Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2009
Modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino» e del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1992 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montefalco» Sagrantino ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2002 con il quale e' stata ammessa la limitazione all'uso del nome del vitigno autoctono «Sagrantino» nell'esclusiva designazione e presentazione dei vini a DOCG «Montefalco» Sagrantino;
Vista la richiesta del Consorzio tutela vini Montefalco, presentata per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino nonche' la variazione della medesima denominazione in «Montefalco Sagrantino»;
Visto il parere favorevole della Regione Umbria in merito alle predette modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Montefalco;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 155 del 7 luglio 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Vista la nota 3 agosto 2009 del Consorzio tutela vini Montefalco con la quale viene richiesta la possibilita' di prevedere lo smaltimento dei quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e garantita o atti a divenire a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti ed ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con D.M. 5 novembre 1992, nonche' la possibilita' di utilizzare la nuova denominazione «Montefalco Sagrantino» limitatamente alle partite provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti che in ogni caso siano conformi alle disposizioni del nuovo disciplinare;
Vista la nota 27 agosto 2009 della regione Umbria con la quale e' stato espresso il parere in merito alla citata richiesta del Consorzio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» in conformita' al parere espresso dal citato Comitato, nonche' di prevedere talune disposizioni transitorie in accoglimento della citata richiesta del Consorzio tutela vini Montefalco;
Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino riconosciuta con decreto ministeriale 5 novembre 1992 e' modificata in «Montefalco Sagrantino»;
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino di cui al citato decreto, e' sostituito per intero dall'annesso disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
 
Art. 2.

1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino»;
2. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e garantita o atti a divenire a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1992 , provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la citata denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino (o «Sagrantino» seguito dalla specificazione «di Montefalco» come previsto dalla deroga agli articoli 1 e 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1992), a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
Inoltre le predette giacenze, possono essere commercializzate con la nuova denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» a condizione che le relative partite rispondano ai requisiti previsti dall'annesso disciplinare e che siano oggetto di comunicazione all'organismo di controllo con le richiamate modalita'.
 
Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 10 <----
 
Annesso

----> Vedere da pag. 11 a pag. 15 <----
 
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