Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2009
Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 26 aprile 2005;
Vista l'istanza del Consorzio tutela denominazione Frascati, presentata dalla regione Lazio-Arsial, con la quale e' stata richiesta la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009;
Considerato che, nei termini e nei modi previsti, e' pervenuta, con nota del 1° luglio 2009, istanza del Consorzio tutela denominazione Frascati intesa ad apportare talune precisazioni alla citata proposta di modifica;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, in accoglimento della sopra citata istanza di modifica;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», in conformita' ai pareri espressi dal citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 26 aprile 2005, richiamato in premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:

Art. 8.

Confezionamento

«I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o altro materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
E' consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacita' fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.
Ad esclusione delle tipologie «Frascati» spumante, «Frascati» Superiore e «Frascati» Cannellino, per la chiusura dei recipienti di vetro, e' consentito l'uso del tappo capsula a vite.
Inoltre ad esclusione della tipologia spumante, per i recipienti di vetro di capacita' compresa tra 187 cc e 250 cc e' consentito l'uso del tappo a vite.
Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.» .
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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