Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2009
Modifica del decreto ministeriale di approvazione della modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;
Vista la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, intesa ad ottenere che le modifiche approvate con il citato decreto possano essere applicabili anche ai quantitativi di vino provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti;
Vista la nota n. 0121290 datata 29 luglio 2009 della regione Umbria a sostegno della richiesta medesima formulata dal Consorzio di tutela dei vini di Torgiano;
Ritenuto in accoglimento della predetta istanza, di dovere procedere alla modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009, al fine di prevedere che ai quantitativi di vino a denominazione di origine controllata o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, siano applicate le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con il predetto decreto ministeriale 15 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, fermo restando che le nuove tipologie «Torgiano» Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, dovranno essere utilizzate a decorrere dalla vendemmia 2009;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009 richiamato in premessa, l'art. 1 e' integrato dal seguente comma 2:
2. Le disposizioni contenute nell'annesso disciplinare di produzione, con esclusione di quelle relative alle nuove tipologie «Torgiano» Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, sono applicabili anche ai vini a denominazione di origine controllata o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Torgiano», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, a condizione che le relative partite rispondano ai requisiti previsti dall'annesso disciplinare e che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della presente modifica, i quantitativi di prodotto in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 65 <----
 
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