2001 con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visti i decreti interdirigenziali del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;
Visto il decreto interdirigenziale del direttore generale delle finanze di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 15 aprile 2008; con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai C.A.F., ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2007;
Vista la nota del 4 marzo 2009, n. 1282, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2007 risulta pari al +3,2%;
Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +3,2% la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F.; ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attivita' prestata nell'anno 2008;
Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;
Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:
Art. 1.

1. Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 15,43 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 15,92.
2. Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 12,34 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 12,73.
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.
 
Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e' corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita' prestata nell'anno 2008 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella

Il ragioniere generale
dello Stato
Canzio Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 115
 
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