Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 28 aprile 2009
Disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 al Reg. n. 8, foglio n. 214 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, Dirigente di prima fascia, e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 recante «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 309;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
Visto l'art. 10 comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;
Considerato che l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile assume carattere di riconoscimento dell'attivita' prestata, a qualsiasi titolo, in occasione di eventi di protezione civile;
Considerato che detta attestazione rappresenta un percorso per gli operatori coinvolti in interventi di soccorso o per alleviare i disagi alle popolazioni interessate dall'evento medesimo, riconoscendo la massima diffusione dell'attestazione medesima;
Ritenuto, comunque, di dover affermare ed elevare l'attivita' del singolo quale elemento determinante della squadra e che, pertanto, occorre attribuire all'insegna un valore intrinseco, unico ed esclusivo, per ogni soggetto del Sistema di protezione civile;
Considerato che l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 ha introdotto norme a tutela delle insegne e che, a tal fine occorre introdurre procedure atte ad attribuire ad ogni insegna il valore di unicita' mediante apposizione di un numero progressivo di conio;
Considerato che gli oneri per la realizzazione ed la spedizione dei diplomi sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile e che quelli connessi alle insegne sono posti a carico dei beneficiari;
Considerato che occorre stabilire criteri di uniformita' nella realizzazione e nella distribuzione degli attestati;
Considerato che, nel corso dell'intervento della squadra protezione civile non deve assumersi una distinzione tra il soggetto militare ed il soggetto civile e che, pertanto, l'attestazione rilasciata dalla struttura di coordinamento interforze sulle insegne deve raffigurare l'apposito logo della protezione civile nazionale;
Ritenuto di dover individuare le caratteristiche tecniche che devono possedere gli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della eccellenza e delle decorazioni al merito, nonche' introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, succitato;
Decreta:

Art. 1.

Insegne delle tre classi di eccellenza
1. L'attestato e' costituito da un diploma e dalle insegne.
2. Le insegne delle tre classi di eccellenza sono composte da:
a) una medaglia in bronzo, da indossare durante manifestazioni pubbliche e parate o da apporre sulla bandiera (composizione merceologica: rame/stagno 8%/fosforo 0,4% o lega qualitativamente superiore), del diametro di mm 35, spessore mm 3, appesa ad un nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 37, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 9. Sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione;
b) una medaglia in bronzo, da indossare in occasione di manifestazioni di gala, ricevimenti ufficiali o alta uniforme, (composizione merceologica: rame/stagno 8%/fosforo 0,4% o lega qualitativamente superiore), del diametro di mm 16, spessore mm 2, appesa ad un nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 13, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 4. Sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione;
c) un nastrino in grosgrain di seta da indossare sull'uniforme ordinaria, con gli stessi colori e stoffa del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, con al centro il logo della protezione civile nazionale;
d) uno speciale distintivo in metallo smaltato, da apporre sul petto sinistro della propria divisa (ad es. mimetica), anche civile, in attivita' operative di protezione civile o durante le esercitazioni, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso) larga mm 10, al centro della quale va inserito il logo della protezione civile nazionale. Detto distintivo deve essere a disposizione di ogni beneficiario;
e) una rosetta in metallo smaltato con i colori del nastro, del diametro di mm 14, sulla quale va apposta una fascia centrale e verticale con il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6 di larghezza, con al centro il logo della protezione civile nazionale, da indossare sugli abiti civili;
f) le medaglie sono entrambe appese ad un nastro doppio.
3. Sul retro delle insegne non va apposto il simbolo Â(r) poiche' trattasi di «modelli registrati» ed oltre alle diciture gia' previste nei precedenti commi, sul retro delle insegne sub a) va riportato un numero progressivo di conio collegato al brevetto.
4. L'albo generale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, e' un registro elettronico in cui sono riportati tutti i nominativi che hanno beneficiato delle benemerenze istituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, abrogato e sostituito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, la cui consultazione e' di libero accesso mediante il Progetto Informatico delle benemerenze di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto.
 
Art. 2.

Foggia delle insegne di III classe
1. La foggia delle insegne della III classe e' la seguente:
a) le medaglie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 sono bronzee;
b) il logo della protezione civile nazionale e' in bronzo.
 
Art. 3.

Foggia delle insegne della II classe
1. La foggia delle insegne della II classe e' la seguente:
a) le medaglie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 sono in bronzo argentato;
b) il logo della protezione civile nazionale e' in bronzo argentato.
 
Art. 4.

Foggia delle insegne della I classe
1. La foggia delle insegne della I classe e' la seguente:
a) le medaglie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, sono in bronzo dorato;
b) il logo della protezione civile nazionale e' in bronzo dorato.
 
Art. 5.

Brevetto, disciplina dell'avanzamento nelle classi e nelle fasce
dell'eccellenza ed esposizione
1. Il brevetto, composto dall'identificativo personale e dal numero di posizione nell'elenco, ed il codice fiscale, ovvero il codice sostitutivo ai sensi del comma 6, sono riportati sul diploma.
2. Sul nastro della medaglia di III classe, prima fascia, sono apposte delle fascette di bronzo, in relazione al numero degli eventi, su ciascuna delle quali e' incisa la denominazione dell'evento.
3. Al conseguimento della quinta attestazione di benemerenza, le fascette di bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta di bronzo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane (V).
4. Il conferimento della decima attestazione di benemerenza si rappresenta con una fascetta di bronzo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre romane (X).
5. I beneficiari dell'eccellenza non persone fisiche possono fregiarsi della sola medaglia e del diploma. In tale caso il nastro della medaglia deve essere lungo complessivamente cm. 80, ripiegato a doppio, recare al vertice un fiocco a farfalla, con una apertura alare di cm. 5 e due pendenti del medesimo nastro della rispettiva lunghezza di cm. 12 e cm. 14.
6. Qualora il soggetto, a seguito di segnalazioni anteriori al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, fosse sprovvisto di codice fiscale, gli verra' attribuito un codice sostitutivo, riportato nell'Albo Generale, che dovra' essere utilizzato, ai fini della progressione nell'ambito delle classi/fasce, per segnalazioni future.
7. Il personale militare puo' acquistare, nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto, ulteriori nastrini, conformi agli standard della propria uniforme ed in proporzione alle dimensioni stabilite all'art. 1, comma 2, lettera c) e all'art. 6, comma 1, lettera b).
 
Art. 6.

Attestato dei tre gradi di merito
1. L'attestato dei tre gradi di merito e' cosi' composto:
a) una medaglia con il logo della protezione civile nazionale a colori smaltati delle dimensioni di cm 6 di altezza e cm 5 di diametro e dello spessore da mm 3 ad un massimo di mm 4, appeso al nastro descritto all'art. 1, comma 2, lett. a), avente entrambi i bordi laterali evidenziati di mm 1. Sul retro della medaglia vanno apposti in rilievo la data di decorrenza dell'attestazione, il nominativo del soggetto nonche' un numero progressivo di conio collegato al brevetto;
b) un nastrino in grosgrain di seta, con gli stessi colori e stoffa del nastro di cui alla precedente lett. a), della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, con al centro il logo della protezione civile nazionale;
c) una rosetta in metallo smaltato con i colori del nastro di cui alla precedente lettera a), del diametro di mm 14, sulla quale va apposta una fascia centrale e verticale con il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6 di larghezza, con al centro il logo della protezione civile nazionale;
d) un Diploma in carta pergamena che reca la motivazione del conferimento.
2. I beneficiari delle decorazioni al merito non persone fisiche, possono fregiarsi del diploma e della sola medaglia il cui nastro e' delle medesime dimensioni di quello indicato all'art. 5, comma 5, con la bordatura di cui al comma 1, lettera a).
 
Art. 7.

Foggia della decorazione al merito di III grado del Dipartimento
della protezione civile
1. La foggia della decorazione al merito di III grado e' la seguente:
a) la medaglia e lo stemma della protezione civile nazionale sono di bronzo;
b) i bordi laterali evidenziati del nastro sono intessuti con fili di bronzo.
 
Art. 8.

Foggia della decorazione al merito di II grado del Dipartimento della
protezione civile
1. La foggia della decorazione al merito di II grado e' la seguente:
a) la medaglia e lo stemma della protezione civile nazionale sono d'argento 800/1000;
b) i bordi evidenziati del nastro sono intessuti con fili d'argento.
 
Art. 9.

Foggia della decorazione al merito di I grado del Dipartimento della
protezione civile
1. La foggia della decorazione al merito di I grado e' la seguente:
a) la medaglia e lo stemma della protezione civile nazionale sono d'oro a 18 carati (≡ 750/1000);
b) i bordi evidenziati del nastro sono intessuti con fili d'oro.
 
Art. 10.

Tutela delle insegne
1. Ogni beneficiario potra' acquistare un solo cofanetto completo ed in caso di furto, perdita o smarrimento di alcune insegne potra' formulare richiesta al Dipartimento della protezione civile di autorizzazione all'acquisto del duplicato allegando copia della apposita denuncia alla Autorita' di polizia.
2. Il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, puo' autorizzare l'acquisto di insegne al solo fine numismatico e collezionistico anche a soggetti che non abbiano acquisito l'attestazione, a seguito di istanza dell'interessato nella quale il medesimo dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le insegne non saranno esibite personalmente in occasione manifestazioni e ricorrenze, ma esposte in pubblico esclusivamente in mostre numismatiche e, comunque, solo per fini di collezionismo.
3. Alle insegne acquistate ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, e sul retro la data di decorrenza e' sostituita dalla dicitura «per usi numismatici».
4. I soggetti autorizzati all'acquisto delle insegne di cui al comma 3, a cura del Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono registrati in un apposito albo informatico che reca, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale, anche la tipologia delle insegne acquistate.
5. Ad ogni nominativo inserito nell'albo di cui al comma 4, il codice fiscale e' collegato al numero di conio preceduto dalle lettere «CN», collezionista-numismatico, che sara' riportato sul retro delle insegne.
6. Chiunque, a qualsiasi titolo, dovesse venire in possesso delle insegne, dovra' darne comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per fini esclusivi di monitoraggio.
7. Tutte le insegne devono essere dotate di supporti standard.
 
Art. 11.

Produttore - distributore unico
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, in sede di prima applicazione, il Dipartimento della protezione civile, a seguito di apposita procedura di gara, ha individuato la Societa' System Data Center S.p.A., con sede in via di Acilia n. 198 - 00125 Roma, per la realizzazione e distribuzione degli attestati di pubblica benemerenza in parola, che al riguardo si autorizza per due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Il produttore-distributore unico degli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e' individuato ogni biennio, mediante apposita gara pubblica ai sensi del comma 3.
3. Le Ditte che intendano concorrere con le proprie offerte, potranno inviare apposita richiesta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni biennio a decorrere dall'anno 2010.
4. Nella richiesta, da inviarsi a Dipartimento della protezione civile, Ufficio amministrazione e bilancio, Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni, via Vitorchiano n. 4 - 00189 Roma, le Ditte dovranno indicare la propria denominazione sociale, la sede cui inoltrare l'invito a presentare l'offerta, allegando copia del certificato della CC.I.AA. ed una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti la disponibilita' a produrre e distribuire insegne e diplomi, con una nota esplicativa delle attivita' svolte.
5. Il produttore potra' avvalersi di canali di distribuzione, anche non rientranti nella propria struttura.
 
Art. 12.

Specifiche attuative
1. La Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, svolge la propria attivita' a titolo gratuito.
2. La Commissione di cui al comma 1 puo' segnalare, per l'attribuzione della III classe, prima fascia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera d) e comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, soggetti che non siano stati inclusi in elenchi connessi ad eventi gia' oggetto di precedenti concessioni ai sensi della medesima normativa vigente, pur in possesso dei requisiti gerarchici e operativi.
3. La Commissione di cui al comma 1 puo' segnalare, nei modi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, eventi gia' oggetto di precedenti concessioni ai sensi della normativa vigente, in casi straordinari ed eccezionali e per motivi di manifesta equita'. Coloro che hanno ottenuto l'attestazione con la prima concessione, per gli stessi eventi non potranno beneficiare della seconda concessione di cui al presente comma.
4. Il Dipartimento della protezione civile si avvale del proprio sito istituzionale per la diffusione delle informazioni e del Progetto Informatico delle Benemerenze per la formulazione delle segnalazioni da parte dei vertici/segnalanti mediante un proprio referente, al fine di semplificare e standardizzare le procedure di segnalazione, dematerializzare i flussi cartacei ed anche per conseguire risparmi nei costi di gestione. Il Progetto Informatico delle Benemerenze dispone di accessi riservati al Dipartimento ed ai referenti e di un accesso di libera consultazione.
5. Per la formulazione delle segnalazioni, ogni vertice/segnalante ed ogni referente si assume le rispettive responsabilita' rapportate ai contenuti dell'art. 13, esimendo il Dipartimento della protezione civile ed il Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, da ogni conseguenza di natura civile, penale ed amministrativa.
6. Per le finalita' di cui al comma 5, ad insindacabile giudizio e propria discrezione, il Dipartimento della protezione civile puo' individuare organismi di vertice/segnalante, competenti a rappresentare strutture diversificate, per la formulazione delle segnalazioni, ovvero revocare o unificare gli accreditamenti uniformandosi ai principi di funzionalita' o efficacia/efficienza o omogeneita' o verticalita' ovvero gerarchia.
7. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, i beneficiari potranno acquistare singolarmente le fascette di cui all'art. 5 in caso di evoluzione nelle fasce, che non comporti progressione in classi.
8. In caso di pluri-segnalazione per eventi differenti, il diploma sara' inviato all'ultimo segnalante in termini di tempo.
9. Ai fini del conferimento del grado terzo, secondo o primo di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2009, la Commissione di cui al comma 1 dovra' accertare che gli ottimi, gli eccellenti o gli eccezionali risultati, non corrispondano alla normale attivita' di protezione civile, bensi' riguardino circostanze straordinarie dimostrate che oggettivamente vadano oltre gli ordinari doveri di istituto, ancorche' eseguiti in modo qualitativamente elevato con abnegazione e dedizione.
10. Ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, gli attestati di cui ai precedenti articoli sono depositati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi come «modello».
 
Art. 13.

Controlli e sanzioni
1. La documentazione a supporto delle segnalazioni dovra' essere conservata presso il vertice/segnalante per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla rispettiva data di concessione.
2. Il Dipartimento della protezione civile puo' effettuare controlli e verifiche sulla documentazione di cui al comma 1 e sulla correttezza e precisione degli inserimenti.
3. Qualora a seguito dei controlli e delle verifiche indicate al comma 2, ovvero mediante ogni altra modalita', fatto salvo quanto stabilito dall'art. 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale, dovesse accertarsi segnalazione falsa o fraudolenta, il Dipartimento della protezione civile potra' comminare le sanzioni di cui ai commi successivi, oltre ad adire le conseguenti azioni legali in caso di violazione di norme penali.
4. In occasione di accertamento di irregolare segnalazione, come indicata al comma 3, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile il segnalato potra' essere definitivamente radiato dall'albo ex tunc, indipendentemente dalla attestazione irregolarmente acquisita, non potra' acquisire ulteriori attestazioni e non potra' fregiarsi delle insegne eventualmente acquistate.
5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma, il Vertice-Segnalante che avesse formulato irregolare segnalazione potra' essere definitivamente revocato e non potra' piu' formulare ulteriori segnalazioni, fatte salve le segnalazioni regolari.
6. I decreti di cui ai commi 4 e 5 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 14.

Correzione errori
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, eventuali dati anagrafici errati, gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potranno essere corretti esclusivamente ed in via definitiva in occasione della successiva emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione, a cura del referente.
2. Chiunque avesse accertato in elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana errori nei propri dati, potra' darne comunicazione esclusivamente al proprio Vertice-Segnalante/referente, il quale, verificata la sussistenza dell'errore, potra' richiedere al Dipartimento della protezione civile l'attivazione della procedura di correzione.
3. La correzione dei dati non comporta in alcun caso modifica del numero di posizione e pertanto il beneficiario manterra' il medesimo posto nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed il brevetto attribuito, mentre l'albo sara' aggiornato successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6.
4. Qualora la stampa dei diplomi fosse gia' avvenuta con i dati errati, il Dipartimento procedera' alla riemissione del diploma corretto, successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 6 e previa restituzione di quello con i dati errati.
5. Qualora al beneficiario, in fase di procedura di correzione, fossero attribuiti eventi aggiuntivi oltre a quelli gia' pubblicati con i dati errati, il Dipartimento inviera' il solo diploma che ingloba tutti gli eventi per i quali sia stato segnalato, con l'acquisizione della classe/fascia attuale alla data di concessione.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 10 citato, e del comma 1 del presente articolo, la correzione dei dati anagrafici avviene con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione successivo a quello contenente l'elenco con i dati errati. I termini per la correzione dei dati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri successivo sono perentori.
 
Art. 15.

Disposizioni transitorie ed a salvaguardia
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. del 10 marzo 2009, n. 57 e dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, le attestazioni di pubblica benemerenza per la partecipazione agli eventi individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006, di cui agli elenchi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, n. 69, producono efficacia a far data dal 7 febbraio 2008 e concorrono, senza soluzione di continuita', al conseguimento delle ulteriori attestazioni.
2. Le modifiche apportate dai referenti agli elenchi allegati al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, sono efficaci dal 7 febbraio 2008 e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4, e 8, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, sono state effettuate sotto la responsabilita' del Vertice-Segnalante che ha apportato le modifiche medesime, esentando il Dipartimento della protezione civile ed il Capo del Dipartimento della protezione civile da ogni responsabilita' derivante dalle modifiche apportate.
3. I Vertici-Segnalanti che hanno apportato modifiche agli elenchi allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, dovranno darne immediata comunicazione all'interessato.
4. Le Amministrazioni che avessero proceduto alla trascrizione nei fogli matricolari dei propri dipendenti delle attestazioni relative ai nominativi inclusi negli elenchi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2008, dovranno procedere all'aggiornamento o alle correzioni dei medesimi fogli matricolari riportando, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, citato in premessa, le definitive attestazioni ed il relativo brevetto, conseguiti con gli allegati sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2009, n. 57, per la partecipazione agli aventi individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006.
5. I soggetti che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 hanno conseguito l'attestazione di pubblica benemerenza senza l'indicazione del codice fiscale, sono obbligati a comunicare, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Dipartimento della protezione civile, Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni, il proprio codice fiscale, al fine di poter progredire nel percorso delle benemerenze mediante la somma di nuovi eventi.
6. In mancanza ovvero senza idonea comunicazione, sara' attribuito il codice sostitutivo di cui all'art. 5, comma 6, esimendo il Dipartimento della protezione civile da ogni responsabilita' in caso di concessioni successive avulse dalle precedenti concessioni.
7. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, qualora non espressamente incompatibili con i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, si applicano, per analogia a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, anche alle procedure adottate per la concessione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2008.
8. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana saranno perseguiti a norma di legge coloro che non dovessero attenersi alle disposizioni su indicate.
9. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, ai beneficiari sara' trasmesso un nuovo diploma solo in caso di evoluzione tra fasce o progressione tra classi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».
Roma, 28 aprile 2009
Il capo del Dipartimento: Bertolaso
 
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