Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 2009 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza. (Ordinanza n. 3802). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 con cui gli interventi di completamento del corridoio autostradale 5 e dei valichi di confine sono stati ricompresi tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale; Considerato che l'intervento «Pedemontana Veneta (tratte Est e Ovest)» e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003, alla voce «Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale - Corridoi di viabilita'»; Considerato altresi' che la delibera CIPE n. 96 del 29 marzo 2006 ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, il progetto preliminare della «Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta» per un importo complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro 853.688.000,00 per somme a disposizione; Preso atto che l'intervento di cui sopra e' realizzato in regime di concessione sulla base della gara gia' esperita dalla regione Veneto in qualita' di concedente dell'opera; Tenuto conto che il costo di realizzazione dell'intervento verra' sostenuto dalla societa' concessionaria individuata allo scopo dalla regione Veneto con le modalita' previste e nei limiti degli importi indicati nella convenzione di concessione; Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonche', per la sicurezza stradale, e che si rende necessario provvedere all'esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti nell'area interessata in argomento; Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita; Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota dell'11 agosto 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone: Art. 1.
1. L'ing. Silvano Vernizzi e' nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. 2. Il commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e puo' adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere. 3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, nominati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dal presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo. 4. Il presidente della regione Veneto determina il compenso spettante al commissario delegato ed ai soggetti attuatori di cui al comma 3. |
| Art. 2.
1. Il commissario delegato provvede, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare n. 96 del 29 marzo 2006, a dettare le prescrizioni necessarie alla piu' sollecita progettazione e realizzazione delle opere. 2. Il commissario delegato provvede, con le modalita' di cui al comma 3, alla approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'. 3. Ai fini di cui al comma 2, il commissario delegato acquisisce, prima della approvazione, le proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei servizi, che dovra' comunque concludersi nel termine di trenta giorni dalla sua apertura. Il comitato di cui all'art. 4, comma 4, in tali casi integrato con due membri nominati, entro venti giorni dalla richiesta del commissario delegato, uno dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e formula al commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento o varianti migliorative in sostituzione delle attivita' istruttorie della Conferenza dei servizi di cui all'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 4. Il progetto esecutivo dell'opera e le eventuali varianti in corso d'opera sono approvate dal commissario delegato, sentito il comitato di cui all'art. 4, comma 4; l'approvazione del commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori. 5. Il commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, in sostituzione degli enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attivita' di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni e per l'espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere. 6. Il commissario delegato approva altresi' i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle attivita' ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. |
| Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8, 11 e 12; parte II, titolo I, art. 30; capi II, III e IV, articoli 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125, titolo III, articoli da 126 a 194; parte IV, articoli da 239 a 246; parte V, art. 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, nonche', una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 163, per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate norme; d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis e disposizioni normative regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita'; e) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative regionali in materia urbanistica; f) legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 11; g) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale; h) art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004; i) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e successive modificazioni ed integrazioni; l) legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 17; m) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; n) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004, n. 67 e relative normative di applicazione; o) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 34; p) decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 21; q) legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 11, comma 5, lettera f) e successive modifiche ed integrazioni; r) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 4.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di quindici unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale di titolarita' dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, nonche' un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento. 3. Il commissario delegato puo' altresi' avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del commissario delegato verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere e' a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5. 4. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che nomina anche il segretario, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due dal presidente della regione Veneto, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5. Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario. |
| Art. 5.
1. Gli oneri per la realizzazione dell'intervento sono a carico della societa' concessionaria allo scopo individuata dalla regione Veneto, nei limiti degli importi indicati nella relativa convenzione di concessione. 2. Gli oneri relativi al funzionamento degli organi di cui all'art. 1, commi 3 e 4, e art. 4 sono a carico della regione Veneto. 3. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza della regione Veneto di variazione degli atti concessori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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