Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 luglio 2009
Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualita' di ente gestore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno»;
Visto l'articolo 7 del decreto di istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno», che affida provvisoriamente la gestione della medesima al Consorzio costituito a tale scopo tra i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 88 del 10 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2008, di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulata e adottata in data 14 agosto 2008 dal Consorzio di gestione, in qualita' di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;
Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;
Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualita' di ente gestore.
Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro : Prestigiacomo
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
«REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28, COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE
1982, N. 979)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Regno di Nettuno, nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del 27 dicembre 2007, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto 10 aprile 2008 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta.
Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 metri a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
i) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;
j) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
k) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;
l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
m) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
p) «noleggio di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
r) «osservazione dei cetacei», l'attivita' di osservazione dei mammiferi marini in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o operatori specializzati;
s) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
t) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
u) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
v) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
w) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta ed il cui capitale sia detenuto per il 75% dai residenti nei medesimi comuni;
x) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
y) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
z) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
aa) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
bb) «visite guidate», le attivita' professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
cc) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
dd) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3.

Finalita', delimitazione e attivita' non consentite
nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» e le attivita' non consentite, come previste dall'art. 4 del decreto istitutivo del 27 dicembre 2007.

TITOLO II

Organizzazione dell'area marina protetta

Art. 4.

Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta Regno di Nettuno e' affidata all'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e dall'articolo 7 del decreto 27 dicembre 2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» a cui deve attenersi l'ente gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Art. 5.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile e' individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g. titolarita' del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni operati dall'ente gestore;
h. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
4. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta e' rinnovabile.
5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.
Art. 6.

Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di Riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della commissione sono inviati al Responsabile dell'Area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

Disciplina di dettaglio
e condizioni di esercizio delle attivita' consentite

Art. 7.

Zonazione e attivita' consentite
nelle diverse zone dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 10 aprile 2008 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta.
Art. 8.

Disciplina del demanio marittimo

1. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del decreto istitutivo, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera sono consentiti, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, previa acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti dell'ente gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Gli interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge sono consentiti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, previa acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti dell'ente gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi, il soggetto richiedente dovra' produrre una relazione di screening di valutazione di incidenza ambientale.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per il demanio marittimo ricadente nel perimetro dell'area marina protetta le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 9.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, gia' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e dell'articolo 14 del decreto istitutivo dell'area marina protetta e dell'articolo 8 del decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nella medesima area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 10.

Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
Art. 11.

Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta «Regno di Nettuno».
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'ante gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 12.

Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 13.

Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. La balneazione e' consentita liberamente nelle zone B n.t., B, C e D.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 14.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nell'area marina protetta le immersioni subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea.
3. Nella zona B n.t. sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a. ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
b. nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
c. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
5. Nelle zone C e D le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore.
6. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
d. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
e. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
f. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
7. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
b. individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;
c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;
d. incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B, C e D di cui ai precedenti commi, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
b. versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 15.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta la partecipazione alle visite guidate subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie e' consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea.
2. Nell'area marina protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente;
b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
4. Nella zona B n.t. sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero anche a bordo dell'unita' navale;
b) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, per un massimo di 4 giorni a settimana per entrambe le zone (Vivara e Punta S. Angelo), per tre turni al giorno, di non piu' di 14 subacquei, comprese le guide, rispettando tale numero anche a bordo dell'unita' navale;
c) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, per tre turni al giorno, con le stesse modalita' di cui alla lettera b) del presente comma.
d) non sono consentite le attivita' di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.
e) l'accesso alle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi ed alle relative manovre.
5. Nelle zone B, C e D sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a) con partenza dall'unita' navale di appoggio o da terra;
b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;
6. Nelle grotte sommerse sono consentite, dall'1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
b) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, e' consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni;
c) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
7. In zona B, C e D sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.
8. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 14, comma 6.
9. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
10. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
11. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
12. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
13. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
14. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
a) attestare che almeno una delle guide del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
b) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
d) assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31;
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
17. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
a) il numero massimo di autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;
b) i siti di immersione;
c) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
d) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
e) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;
g) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
19. Le autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 16.

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari nell'area marina protetta e' consentito esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta medesima, con le seguenti modalita':
a) in zona B, a velocita' non superiore a 5 nodi;
b) in zona C, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.
3. Nella zona A non e' consentita la navigazione.
4. Nelle zone B n.t., B, C e D e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle zone B e' consentita la navigazione a motore a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante, alle seguenti unita':
a) natanti;
b) imbarcazioni dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
c) imbarcazioni dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina.
6. Nella zona C e' consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, con le seguenti modalita':
a) a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b) a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
7. Nella zona D e' consentita la navigazione a motore a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante.
8. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, e' individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.
9. E' consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
10. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
11. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
12. L'ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 17.

Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nella zona A non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto.
2. Nelle zone B n.t. e' consentito esclusivamente l'ormeggio delle unita' dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, dall'alba al tramonto, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nelle zone B l'ormeggio e' consentito dall'alba al tramonto, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente articolo 16, comma 5, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Nella zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.
5. Nella zona D l'ormeggio e' consentito liberamente.
6. Nelle zone B n.t., B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
7. Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave);
f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale;
c) alla durata della sosta.
12. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 31.
13. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 18.

Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A e B n.t. l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nelle zone B, C e D l'ancoraggio non e' consentito
a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore;
b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3. Nei restanti tratti di mare delle zone B l'ancoraggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, dall'alba al tramonto, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente articolo 16, comma 5, di proprieta' di residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalita' previste dal successivo comma 6;
4. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, con le seguenti modalita':
a. a natanti e imbarcazioni di proprieta' di residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalita' previste dal successivo comma 7;
b. dal 1° giugno al 30 settembre, a natanti e imbarcazioni di proprieta' di non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, per un numero massimo di autorizzazioni giornaliere, stabilito dall'ente gestore con successivo autonomo provvedimento, rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
c. dal 1° ottobre al 30 maggio, a natanti e imbarcazioni di proprieta' di non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
7. Nell'applicazione dei criteri di contingentamento delle attivita' di ancoraggio nell'area marina protetta di cui al precedente comma, sono equiparati ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta esclusivamente i seguenti soggetti:
a) proprietari di abitazioni in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
b) concessionari di uno spazio acqueo e possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati;
c) locatari di una unita' da diporto presso gli operatori autorizzati;
d) coloro che soggiornino presso una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 19.

Disciplina delle attivita'
di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nelle zone A e B n.t. non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate.
2. Nelle zone A, B n.t. e B non e' consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita':
a. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b. a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
4. In zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione alle navi da crociera, al solo fine di raggiungere le aree di ormeggio, nel rispetto delle disposizioni per i mezzi di trasporto passeggeri di cui al precedente comma 3.
5. In zona D la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri, alle unita' navali adibite alle visite guidate e alle navi da crociera e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, ad una velocita' massima di 10 nodi.
6. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, e' individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.
7. Per lo svolgimento delle visite guidate e' necessaria la presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore.
8. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
9. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
11. Nell'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
12. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
13. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31, commisurato:
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma;
c) alla durata del permesso.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B, C e D, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
16. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .
18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce con successivo provvedimento, il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unita' navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite.
Art. 20.

Disciplina del trasporto marittimo di linea

1) Nelle zone A e B n.t. non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.
2) Nelle zone B e C la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio e' consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalita':
a. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b. a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
3) In zona D e' consentito il transito dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio, lungo rotte Est-Ovest, ad una velocita' massima di 10 nodi.
4) Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, e' individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.
5) La navigazione dei mezzi di linea e di servizio e' consentita parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione e' consentita perpendicolarmente alla linea di costa.
6) L'ente gestore definisce con successivo provvedimento, di concerto con le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.
7) Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale.
8) E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9) E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
11) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di linea le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 21.

Disciplina delle attivita'
di noleggio e locazione di unita' da diporto

1) L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15.
2) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente alle societa' e agli armatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente alle societa' e agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3) Ai fini delle attivita' di ancoraggio di cui al precedente articolo 17, i locatari di una unita' da diporto nell'area marina protetta sono equiparati ai residenti.
4) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari delle unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
5) Il rilascio dell'autorizzazione e' effettuata con criterio preferenziale alle unita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 3 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a) attestare la residenza in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
b) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
c) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31.
7) Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvedera' ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di
a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .
c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente regolamento.
9) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 22.

Disciplina delle attivita' di osservazione dei cetacei

1) Per le attivita' di osservazione dei cetacei e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
2) Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
b. nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d. non e' consentito stazionare piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione;
e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f. non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
g. non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h. non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i. non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali;
k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
l. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di 3 unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
m. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
3) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono, per le attivita' di osservazione dei cetacei, le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 23.

Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non e' consentito il ripopolamento attivo.
2. Nelle zone A e B n.t. non sono consentite le attivita' di pesca professionale e l'acquacoltura.
3. Nelle zone B e C non sono consentite la pesca professionale con fonti luminose e la pesca a strascico.
4. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'acquacoltura e la mitilicoltura, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, riservate alle sole concessioni esistenti all'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite.
5. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro:
a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;
b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 500 ami;
c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;
d. con lenza e canna, da terra e da unita' navale.
6. Nelle zone C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro:
a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;
b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 500 ami;
c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;
d. lampara e fiocina a mano, da imbarcazione;
e. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri.
f. piccola rete a circuizione, senza chiusura e senza l'uso di fonti luminose.
7. Nella zona D non e' consentita la pesca professionale con ferrettara e altre reti derivanti, per le specifiche finalita' di tutela dei mammiferi marini.
8. Nella zona D e' consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro:
a. reti da posta, di lunghezza massima di 2.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;
b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 1.500 ami;
c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;
d. pesca a circuizione, esercitata con rete di tipo cianciolo e lampara;
e. pesca a strascico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
9. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.
10. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
(i) Cernia (Epinephelus sp.);
(ii) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
(iii) Nacchera (Pinna nobilis);
(iv) Corvina (Sciaena umbra);
(v) Ombrina (Umbrina cirrosa);
(vi) Aragosta rossa (Palinurus elephas);
(vii) Astice (Homarus gammarus);
(viii) Cicala (Scyllarus arctus);
(ix) Magnosa (Scyllarides latus).
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta (decreto ministeriale 10 aprile 2008, n. 88).
Art. 24.

Disciplina dell'attivita' di pesca turismo

1. Nelle zone A e B n.t. non e' consentita l'attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
3. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
Art. 25.

Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea in apnea.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.
3. Nelle zone A e B n.t. e non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva.
4. Le gare di pesca sportiva sono consentite nelle zone C e D, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'area marina protetta.
5. Nell'area marina protetta l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, da terra e da unita' navale, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:
a. in zona B, fino a 5 kg per unita' navale e 3 kg per persona;
b. in zona C, fino a 9 kg per unita' navale e 4 kg per persona;
c. in zona D, fino a 9 kg per unita' navale e 4 kg per persona;
6. Nelle zone B l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con le seguenti modalita', in alternativa tra loro:
a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
b. da unita' navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non piu' di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
c. da unita' navale, con massimo di 2 lenze da traina per unita' navale, con non piu' di 3 ami;
d. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee;
7. Nelle zone C e D l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita', in alternativa tra loro:
a. da terra, con massimo di 3 lenze fisse a persona, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
b. da unita' navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non piu' di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
c. da unita' navale, con massimo di 3 lenze da traina per unita' navale, con non piu' di 3 ami;
d. da unita' navale, con vertical jigging, con massimo 3 pescatori per unita' navale, nel rispetto dei limiti di prelievo cumulativo giornaliero di cui al precedente comma 5;
e. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee.
8. Il transito di unita' navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta devono
a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 31;
10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c. misure minime di cattura per le varie specie;
d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
(i) Cernia (Epinephelus sp.);
(ii) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
(iii) Corvina (Sciaena umbra);
(iv) Ombrina (Umbrina cirrosa).
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.

TITOLO IV

Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento
delle attivita' consentite nell'area marina protetta
«Regno di Nettuno»

Art. 26.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Regno di Nettuno», come previste dal decreto istitutivo e dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
Art. 27.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a. le generalita' del richiedente;
b. l'oggetto;
c. la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta «Regno di Nettuno».
6. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Art. 28.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 30.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Art. 30.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B n.t., B, C e D di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine potranno essere equiparati ai residenti i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, i concessionari di uno spazio acqueo e i possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso nell'area marina protetta, i locatari di una unita' da diporto presso gli operatori locali, nonche' coloro che soggiornino per un periodo superiore ai due giorni consecutivi presso una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 31.
Art. 31.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B, C e D e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'area marina protetta e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' navali.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati al precedente articolo 16, commi 6 e 7.
13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b. presso la sede o altri uffici a cio' designati dall'ente gestore.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 32.

Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.
Art. 33.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.
Art. 34.

Pubblicita'

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.
Art. 35.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello stato presenti sul territorio, dovra' essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta
 
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