Gazzetta n. 207 del 7 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 21 luglio 2009
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale da' disposizioni in merito alle manifestazioni popolari con l'impiego di equidi;
Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto;
Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti;
Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
Manifestazioni autorizzate
1. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonche' da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformita' alle previsioni di cui all'allegato alla presente ordinanza.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato alla presente ordinanza.
 
Art. 2.
Disposizioni per i cavalli e i fantini
1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale.
4. Il comitato organizzatore e' responsabile dell'applicazione del presente articolo.
 
Art. 3.
Sostanze ad azione dopante
1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee guida volte all'individuazione delle sostanze ad azione dopante, tenendo conto di quelle considerate tali dagli organismi tecnico-sportivi di riferimento UNIRE, FISE e FEI, nonche' alla prevenzione e al controllo del doping con modalita' a campione.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 21 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 315
 
Allegato

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