Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 luglio 2009
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della Tessitura Monti S.p.a. (Decreto n. 46643).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 24 marzo 2009, relativo alla societa' Tessitura Monti S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Tessitura Monti S.p.a.;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Vista la tabella allegata che individua, tra l'altro, sulla base dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del trattamento CIGS;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 9 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 marzo 2009, in favore di un numero massimo di 230 unita' lavorative della societa' Tessitura Monti S.p.a., unita' di Maserada sul Piave (Treviso), cosi' suddivise:
190 unita' lavorative dal 9 febbraio 2009 al 5 aprile 2009;
230 unita' lavorative dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.
A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regione Veneto.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti:

=====================================================================
CIGS 2009 | PRIMA CONCESSIONE =====================================================================
| --------------------------------------------------------------------- 1) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (valore medio) | € 747,42 --------------------------------------------------------------------- 2) ANF | € 50,00 --------------------------------------------------------------------- 3) SOSTEGNO AL REDDITO | € 901,95 --------------------------------------------------------------------- 4) SOSTEGNO AL REDDITO (70%) | € 631,37 ---------------------------------------------------------------------
| --------------------------------------------------------------------- VALORE MEDIO MENSILE PER OGNI LAVORATORE A CARICO | DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE (1+2+4) | € 1.428,79

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.393.628,70.
Matricola INPS: 8400969868.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 3.393.628,70, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone