Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 giugno 2009, n. 124
Regolamento concernente modalita', termini di pagamento e misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 328, comma 3, del Codice delle assicurazioni private.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l'articolo 328, comma 3, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalita', i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo Codice;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 26, comma 3, che ha trasferito dal Ministero delle attivita' produttive all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - la competenza ad adottare i predetti provvedimenti sanzionatori e tenuto conto che 1'ISVAP ha conseguentemente provveduto a disciplinare la relativa procedura di irrogazione con proprio regolamento 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16038 del 4 giugno 2009;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «regolamento ISVAP»: il provvedimento ISVAP 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
d) «sanzioni»: le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 328, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice
delle assicurazioni private, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - supplemento
ordinario n.163, e' il recante:
«Art. 328 (Norme sul pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - (Omissis).
3. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina
con regolamento le modalita', i termini di pagamento e le
misure per la riscossione coattiva delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente codice.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 26 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari:
«Art. 26 (Trasferimento di funzioni ministeriali e
poteri sanzionatori). - (Omissis).
3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro
delle attivita' produttive previste dagli articoli 4, sesto
comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni, nonche' le altre analoghe
competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste
da altre leggi.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 2006.
- Si riportano i commi 376 e 377 dell'art. 1 della legge
24 dicembre, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - (Omissis).
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge, il
numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, si vedano note alle premesse.



 
Art. 2.

Riscossione coattiva delle sanzioni

1. Decorso inutilmente il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento ISVAP ai fini del pagamento volontario delle sanzioni, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, l'ISVAP procede alla riscossione coattiva delle sanzioni mediante iscrizione del debito a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 120



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modifiche recante «Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 - S.O. n. 45.
- Il testo dell'art. 6 del Provv. ISVAP 15 marzo 2006,
n. 1 - Regolamento concernente la procedura di irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo
XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII
(destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n.
1), e' il seguente:
«Art. 6 (Termini per il pagamento). - 1. Il pagamento
delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni
di cui al titolo XVIII del decreto e' effettuato, ai sensi
dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
irrogazione della sanzione. Il termine per il pagamento e'
di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero.
Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono
indicate le modalita' di pagamento.».



 
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