Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 maggio 2009 |
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformita' alla Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con decreto 25 settembre 2008 in applicazione dell'articolo 103-septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto l'art. 103-septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la Disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre alla valutazione della Commissione europea; Visto l'art. 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, che fa obbligo di adottare entro il 1° gennaio 2009 una Strategia Nazionale che comprenda tutte le disposizioni adottate in materia di organizzazioni di produttori; Viste le disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96, applicabili dal 21 gennaio 2007; Visto il decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, con il quale e' stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, nonche' abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i decreti ministeriali n. 166/TRAV e n. 167TRAV del 28 marzo 2008; Vista la circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, adottata in conformita' al richiamato decreto n. 3417 del 25 settembre 2008, con la quale sono state emanate le disposizioni applicative della richiamata Strategia Nazionale, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di presentazione dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo; Ritenuta la necessita' di adottare con decreto ministeriale le disposizioni attuative della richiamata normativa comunitaria di cui alla circolare n. 3684 del 2 ottobre 2008, anche a seguito dell'abrogazione dei decreti ministeriali del 28 marzo 2008 n. 166/TRAV e n. 167TRAV; Considerato che nella seduta del 5 febbraio 2009 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento, gia' posto all'ordine del giorno della seduta del 18 dicembre 2008; Ritenuto necessario e urgente, per le ragioni sopra indicate, attivare la procedura di cui all'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
Decreta: Art. 1.
1. Per gli scopi del presente decreto, si intende per: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «AGEA»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005; c) «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; d) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; e) «filiale», impresa nella quale una o piu' organizzazioni di produttori o le loro associazioni, detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori; f) «OP», «AOP», «GP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e i gruppi di produttori prericonosciuti; g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007; h) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'art. 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007; i) «prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita», i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformita' con quanto previsto dagli articoli 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione; j) «raccolta prima della maturazione o raccolta verde», la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere gia' stati danneggiati prima della raccolta verde da avversita' atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde e' una pratica supplementare e differente rispetto alle normali pratiche culturali, quali il diradamento dei frutti; k) «mancata raccolta», la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversita' atmosferiche o fitopatie non e' tuttavia considerata mancata raccolta; l) «promozione e comunicazione», quelle misure complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso, ad opera dell'OP; m) «assicurazione del raccolto» quelle misure finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione dei produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamita' naturali, avversita' atmosferiche o eventualmente fitopatie o infestazioni parassitarie. |
| Art. 2. Riconoscimento di organizzazioni di produttori - OP 1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione. 2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definita all'art. 26 del regolamento. 3. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 4. Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto e comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero e all'Organismo pagatore, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso. 5. Il Ministero aggiorna e pubblica sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP. |
| Art. 3. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori 1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori e' fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, e' stabilito nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. 2. Le OP possono includere il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 21, comma 1, lettera h) del regolamento, nel valore della produzione commercializzata. 3. Ai sensi dell'art. 52, comma 7 del regolamento, il valore della produzione commercializzata puo' essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purche' almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP o ad AOP oppure, previo consenso della Regione, a cooperative aderenti a OP o ad AOP, sempreche' cio' contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122 lettera c), punti i, ii e iii e 125-ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
| Art. 4. Vendita diretta della produzione 1. Ai sensi dell'art. 125-bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP. |
| Art. 5. Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori - AOP 1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformita' con l'art. 125-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' presentata alla Regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui le OP aderenti realizzano la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definito all'art. 26 del regolamento. 2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 3, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 2200/96 e possono associare anche GP; a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP e dei GP aderenti, nonche' la loro funzionalita' sono attestate dalla Regione. 3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 36, comma 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP. |
| Art. 6. Esternalizzazione 1. Le OP e le AOP possono, in conformita' con l'art. 29 del regolamento, esternalizzare a soggetti terzi talune attivita', qualora cio' si dimostri piu' conveniente e agevole per il raggiungimento degli obiettivi. |
| Art. 7. Membri non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, puo' essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP. |
| Art. 8. Controllo democratico delle organizzazioni di produttori 1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformita' con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non puo' detenere piu' del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP. |
| Art. 9. Periodo minimo di adesione 1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non puo' essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso. 3. Il recesso del socio, quando finalizzato al conferimento di uno specifico prodotto verso un'altra OP, deve essere espressamente autorizzato dall'OP di appartenenza, a norma dello statuto e/o del regolamento, qualora presente. |
| Art. 10. Fusioni 1. Ai sensi degli articoli 31 e 50 del regolamento, per fusione tra OP, tra GP e tra OP e GP si intende l'unificazione in una unica struttura, nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni: a) scioglimento e ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le strutture esistenti perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo; b) fusione per incorporazione. In questo caso il soggetto incorporato perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'incorporante; c) adesione in qualita' di socio. In questo caso il soggetto che aderisce deve rinunciare al riconoscimento. |
| Art. 11. Programmi operativi 1. I programmi operativi e relativi fondi di esercizio sono presentati dalle OP alla Regione ove esse risultano riconosciute e hanno la sede legale, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma, salvo diversa comunicazione del Ministero adottata ai sensi dell'art. 64, comma 1, del regolamento. 2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo adeguamento, e comunicano entro il 15 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entita' esatta del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo, che l'OP potra' utilizzare per la realizzazione delle azioni previste nel programma esecutivo approvato e all'importo dell'aiuto accordato. 3. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 15 dicembre al 20 gennaio dell'anno successivo il termine per l'approvazione dei programmi operativi, dandone comunicazione alle OP. 4. I programmi operativi pluriennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a varianti in corso d'anno e a modifiche, sia in corso d'anno che per gli anni successivi in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. 5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, e' presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma. 6. L'erogazione degli aiuti e' effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. |
| Art. 12. Aiuto finanziario nazionale aggiuntivo 1. Le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. 2. La richiesta deve essere presentata dalle Regioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui e' chiesto l'aiuto aggiuntivo, e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 93 del regolamento. 3. L'aiuto e' concesso alle OP richiedenti, in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. |
| Art. 13. Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata 1. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 103-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' gestito mediante un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo. 2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, e' determinato in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. 3. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC e' autorizzato dalla Regione, su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'art. 53 del regolamento. |
| Art. 14.
Programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96 1. Su richiesta dell'OP, da presentarsi alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, i programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 possono proseguire fino alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1° gennaio 2008. 2. Per le singole annualita', le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o piu' azioni, come definiti nelle «Disposizioni nazionali 2007», entro il limite del 20%. Sara' compito della Regione verificare la regolarita' della variante proposta. 3. Per ogni annualita', l'importo del contributo comunitario non potra' superare l'importo approvato per la stessa annualita' nel programma operativo pluriennale. 4. Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte della Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione. |
| Art. 15. Misure applicabili 1. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, i programmi operativi possono prevedere una o piu' delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi: a) ritiro dal mercato; b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli; c) promozione e comunicazione; d) assicurazione del raccolto. |
| Art. 16. Ritiri dal mercato 1. Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal mercato da parte delle OP sono definite dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, secondo i principi definiti dall'AGEA, ai sensi di quanto previsto dagli articoli n. 79, paragrafo 2, n. 81, paragrafi 1 e 2, n. 84, paragrafo 1, n. 86, paragrafo 1, n. 87, paragrafo 1 e n. 90 , paragrafo 1, del regolamento. 2. L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento e' definito nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. |
| Art. 17. Raccolta prima della maturazione e mancata raccolta 1. L'attivazione degli interventi della raccolta prima della maturazione e della mancata raccolta e' possibile, se prevista nel programma operativo, previa presentazione all'Organismo pagatore di una analisi della situazione e/o previsione di mercato. Le specie frutticole ed orticole alle quali sono applicabili le misure, i criteri di applicazione, nonche' le relative indennita', sono individuate nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. |
| Art. 18. Promozione e comunicazione 1. L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione, nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, come specificati nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto, e' possibile previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dall'OP. |
| Art. 19. Assicurazione del raccolto 1. I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono definiti nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. |
| Art. 20. Controlli 1. L'Agea con propri provvedimenti, concordati in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale con il Ministero e le Regioni, definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori, in particolare, quelli previsti alla sezione 2, CAPO V del regolamento. 2. I controlli per accertare il corretto funzionamento delle OP delle AOP e dei GP, il mantenimento dei requisiti del riconoscimento, nonche' l'ammissibilita' dei programmi operativi sono effettuati dalle Regioni, in conformita' alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto. |
| Art. 21. Sanzioni 1. Le disposizioni relative all'inosservanza dei criteri di riconoscimento e alle relative sanzioni sono previste dagli articoli 116 e 117 del regolamento, fatte salve le sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 146 del medesimo regolamento. 2. Con riferimento alle sanzioni da applicare alle OP ed al recupero degli importi indebitamente pagati, l'AGEA definisce le modalita' applicative delle disposizioni previste dal CAPO V - Sezione 3, del regolamento. 3. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni indicate nel decreto ministeriale 21 marzo 2008, recante «Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)». 4. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati. 5. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra i vari obiettivi/azioni, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore puo' elevare tale percentuale al 10%. 6. Se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti, vengono recuperati. 7. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per un anno, o in conseguenza del ritiro del riconoscimento, gli aiuti erogati sono recuperati, salvo i casi di fusione con altre OP. 8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale. 9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIII al regolamento. 10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore. |
| Art. 22. Procedure di attuazione 1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto. 2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con l'AGEA e le Regioni. |
| Art. 23. Clausola di invarianza finanziaria 1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2009 Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 92 |
| Allegato
----> Vedere da pag. 16 a pag. 48 <---- |
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