IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare l'art. 4; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 55 dello stesso, che individua nel senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto; Vista la deliberazione in data 20 marzo 2009, con la quale il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 55 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 17, 22 e 44 dello stesso; Vista la nota rettorale prot. n. 22659 del 29 giugno 2009, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota prot. n. 2523 in data 13 luglio 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato accademico; Decreta:
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.
Titolo III
ORGANI DI GOVERNO
Art. 17.
Rettore
Il punto 3 e' sostituito dal seguente: 3. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori; b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato; c) dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al senato accademico e al consiglio di amministrazione; d) dai rappresentanti degli studenti eletti in seno ai consigli di facolta' con voto ponderato. Per la componente indicata al punto b) la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,125, equivalente al 12,5% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. La somma dei voti pesati non deve comunque eccedere il 10% del totale dei voti che possono essere espressi dai professori e ricercatori aventi diritto al voto. Qualora il totale dei voti pesati ecceda il predetto 10%, il coefficiente di ponderazione e' proporzionalmente ridotto. Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei consigli di facolta'. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La votazione e' valida se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a). Dopo il punto 4. viene cassato il punto 5. (integrato nel punto 3), con lo scorrimento della numerazione dei punti successivi.
Art. 22.
Conferenza degli studenti
Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. La conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Universita' ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti universitari, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dalla conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. La conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei. 2. E' composta da studenti che siano gia' eletti in seno ai consigli di facolta', in numero di: due per le facolta' con non piu' di duemila iscritti; tre per le facolta' fino a cinquemila iscritti; quattro per le facolta' fino a diecimila iscritti; cinque per le facolta' con piu' di diecimila iscritti. I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l'elezione degli studenti negli organi accademici, che prevede liste di candidature tra loro concorrenti a sistema proporzionale. Alla costituzione della conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, senza prevedere una specifica votazione, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei consigli di facolta', compresi i voti di preferenza. Fanno, inoltre, parte della conferenza gli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di indirizzo del C.I.Di.S. (Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio). La decadenza anticipata dall'ufficio di rappresentante degli studenti nel consiglio di facolta' ovvero di rappresentante degli studenti in uno degli organi indicati al comma precedente, per dimissioni, conseguimento della laurea o della laurea magistrale o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della conferenza degli studenti. La costituzione della conferenza e' disposta con decreto del rettore. 3. La conferenza elegge nel proprio ambito il presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Il presidente e' affiancato da un vice-presidente e da un ufficio di presidenza con funzioni istruttorie, la cui composizione deve rispettare i criteri di proporzionalita' tra le liste adottati nella costituzione della conferenza stessa. La conferenza degli studenti deve essere convocata con regolarita', e comunque ogni tre mesi. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal senato accademico. L'Universita' garantisce alla conferenza degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Art. 44.
Il direttore amministrativo
Il primo punto - comma 1 - e' riformulato come segue: 1. L'incarico di direttore amministrativo, per la durata di quattro anni, rinnovabile, e' attribuito, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge che lo disciplinano, dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 27 agosto 2009 Il rettore: Decleva |