Gazzetta n. 195 del 24 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 3 luglio 2009, n. 125 |
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, concernente: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento", e in particolare gli articoli 3 e 4; Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante il regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione e transito dei materiali di armamento; Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 2, comma 1; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale n. 96 del 1991 e, in particolare, all'articolo 1, commi 2 e 3, concernenti le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, istituito a norma dell'articolo 3 della citata legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni; Acquisito ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 24 aprile 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 2008 e del 15 dicembre 2008; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 24 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti
1. All'articolo 1, del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la parola: "indicate", e' sostituita dalla parola: "indicati"; b) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale"; c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "variazione relativa", sono inserite le seguenti: "alla proprieta',"; d) al comma 3, lettere b), c) e d), dopo le parole: "il titolare o i legali rappresentanti", sono inserite le seguenti: ", i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale,". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 luglio 2009
Il Ministro della difesa La Russa
Il Ministro degli affari esteri Frattini
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 91
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina delle attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento): «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite. 9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento. 12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1. 14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.». «Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese). - 1. Le modalita' per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art. 3 e' costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. 3. Spetta alla commissione: a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; b) provvedere alla revisione triennale del registro; c) fare rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro; d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.». - La legge 17 giugno 2003, n. 148 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla L. 9 luglio 1990, n. 185), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2003, n. 146. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127. - Il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96 (Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1991, n. 70. - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96 come modificato da presente decreto: «Art. 1 (Iscrizione). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, devono essere presentate in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 2. Nelle domande devono essere indicati: a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva; b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti; c) la sede legale; d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185. d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale»; 3. Le domande devono contenere: a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprieta', al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese; le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: b) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilita' stabilite ella legge 19 marzo 1990, n. 55; c) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; d) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di commercio illegale di armamento; e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilita' prevista dall'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.».
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