Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2009
Nuove modalita' di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le nuove Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come modificato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 settembre 2005, con il quale e' stata disciplinata la misura del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e in particolare l'art. 7, che ha dettato norme per il superamento della tesoreria unica;
Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto modifiche al regime di tesoreria unica;
Visto l'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che disciplina le modalita' di trasferimento dei fondi tra enti che hanno conti aperti presso la tesoreria statale;
Visto l'art. 19, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), con il quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emanare appositi decreti in materia di tenuta e funzionamento delle contabilita' speciali in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, come modificato dai decreti del Ministro del tesoro 14 novembre 1987, 8 settembre 1989 e 13 marzo 1997, con il quale sono state disciplinate le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici, assoggettati al sistema di tesoreria unica ed elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto l'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativo alla possibilita' di rilasciare delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti e altri impegni da parte delle province e dei comuni;
Considerata la necessita' di modificare le modalita' di regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato, previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1985, per adeguarle alle esigenze scaturenti dall'introduzione di strumenti di regolamento telematico;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Presso la tesoreria statale sono attive contabilita' speciali di tesoreria unica intestate agli enti e organismi elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui al precedente comma con le modalita' contenute nel presente decreto.
3. Le entrate degli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale, sono versate nel sottoconto fruttifero o infruttifero con le seguenti modalita':
a) nel sottoconto fruttifero devono affluire le entrate proprie degli enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;
b) nel sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e devono esservi versate le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato, oltre ai trasferimenti provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
4. Nelle contabilita' speciali infruttifere sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere o cassiere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui assistiti da garanzia statale.
5. I tesorieri o cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite scritture i movimenti e i saldi delle contabilita' speciali, distinti per sottoconto fruttifero e infruttifero, tenendo conto delle operazioni da essi disposte e di quelle eseguite dalla tesoreria statale per i versamenti che affluiscono presso la tesoreria medesima, oggetto di informativa ai tesorieri o cassieri con le modalita' di cui al successivo art. 8.
6. I tesorieri o cassieri sono tenuti ad evidenziare in apposite scritture gli importi relativi alle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e quelli per i quali e' previsto un vincolo di destinazione, ai sensi del precedente comma 4.
7. Le contabilita' speciali intestate agli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica mista sono infruttifere. Il loro funzionamento e' regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 
Art. 2.
Versamenti
1. I versamenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente art. 1 sono effettuati dai tesorieri o cassieri esclusivamente per il tramite della procedura telematica di cui al presente decreto, dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, soggetti all'obbligo di girofondi, ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
2. I tesorieri o cassieri contabilizzano i versamenti pervenuti dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il giorno successivo a quello di ricezione del flusso informativo di cui al successivo art. 8.
3. Per tutti i versamenti ricevuti la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche, senza dar luogo ad emissione di quietanza, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 3.
Prelevamenti
1. I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorita' per quelle proprie degli enti e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilita' speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.
2. I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, entro i limiti dei fondi depositati presso la tesoreria statale, con le modalita' previste dal comma 7 del successivo art. 5.
3. L'addebito a carico delle predette contabilita' speciali dei pagamenti di cui ai commi precedenti, deve avvenire in primo luogo sulle disponibilita' depositate sui sottoconti fruttiferi e, per la parte eccedente, su quelle dei sottoconti infruttiferi.
4. Per le operazioni di addebito la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche in deroga all'art. 587 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 4.
Anticipazioni dei tesorieri o cassieri
1. Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilita' non vincolate nelle contabilita' speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, ovvero entro il giorno lavorativo successivo qualora gli introiti siano stati acquisiti sulla contabilita' speciale presso la Tesoreria dello Stato.
 
Art. 5.
Regolazione dei rapporti di debito e credito
1. Per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato a valere sulle contabilita' speciali, i tesorieri o cassieri sono tenuti a inviare le relative disposizioni alla Tesoreria entro il termine stabilito nel protocollo d'intesa di cui al successivo comma 11.
2. La Tesoreria regola tali operazioni attraverso la movimentazione dei conti delle banche in essere presso i sistemi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, entro il termine previsto nel protocollo d'intesa di cui al successivo comma 11. Sono considerati lavorativi i giorni che lo sono contemporaneamente per il calendario nazionale e per il calendario TARGET.
3. Per la regolazione dei rapporti di debito e credito i tesorieri o cassieri inviano unicamente attraverso la rete telematica di trasmissione adottata, entro l'ora stabilita e con le modalita' previste dal protocollo d'intesa, di cui al successivo comma 11, apposito flusso riepilogativo delle operazioni di incasso e pagamento. Qualora il saldo di tali operazioni sia positivo per l'ente, dovra' essere specificato il sottoconto, infruttifero o fruttifero (ove attivato), sul quale deve affluire detto saldo. Il tesoriere o cassiere, qualora non sia aderente alla rete telematica di trasmissione adottata, puo' avvalersi di un altro soggetto aderente a tale rete per l'invio del flusso.
4. La regolazione giornaliera dei rapporti di debito e credito effettuata dai tesorieri o cassieri ha come contropartita la movimentazione dei rispettivi conti di regolamento di cui al comma 2. Qualora tali conti risultino incapienti, la procedura provvede a stornare i movimenti di versamento dalle contabilita' speciali. Nel caso in cui il saldo della contabilita' speciale non consenta lo storno del movimento di accredito gia' eseguito, si procedera' alla scritturazione al conto sospeso collettivi alla specifica «partita varia». I tesorieri o cassieri provvedono alla sistemazione della scrittura in conto sospeso collettivi con disposizione di addebito del suddetto conto di regolamento.
5. Sulle somme scritturate in conto sospeso collettivi, ai sensi del precedente comma 4, e' posto a carico dei tesorieri o cassieri per i giorni a partire da quello della scritturazione al conto collettivi fino a quello precedente alla sistemazione dell'importo, un interesse annuo commisurato al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato di tre punti. I tesorieri o cassieri sono tenuti a calcolare e a versare, il giorno successivo a quello della sistemazione dello scoperto, il corrispondente importo al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2368, art. 02.
6. Sulla base delle disposizioni contenute nei flussi pervenuti, la Banca d'Italia esegue le scritture contabili sulle contabilita' speciali indicate. Le disposizioni di addebito su contabilita' speciali incapienti vengono respinte e il tesoriere ne viene informato con i flussi informativi di cui al successivo art. 8.
7. I trasferimenti di fondi giacenti nelle contabilita' speciali di tesoreria unica a favore di altre contabilita' speciali di tesoreria unica avvengono, ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, esclusivamente con la modalita' telematica di cui al presente decreto. Non sono ammesse operazioni di rettifica a quelle disposte in via telematica dai tesorieri o cassieri.
8. Le strutture periferiche degli enti ed organismi pubblici aventi carattere nazionale effettuano le operazioni di incasso e di pagamento attraverso i coesistenti sportelli del tesoriere o del cassiere oppure degli eventuali loro corrispondenti. Tali operazioni di incasso e di pagamento sono accentrate, entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, presso la filiale del tesoriere o del cassiere con la quale la sede centrale dell'ente intrattiene il rapporto principale. La comunicazione delle operazioni accentrate dagli sportelli periferici alla tesoreria dello Stato viene effettuata dal tesoriere o cassiere nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo, che decorrono dalla data dell'avvenuto accentramento.
9. In caso di malfunzionamento tecnico dei sistemi informativi dei tesorieri o cassieri, che non consenta di inviare il flusso delle disposizioni entro i termini previsti dai commi 1 e 8 del presente articolo, i tesorieri o cassieri provvedono alla trasmissione non appena la funzionalita' dei sistemi viene ripristinata. Gli eventuali interessi a favore dei tesorieri o cassieri sono riconosciuti nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1.
10. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema informativo della Tesoreria dello Stato, che impedisca il regolamento delle disposizioni inviate dai tesorieri o cassieri nel termine previsto dal protocollo d'intesa di cui al comma 11 del presente articolo, la tesoreria provvede al regolamento non appena la funzionalita' del sistema viene ripristinata. Gli eventuali interessi a favore dei tesorieri o cassieri sono riconosciuti per i giorni solari intercorrenti tra quello di esecuzione delle operazioni e quello di regolamento.
11. Gli aspetti operativi e tecnici per la gestione telematica dei rapporti tra la tesoreria statale e i tesorieri o cassieri sono regolati da un apposito protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana.
 
Art. 6.
Interessi da riconoscere ai tesorieri o cassieri
1. Sulle somme prelevate, a reintegro dei saldi debitori, dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilita' giacenti nelle contabilita' speciali, con esclusione di quelle di cui al comma 7 del precedente art. 5, viene riconosciuto un interesse annuo nella misura definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 del decreto 26 settembre 2005, per i giorni solari intercorrenti tra quello di esecuzione delle operazioni e quello di regolamento, e comunque per un numero di giorni lavorativi non superiore a tre.
2. La liquidazione degli interessi ai tesorieri o cassieri e' effettuata dalle tesorerie annualmente e le relative somme sono riconosciute entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo. Il pagamento e' scritturato in conto sospeso dalla Tesoreria di Roma per l'ammontare complessivo. Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base della contabilita' presentata dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un mandato informatico a favore del Capo della Tesoreria di Roma, per la sistemazione del sospeso di cui sopra.
 
Art. 7.
Interessi da riconoscere ai titolari di contabilita' speciali
1. Le Tesorerie dello Stato liquidano annualmente gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, tenendo presente che le operazioni di accredito e di prelevamento hanno la medesima valuta, decorrente dal giorno della loro esecuzione. Gli interessi sono accreditati sul sottoconto fruttifero con valuta il 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per l'anno 2009 gli interessi sono determinati con le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985.
 
Art. 8.
Flussi informativi
1. La Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilita' speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonche' il saldo definitivo riferito alla giornata precedente.
2. Le stesse informazioni contenute nel flusso fornito ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti ed organismi pubblici tramite le modalita' gia' previste per il sito medesimo (CNS, CIE ovvero user id e password), con la limitazione che ogni ente potra' avere accesso unicamente alle informazioni riguardanti le contabilita' di cui e' titolare.
3. La Banca d'Italia fornisce mensilmente ai tesorieri o cassieri, con modalita' telematiche, la situazione riepilogativa dei movimenti eseguiti sulle contabilita' speciali. La situazione si intende approvata se entro venti giorni dal ricevimento non pervengono contestazioni. La stessa situazione e' fornita con modalita' telematiche agli enti ed organismi pubblici titolari delle contabilita' speciali di tesoreria unica. Nelle more della realizzazione telematica la situazione riepilogativa continua ad essere prodotta con modalita' cartacea.
4. La data di avvio delle modalita' telematiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 verra' comunicata con successiva circolare a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. La data di inizio dell'operativita' delle modalita' di regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato, di cui al presente decreto, e' fissata di comune accordo tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana.
2. In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di consentire l'ordinata migrazione al sistema telematico di cui al presente decreto, il protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 11, puo' accordare ai tesorieri o cassieri un ulteriore giorno lavorativo per la regolazione dei rapporti di credito e debito di cui al comma 1 del precedente art. 5, rispetto ai termini che saranno applicabili a regime.
3. Al fine di consentire ai tesorieri o cassieri degli enti e organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, diversi dalle banche, di assumere le necessarie iniziative organizzative per l'attuazione del presente decreto, e' concesso agli stessi di continuare ad utilizzare le modalita' di regolamento precedentemente in uso per un periodo di tempo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono integralmente quelle contenute nel decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, come modificato dai decreti del Ministro del tesoro 14 novembre 1987, 8 settembre 1989 e 13 marzo 1997.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro : Tremonti
 
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