Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 luglio 2009 |
Conferimento all'«Istituto Mediterraneo di certificazione s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del regolamento (CE), n. 479/08 per la DOC «Garda». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 208 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Garda» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale proc. 15734 del 4 dicembre 2008 con il quale e' stato conferito l'incarico al Consorzio di tutela dei vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Garda» sottozona Classico; Vista la nota della Regione Lombardia con la quale e' stato individuato l'«Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» quale Organismo di Controllo del V.Q.P.R.D. sopra citato; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'«Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» e il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia sul piano di controllo e sul prospetto tariffario; Vista la nota della Regione Veneto con la quale la stessa amministrazione si rimette alle indicazioni formulate dalla Regione Lombardia; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.»;
Decreta: Art. 1.
1. La societa' «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane, 32, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Garda» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. |
| Art. 2.
1. La societa' «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, sono tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. |
| Art. 3.
1. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOC «Garda», ad esclusione della sottozona «Garda» Classico, rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo. 2. Per assicurare la continuita' del controllo e della certificazione della DOC «Garda» sottozona Classico il consorzio di tutela autorizzato dovra' procedere alla trasmissione all'Organismo di controllo autorizzato di ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico relativa alla pregressa attivita' di controllo. 3. L'Organismo di controllo autorizzato si avvarra' dei controlli posti in essere fino al 31 luglio 2009 dal Consorzio di tutela autorizzato di cui al punto precedente svolti in esecuzione del piano dei controlli. |
| Art. 4.
1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5.
1. L'Organismo di controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina. |
| Art. 6.
1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, alla Regione Lombardia ed alla Regione Veneto gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa. 2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1. |
| Art. 7.
1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalle competenti Regione Lombardia e Regione Veneto. 2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. |
| Art. 8.
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. |
| Art. 9.
1. Il presente decreto si applica dal 1° agosto 2009 ed ha validita' di tre anni dalla data di emanazione. 2. L'autorizzazione attribuita al Consorzio di tutela per la DO in questione, di cui alle premesse, decade a far data dal 31 luglio 2009. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2009
Il direttore generale: La Torre |
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