Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3797).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le note del 26 maggio, del 3 e 20 luglio 2009 della Gran Sasso Acqua S.p.A.;
Vista la nota del 6 luglio 2009 del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana;
Viste le note degli Uffici legislativi del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministero della difesa rispettivamente del 14 e 15 luglio 2009;
Vista la nota del 2 luglio 2009 del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dei materiali provenienti dalle demolizioni conseguenti agli eventi sismici;
Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2009, n. 3767, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2009, e le successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'attuazione dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 39 del 2009, che dispongono tra l'altro che la rimozione dei predetti materiali sia effettuata dai comuni entro tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza;
Considerato che il Comune di L'Aquila, il cui territorio necessita di urgenti interventi finalizzati prioritariamente alla rimozione ed al deposito temporaneo dei materiali predetti, anche in ragione della volumetria dei medesimi, non ha tuttora provveduto all'affidamento del servizio in questione, e che i relativi oneri devono essere posti a carico degli stanziamenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza;
Vista la nota del Sindaco del Comune di L'Aquila datata 24 luglio 2009;
Vista la nota del 24 luglio 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonche' il provvedimento generale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003 sul tema SMS di pubblica utilita', secondo cui gli Operatori possono inviare per conto di soggetti pubblici SMS prescindendo dal consenso dell'interessato in presenza di casi eccezionali quali disastri, e calamita' naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione dei lavori urgenti di ripristino e di adeguamento funzionale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila e dell'aeroporto di Preturo, che si sono resi indispensabili per assicurare lo svolgimento del Vertice del G8, come approvati dalle Conferenze dei servizi tenutesi nei giorni 8, 15 e 18 maggio 2009, e realizzati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che a tal fine e' stato autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008 n. 3642, all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753 e all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 n. 3663, alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 32.857 milioni, relativi agli interventi relativi alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici, mediante utilizzo delle risorse gia' trasferite per lo scopo al Fondo per la protezione civile;
b) quanto a euro 23.480, relativi agli interventi necessari all'organizzazione del Vertice G8, a valere sulle somme assegnate per lo scopo con la delibera CIPE n. 4 del 6 marzo 2009, anche provvedendo in via di anticipazione rispetto ai conseguenti trasferimenti al Fondo stesso.
2. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle attivita' solutorie conseguenti agli affidamenti disposti dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, a seguito della convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 con il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del medesimo Provveditore interregionale alle opere pubbliche, da istituire presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 le necessarie risorse.
 
Art. 2.

1. Per le esigenze correlate alla prosecuzione delle attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2008 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio militare in scadenza nell'anno 2009, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2009, nel limite delle risorse destinate, per l'anno 2009, all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 3.

1. I Sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri Operativi Misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a proprio carico, l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 4.

1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mnistri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «non strutturali» sono aggiunte le seguenti parole «, di limitate porzioni di murature portanti».
2. Al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 le parole «del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilita', e della specifica classe di danno rilevato» sono sostituite dalle seguenti «dell'esito della verifica e il numero identificativo dell'aggregato strutturale nel caso in cui sia stato pubblicato dal Comune».
3. Al comma 8 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 sono aggiunte le seguenti parole «Nell'ipotesi in cui gli interventi interessino parti strutturali dell'edificio deve essere depositato presso il Genio civile il progetto dei particolari costruttivi e le relative verifiche locali.».
4. Al comma 10 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole: «di cui al comma 7» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 9».
5. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «ed alla segreteria del CIPE».
 
Art. 5.

1. Allo scopo di favorire la rapida effettuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione diversi da quelli disciplinati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, e' riconosciuto un contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il deposito temporaneo del mobilio, fino ad un massimo di euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano presso il comune di ubicazione dell'unita' immobiliare da riparare la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute con oneri posti a carico all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 6.

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per il tramite dei Sindaci dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico per i quali il medesimo Commissario delegato abbia accertato il nesso di causalita' con gli eventi sismici del 6 aprile 2009, e' autorizzato, previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, a realizzare interventi di risanamento delle aree a rischio anche all'esterno delle perimetrazioni stabilite dai rispettivi Piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti (PAI) previsti dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'individuazione delle predette aree a rischio idrogeologico quali aree a rischio R3 o R4, d'intesa con l'Autorita' di bacino competente, che dovra' intervenire entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la stessa dovra' ritenersi acquisita.
3. Le programmazioni in materia di difesa del suolo e risanamento idrogeologico discendenti dalle perimetrazioni vigenti o modificate ai sensi del comma 2, possono essere derogate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per motivi d'urgenza, nonche' dal Commissario delegato di cui al comma 1 per gli interventi di somma urgenza ritenuti necessari e dallo stesso indicati, ovvero condivisi.
 
Art. 7.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 dopo le parole «75 ore mensile pro-capite.» sono aggiunte le seguenti parole: «Al sopra citato personale, qualora comandato fuori sede presso i COM, e' corrisposto il trattamento di missione».
2. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 dopo le parole «carriera prefettizia,» sono aggiunte le seguenti «nonche' al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura di L'Aquila,».
 
Art. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 le parole «dalla pubblicazione della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, ovvero, dalla pubblicazione degli esiti di agibilita' sull'albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l'immobile per gli stabili ancora non sottoposti a verifica di agibilita' alla data di pubblicazione degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza».
 
Art. 9.

1. In relazione alle esigenze organizzative del grande evento G8, in conseguenza delle misure interdittive alla circolazione disposte dal Prefetto di L'Aquila nelle aree individuate sotto le lettere A, B e C dell'ordinanza prefettizia del 23 giugno 2009, e della chiusura degli esercizi pubblici e delle attivita' produttive ivi ubicate, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e' autorizzato a corrispondere ai titolari delle predette attivita' un indennizzo relativamente al periodo dal 5 luglio al 10 luglio 2009. Detto indennizzo e' calcolato sulla base del reddito accertato in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, rapportato al periodo di chiusura delle attivita'. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, gli indennizzi verranno erogati in proporzione.
2. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 i titolari degli esercizi pubblici e delle attivita' produttive trasmettono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito (AQ), apposita istanza contenente: gli estremi di identificazione dell'esercizio pubblico o dell'attivita' produttiva, l'ammontare dell'indennizzo richiesto, gli estremi dell'avente diritto con indicazione del codice fiscale o della partita IVA, della data e luogo di nascita (se persona fisica), e delle modalita' di accreditamento. Alla domanda dovra' essere allegata una copia autenticata, con le forme e le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 ed una dichiarazione nella quale si attesti che l'esercizio pubblico o l'attivita' produttiva erano operativi alla data del 29 giugno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse rese disponibili al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629.
 
Art. 10.

1. Limitatamente ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, le attivita' di rimozione, raccolta e trasporto dei rifiuti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate e dal Corpo Forestale dello Stato, sono autorizzate in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 11.

1. Per la prosecuzione degli interventi di soccorso e delle attivita' necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, la Croce Rossa e' autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 settembre 2009, a corrispondere in favore del personale della medesima Associazione, impegnato nei territori interessati dal predetto evento sismico, compensi per prestazione di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.
2. Per le medesime finalita' descritte al comma 1 del presente articolo, nei confronti del personale dirigenziale della Croce Rossa assunto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, non trova applicazione, in via eccezionale, l'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 12.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi e delle attivita' necessarie al superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, con particolare riferimento alla necessita' di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e' autorizzato ad adottare provvedimenti di requisizione temporanea di beni mobili ed immobili, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 13.

1. In relazione all'intensivo utilizzo di mezzi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attivita' emergenziali conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a procedere al rimborso, anche parziale, degli oneri relativi al reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati a legislazione vigente. Il rimborso avviene, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Regioni o dalle Provincie Autonome che hanno attivato l'organizzazione proprietaria del mezzo.
 
Art. 14.

1. Al fine di scongiurare la cessazione delle attivita' della Gran Sasso Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nei comuni ricompresi nell'ATO n.1 Aquilano, in conseguenza della grave situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e' autorizzato ad assegnare alla medesima Societa' un contributo straordinario di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 15.

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' emergenziali a sostegno della regione Abruzzo ed il necessario avviamento delle attivita' dell'aviazione civile sull'aeroporto di Preturo (AQ), anche al fine di favorire la ripresa socio-economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il relativo supporto tecnico conferendo all'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) il mandato ad espletare il «servizio informazioni volo» fino al 31 dicembre 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nel limite massimo di euro 400.000,00 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 16.

1. Per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, direttamente impegnato in attivita' connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, cosi' come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per un contingente di personale da individuarsi con apposito provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, in servizio presso il medesimo Dipartimento e direttamente impegnato in attivita' connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 17.

1. A decorrere dalla data del 6 agosto 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalita' gratuita negli alberghi, od altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal Presidente della regione Abruzzo o dai Sindaci dei comuni abruzzesi per i soggetti residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita' immobiliari valutate agibili con esito di tipo A .
 
Art. 18.

1. All'art. 2, commi 3 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, ed all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, la parola «giurata» e' sostituita dalla parola «asseverata». I relativi riferimenti contenuti nei moduli di domanda allegati alle citate ordinanze di protezione civile n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sono modificati di conseguenza.
 
Art. 19.

1. Per le finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato puo' provvedere, in sostituzione dei comuni che non abbiano tempestivamente adottato i provvedimenti di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, alla individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche' di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche gia' esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. Il Commissario delegato provvede altresi', laddove necessario, all'adozione in termini di somma urgenza dei relativi provvedimenti di occupazione temporanea ovvero di requisizione, nonche' alla realizzazione delle opere necessarie per l'allestimento dei siti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le attivita' di cui al presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del Genio militare dell'esercito, dell'Agenzia del territorio e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al comma 1. All'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».
4. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede in deroga a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In relazione alle attivita' previste dall'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il comune di L'Aquila e' autorizzato ad affidare, in termini di somma urgenza, i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e loro caratterizzazione, nonche' quello relativo all'avvio degli stessi alle attivita' di recupero e smaltimento, alla Societa' ASM S.p.A. Aquilana Societa' Multiservizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, qualora necessario, ad altre imprese selezionate mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare alla Societa' ASM S.p.A., a titolo di anticipazione sulle somme dovute per lo svolgimento del servizio, la somma massima di € 3.000.000,00, soggetta ad analitica rendicontazione.
7. Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle effettive necessita', sara' disposto il residuo finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
9. In deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, presso i siti di deposito temporaneo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 20.

1. Il termine di cui all'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3781, e' differito al 31 ottobre 2009.
 
Art. 21.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento, attivate dallo stesso Dipartimento della protezione civile in occasione del sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 nonche' al mantenimento ed all'implementazione della capacita' operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature e che puo' prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato. Ai relativi oneri, nei limiti di euro cinque milioni, si provvede a valere sulle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisisce sul programma straordinario di cui al comma 1 il parere della Conferenza Unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato, altresi', a concedere un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica alla Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione del sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno utilizzate prioritariamente per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attivita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli interventi in occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della predetta legge.
4. Agli oneri connessi con la realizzazione dei programmi di interventi di cui al comma 3, che possono prevedere il rimborso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, anche parziale, di mezzi o attrezzature danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa, si provvede, nei limiti di euro 2 milioni, a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.
5. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo e dispone, altresi', l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi.
 
Art. 22.

1. Il Commissario delegato, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a trasferire risorse finanziarie in favore dei Sindaci i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri Operativi Misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009 sulla base di motivate e documentate richieste, per consentire il rapido rientro nelle unita' immobiliari anche mediante la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori destinati all'alloggiamento delle persone e delle connesse opere di urbanizzazione con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 23.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunta la seguente disposizione: «art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e decreto del 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvazione della scheda di trasporto».
 
Art. 24.

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sita nei comuni di cui all'art. 1 ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in 300,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di 200,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, con oneri posti a carico dell'art. 15».
 
Art. 25.

1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione del piano di microzonazione sismica nelle aree colpite dal terremoto, l'importo del contributo di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772/2009 e' elevato a euro 380.000,00. Le anticipazioni disposte a carico del Fondo per la protezione civile sono reintegrate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 26.

1. Per assicurare il necessario supporto alle attivita' inerenti alla raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni sostitutive della certificazione ai fini della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, Fintecna Spa mette a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un nucleo di risorse professionali composto da esperti in informatica.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita Convenzione tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fintecna Spa che preveda il rimborso degli oneri sostenuti da quest'ultima ed appositamente documentati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 27.

1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 29 maggio 2009 e' sostituito dal seguente: «2. Ai soggetti aventi diritto e' riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di Civitanova Marche, S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine stabilito dal comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti stazioni:
A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;
A25: Bussi-Popoli, Cocullo».
 
Art. 28.

1. Allo scopo di definire in modo dettagliato e puntuale i fabbisogni alloggiativi dei cittadini del Comune dell'Aquila che alla data del 6 aprile 2009 risiedevano o avevano stabile dimora in un'abitazione che a seguito del sisma e' stata classificata in classe E o F oppure situata nelle aree soggette a sgombero per effetto di provvedimenti dell'Autorita' sindacale, il Commissario delegato e il comune dell'Aquila provvedono all'espletamento di un'attivita' di rilevazione, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, quale dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indispensabile per la successiva assegnazione degli alloggi provvisori ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per assicurare il necessario supporto alle attivita' di progettazione, di pianificazione temporale e per la realizzazione delle attivita' che hanno anche un impatto tecnologico informatico nelle iniziative relative al processo di assegnazione degli alloggi temporanei di L'Aquila e di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni, nonche', per l'assistenza telefonica nella compilazione del modulo di rilevazione dei fabbisogni abitativi, attraverso l'estensione del Servizio «Linea amica Abruzzo» del FORMEZ gia' attivo e dedicato alle informazioni di servizio per la popolazione colpita dagli eventi sismici in rassegna, sulla base della collaborazione avviata dal mese di aprile 2009 tra il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per l'assistenza alla popolazione nella compilazione dei moduli, per la ricezione e la consegna degli stessi al comune dell'Aquila e per la generale attivita' volta ad assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni, il Commissario delegato si avvale di 40 unita' di personale delle Forze Armate e di 20 unita' di personale dell'Arma dei Carabinieri a cui riconoscere la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate ai sensi della presente disposizione non si cumulano con quelle autorizzate con l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. Nell'ambito della campagna di informazione e comunicazione dedicata all'iniziativa, il Commissario delegato puo' avvalersi delle societa' di gestione dei servizi di telefonia mobile per l'invio alle rispettive utenze di competenza di messaggi SMS (short message service) contenenti informazioni utili al cittadino.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale non dirigenziale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso dell'interessato, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Commissario e' inoltre autorizzato ad avvalersi di tre unita' di personale sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed a stipulare un contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la durata dello stato d'emergenza.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato

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