Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 agosto 2009, n. 113 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta contro la criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. |
| Art. 2.
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3.
Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 178.740 per l'anno 2009, di euro 158.120 per l'anno 2010 e di euro 178.740 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4.
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2384): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (La Russa) il 20 aprile 2009. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, IV, V, X. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 e 20 maggio 2009. Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1591): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri ), in sede referente, il 4 giugno 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'11 giugno 2009. Esaminato in aula ed approvato il 24 giugno 2009. |
| ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, di seguito denominati «Parti Contraenti»; A supporto delle relazioni esistenti tra i due Paesi; Desiderosi di stabilire una reciproca cooperazione nella lotta contro la criminalita'; Consapevoli dei vantaggi comuni derivanti dalla cooperazione in questo settore; Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000), e il Memorandum d'intesa sul terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalita' organizzata, stipulato tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita, a Riyadh il 16 dicembre 1995, (corrispondente al 24 luglio 1416 dell'Egira); Nel quadro delle pertinenti norme costituzionali e giuridiche vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti; Nel rispetto della sovranita' di ciascuno Stato; Concordano quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti coopereranno nella lotta contro la criminalita' in tutte le sue manifestazioni e forme ed in particolare per le seguenti fattispecie criminali: a) terrorismo; b) eversione dell'ordinamento dello Stato; c) criminalita' organizzata; d) reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici; e) reati economico-finanziari e riciclaggio di denaro; f) corruzione; g) truffa; h) falsificazione e contraffazione di valuta; i) furto o contrabbando o traffico illecito di veicoli; j) furto, contrabbando e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; k) furto e traffico illecito di sostanze radioattive, nucleari, biologiche o chimiche; l) aggressione contro le persone e il patrimonio; m) traffico di persone; n) immigrazione clandestina; o) furto e traffico illecito di oggetti di valore storico, culturale ed artistico; p) criminalita' informatica; q) reati ambientali. Art. 2. Le Parti contraenti attueranno la cooperazione nella lotta contro i reati indicati nell'art. 1, secondo le seguenti modalita' e mezzi: a) ciascuna Parte comunichera' ogni informazione disponibile connessa ad eventuali atti criminali diretti contro l'altra Parte, che abbiano avuto luogo o siano in corso di preparazione nel territorio di una delle Parti o in un Paese terzo; b) eseguiranno operazioni di consegna controllata nei casi relativi al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici; c) ricercheranno latitanti e scambieranno informazioni su persone sospettate della commissione di uno dei reati previsti dall'art. 1; d) scambieranno rapidamente informazioni su persone o gruppi ed organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento alla loro struttura, attivita', fonti di finanziamento e mezzi di comunicazione; e) valuteranno la portata delle minacce rappresentate dai reati connessi al terrorismo, criminalita' organizzata e reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici diretti contro le Parti contraenti e provvederanno all'aggiornamento delle informazioni concernenti detti reati, al fine di adottare linee strategiche per la prevenzione ed il contrasto dei predetti fenomeni criminali; f) previa specifica richiesta inoltrata da una delle Parti contraenti, l'altra Parte contraente informera' la Parte richiedente sugli esiti dei procedimenti penali, sentenze emesse nei confronti di cittadini della Parte richiedente; g) scambieranno informazioni ed espertise concernenti la protezione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri; h) scambieranno informazioni ed espertise sulle nuove metodologie e modus operandi nella commissione di reati e sui mezzi per contrastare le organizzazioni criminali; i) scambieranno leggi, normative e pubblicazioni emesse dalle Autorita' competenti delle due Parti contraenti in merito alla repressione dei reati. Art. 3. Nel caso una delle Parti contraenti effettui il fermo o l'arresto di un cittadino dell'altra Parte contraente per uno dei reati elencati nel presente Accordo, la competente Autorita' della Parte contraente che ha eseguito la misura restrittiva informera' tempestivamente in merito il Paese della persona fermata o arrestata. Art. 4. Le Parti contraenti coopereranno nel settore della formazione in sicurezza, per i seguenti aspetti: a) svolgimento di programmi e corsi di formazione; b) scambio di incontri e visite; c) organizzazione di conferenze, fiere e seminari; d) scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte. Art. 5. Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi: a) se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza; b) se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale; c) se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio; d) se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio. Art. 6. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo e affinche' siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo. Nessuna delle Parti trasferira' o riferira' tali informazioni ad una parte terza senza l'approvazione scritta della Parte che ha fornito le informazioni. Art. 7. Il presente Accordo non inficera' i diritti e obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali vincolanti per ciascuna delle due Parti contraenti. Art. 8. Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso contatti diretti tra le Parti contraenti, ovvero, nel caso di mancata risoluzione delle stesse, attraverso i canali diplomatici. Art. 9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalla Parte nel cui territorio le spese sono state effettuate, salvo che non sia stato deciso diversamente dalle Parti contraenti. Art. 10. a) Le Autorita' competenti, responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono: per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; per il Regno dell'Arabia Saudita: il Ministero dell'interno. b) Le Autorita' competenti indicheranno per iscritto i Punti di contatto ed i mezzi di comunicazione per i rapporti bilaterali, al fine di favorire la cooperazione nei settori previsti dal presente accordo. Art. 11. E' istituita una Commissione di esperti nella lotta contro la criminalita' e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, al fine di discutere le questioni relative alla cooperazione in questi due settori e proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo del presente accordo. Tali raccomandazioni saranno presentate alle rispettive Autorita' competenti. La citata Commissione si riunira' alternativamente nei due Paesi ogni qualvolta sia necessario, o su richiesta di una delle due Parti contraenti. Art. 12. a) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui entrambe le Parti comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne previste allo scopo. b) Il presente Accordo avra' effetto dalla data della sua entrata in vigore e rimarra' in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione non pregiudichera' i diritti e gli obblighi assunti antecedentemente all'invio della denuncia. Art. 13. Il presente Accordo, una volta entrato in vigore, sostituira' il Memorandum d'intesa in materia di terrorismo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altre forme di criminalita' organizzata, firmato dal Ministro dell'interno della Repubblica italiana e dal Ministro dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riyadh il l6 dicembre 1995 (corrispondente al 24 luglio 1416 dell'Egira). Firmato da entrambi i rappresentanti dei due Paesi a cio' autorizzati dai rispettivi Governi. Redatto nella citta' di Roma il 6 novembre 2007, corrispondente al 25 Shawwal 1428H, in due copie originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede. In caso di divergenza circa l'interpretazione del presente Accordo, prevarra' il testo inglese.
----> Vedere da pag. 5 a pag. 12 <---- |
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