Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009, n. 126 |
Regolamento recante: «Modalita' e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 5 ottobre 2004, n. 255, recante «Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine»; Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge, che prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del premio intitolato a Giacomo Matteotti da assegnare, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di liberta' e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti; Ritenuto di dover modificare le modalita' ed i criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Premio Giacomo Matteotti 1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i criteri per l'assegnazione del Premio «Giacomo Matteotti», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 5 ottobre 2004, n. 255 (Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine): «3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005. 4. Il premio di cui al comma 3 e' assegnato, a decorrere dall'anno 2005, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di liberta' e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed e' suddiviso nelle seguenti sezioni: a) saggistica; b) opere letterarie e teatrali; c) tesi di laurea». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72, abrogato dal presente decreto, recava: «Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del premio Giacomo Matteotti». - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
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| Art. 2.
Destinatari 1. Il Premio di cui all'articolo 1 e' assegnato annualmente ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di liberta' e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti. 2. Il Premio e' suddiviso nelle seguenti sezioni: a) saggistica; b) opere letterarie e teatrali; c) tesi di laurea. |
| Art. 3.
Sezione «saggistica» 1. Possono concorrere al Premio per la sezione «saggistica» le opere di carattere saggistico, pubblicate in volume per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso e' bandito. 2. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma di denaro pari a 10.000 euro. |
| Art. 4.
Sezione «opere letterarie e teatrali» 1. Possono concorrere al Premio per la sezione «opere letterarie e teatrali» le opere pubblicate in volume, o rappresentate al pubblico, per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso e' bandito. 2. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma di denaro pari a 10.000 euro. |
| Art. 5.
Sezione «tesi di laurea» 1. Possono concorrere al premio per la sezione tesi di laurea i laureati di qualsiasi universita', italiana o straniera, che hanno conseguito il titolo nei due anni che precedono quello per il quale il concorso e' bandito, discutendo una tesi di laurea, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o su gli ideali che ne hanno ispirato la vita. 2. Il Premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro pari a 5.000 euro. 3. La Commissione giudicatrice puo' proporre la pubblicazione delle tesi vincitrici. |
| Art. 6.
Ammissione al concorso 1. Sono ammesse al concorso le opere e le tesi di laurea in lingua italiana di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del bando. 2. Se le opere di cui agli articoli 3 e 4 non contengono nelle note tipografiche l'indicazione della data di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita mediante dichiarazione scritta resa dall'editore sotto la propria responsabilita'. Se l'opera e' stata pubblicata con uno pseudonimo e' necessaria una dichiarazione scritta, dell'autore e dell'editore dell'opera, nella quale sia indicato il nome dell'autore. 3. Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione puo' essere indicata dall'autore o dal regista dell'opera con dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilita'. |
| Art. 7.
Presentazione della domanda 1. La domanda, indirizzata alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato al bando di concorso, deve essere corredata da cinque copie dell'opera. E' ammesso anche il formato su supporto informatico, ma in aggiunta ai cinque testi cartacei. 2. Per le opere che concorrono alla sezione «tesi di laurea» alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indichera' il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi e il punteggio conseguito. 3. La domanda deve essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano all'indirizzo pubblicato nel bando annuale, entro il termine indicato nel bando stesso.
Nota all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».
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| Art. 8.
Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice del premio e' presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un dirigente della Presidenza da lui espressamente delegato, ed e' composta da altri sei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra personalita' istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario. 2. Il compenso da attribuire ai membri nominati ai sensi del comma 1 e' stabilito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della dotazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del relativo capitolo di spesa. |
| Art. 9.
Premiazione 1. La cerimonia di conferimento del Premio «Giacomo Matteotti» sara' tenuta ogni anno nel luogo, nella sede e nel giorno indicati nel bando di concorso. |
| Art. 10.
Bando di concorso 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale bandisce entro il 31 gennaio di ciascun anno il concorso di partecipazione al Premio «Giacomo Matteotti». Il bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «Concorsi». 2. Nella fase di prima applicazione del presente decreto il bando di cui al precedente comma 1 e' pubblicato entro il 31 ottobre 2009. |
| Art. 11.
Abrogazione 1. Il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2005, n. 99 - serie generale - e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 92
Nota all'art. 11: - Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72, si vedano le note alle premesse.
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