Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 luglio 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2007 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della D.O.C. «Piemonte»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 7 giugno 2007, antecedentemente all'emanazione del citato decreto 30 luglio 200, in base al quale e' stato dato mandato alla Sezione amministrativa di inserire d'ufficio, nel disciplinare di produzione della D.O.C Piemonte, la tipologia riferita al nome del vitigno «Albarossa» allorche' la stessa sara' inserita nell'apposito elenco comunitario delle varieta' e sinonimi da poter utilizzare in deroga alle disposizioni generali di etichettatura per l'uso dei vitigni; Visto l'Allegato XV, parte A del Reg. CE 607/2009, nell'ambito del quale e' inserita per l'Italia la deroga per l'uso della citata tipologia riferita al vitigno «Albarossa»; Ritenuto pertanto necessario procedere d'ufficio alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» riconosciuto con decreto ministeriale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni, e' modificato nel suo articolato con l'inserimento della tipologia riferita al vitigno «Albarossa», come dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009. 2. All'allegato «A» sono riportati i codici della tipologia «Albarossa» dei vini D.O.C. «PIEMONTE», ad aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Annesso Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Piemonte» L'art. 1, comma 1, e' integrato come segue: Vini rossi: «Piemonte» Albarossa. L'art. 2, comma 1, e' integrato come segue: 1. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Albarossa, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno 1'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte. L'art. 4, comma 3, e' integrato come segue: 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titolo alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: «Piemonte» Albarossa: resa uva: 9.000 kg/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale: 12% vol. L'art. 5, commi 1 e 4, sono integrati come segue: 1. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: «Piemonte» Albarossa: resa uva/vino: 70%: produzione max di vino: 6.300 litri/ha. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato: «Piemonte» Albarossa durata mesi: 12; decorrenza: dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. L'art. 6, comma 1, e' integrato come segue: 1. I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Piemonte» Albarossa: colore: rosso rubino carico; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, di buon corpo; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; acidita' totale massima: 7,5 g/l in acido tartarico; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. L'art. 7, comma 8, e' integrato come segue: 8. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del vino «Piemonte» Albarossa per il quale e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. L'art. 8, comma 1, e' integrato come segue: 1. Per il vino «Piemonte» Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacita' inferiore o pari a 500 C1, con specifica esclusione della capacita' pari a 200 C1 e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacita' consentita dalla norma. ------ Allegato A
===================================================================== Posizioni codici | 1-4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ===================================================================== PIEMONTE ALBAROSSA | B273 | X | 267 | 2 | X | X | A | 0 | X |
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