Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009
Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le modalita' per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalita' operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorita' centrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;
Visto in particolare l'art. 2 del sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art.10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilita' del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalita' interpretative sull'applicazione dell'art.10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91;
Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
Visto l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
Visto l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che l'incremento del Fondo per le politiche della famiglia viene utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2007 e 2 ottobre 2007, con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia in data 3 febbraio 2009 con il quale viene ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2009;
Ravvisata la necessita' di proseguire il sostegno alle famiglie che hanno concluso l'adozione nell'anno 2008 al fine di evitare disparita' di trattamento;
Ritenuto che, sia opportuno confermare l'ammontare e i criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive applicati negli anni precedenti e, in particolare, considerare solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilita' di deducibilita' della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;
Ritenuto che, al fine di evitare sovrapposizione delle agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalita';
Ritenuto che, dall'ammontare del rimborso debba essere detratto il contributo forfettario di euro 1.200,00 erogato con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla data del 31 dicembre 2007, avendo conferito incarico a un ente autorizzato per l'adozione internazionale, aveva in corso una procedura di adozione internazionale;
Accertata la disponibilita' di fondi sul capitolo 538, denominato «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»;

Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2008, e' concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle istante
1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, utilizzando il modello A allegato al presente decreto.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;
c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verra' trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;
e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso), (modello B allegato);
f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a);
g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, ne' intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (modello C allegato).
3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonche' copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.
4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.
 
Art. 3.
Ammontare e natura dei rimborsi
1. L'ammontare delle spese rimborsabili e' pari a:
a) il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
b) il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
2. Dall'ammontare del rimborso calcolato verra' sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
3. Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», previa verifica della congruita' delle disponibilita' del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilita' del Fondo, si procedera' alla rideterminazione dei rimborsi che dovra' essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilita'.
4. L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Giovanardi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 58
 
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