Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 agosto 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Berici»; Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di Tutela Vini Doc Colli Berici, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»; Visto il parere favorevole della regione stessa sulla richiesta di che trattasi; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009. |
| Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici». |
| Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Berici» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato ----> Vedere Allegato a pag. 65 <---- |
| Annesso ----> Vedere Annesso da pag. 66 a pag. 75 <---- |
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