Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 luglio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Annunziata Fortunato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Annunziata Fortunato, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Corso professionale teorico-pratico di formazione di base come parrucchiera» conseguito presso la scuola professionale internazionale per parrucchieri «J. Fahrny» di Zurigo (Svizzera) della durata di un anno; inoltre attesta esperienza professionale maturata quale lavoratrice dipendente per complessivi sei anni, attinente all'attivita' di acconciatore per la quale il riconoscimento e' richiesto;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:
Art. 1.

1. Alla sig.ra Annunziata Fortunato, cittadina italiana, nata a Mormanno (Cosenza) in data 9 ottobre 1959, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, nonche' l'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: Vecchio
 
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