Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009 |
Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il comma 2 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali previste nell'allegato B del citato decreto-legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate; Visto il comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento; Visto l'allegato B del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 1-bis, aggiunto dall'art. 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede, ferma restando la disapplicazione prevista dall'art. 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'emanazione, entro il 30 giugno 2009, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalita' volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato art. 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», ed in particolare l'art. 2, comma 32, in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione lavorativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Tenuto conto che e' necessario accertare l'esistenza sia delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nonche' delle altre risorse di cui al comma 15 dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1.
1. L'accertamento delle risorse di cui all'art. 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' effettuato da ciascuna amministrazione che trasmette apposita relazione tecnica, certificata dal collegio sindacale o dall'ufficio centrale di bilancio, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La relazione tecnica fornisce dimostrazione della neutralita' finanziaria delle risorse previste dal predetto art. 7-ter, con riferimento ai seguenti elementi: risultanze finanziarie conseguenti ad una simulazione applicativa delle disposizioni previste nell'allegato B di cui all'art. 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; eventuali maggiori entrate proprie rispetto a quelle verificatesi nel triennio 2005-2007 conseguite a seguito di attivita' aggiuntive a quelle previste istituzionalmente; eventuali altre risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale ai fini dei saldi di finanza pubblica. |
| Art. 2.
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza degli elementi dimostrativi della effettiva neutralita' finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. L'entita' delle risorse attribuibile a ciascuna Amministrazione e' comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alle Amministrazioni e agli enti interessati e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 330 |
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