Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei. (Ordinanza n. 3795).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3707 del 3 ottobre 2008;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 18 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale e' dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
Considerato che, per fronteggiare la grave situazione di criticita' che interessa l'area archeologica di Pompei, si rende necessario ed urgente adottare ulteriori misure straordinarie, anche in deroga alle vigenti normative, per la salvaguardia della collettivita', per la tutela della salute pubblica, per garantire il patrimonio archeologico e storico-artistico dell'area in rassegna e per assicurarne la migliore fruibilita', nonche' per rilanciare l'immagine del sito archeologico nel contesto nazionale ed internazionale attraverso mirati interventi di facilitazione per l'accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il Commissario delegato provvede altresi' all'espletamento delle iniziative ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza di Napoli e Pompei strettamente correlate al superamento della situazione di emergenza.».
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008, e successive modifiche ed integrazioni i commi dal 2 al 13, sono cosi' sostituiti «2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in particolare provvede per:
a) l'adozione di misure dirette alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia dell'area archeologica, anche attraverso la pianificazione di attivita' di monitoraggio dei rischi sismici, vulcanici e calamitosi, da definirsi nell'ambito degli accordi siglati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia Spaziale Italiana;
b) l'allontanamento degli insediamenti allocati abusivamente nell'area archeologica e nelle vie immediatamente adiacenti, e dei soggetti cui e' stata revocata la concessione, avvalendosi del supporto delle Forze dell'ordine;
c) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza del sito e dei suoi visitatori ed al ripristino ambientale dei luoghi.
3. Il Commissario delegato provvede a trasmettere alla Commissione di cui al comma 12 apposita relazione sulle attivita' poste in essere ai sensi del comma 2.
4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone, sentito il Soprintendente archeologo di Napoli e Pompei, e previa preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 12, un apposito Piano degli interventi che preveda:
a) la realizzazione urgente delle opere di manutenzione straordinaria occorrenti per contrastare il degrado dei beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;
b) la realizzazione urgente delle opere di ristrutturazione degli edifici ubicati nell'area del sito archeologico da destinare a sede della Soprintendenza;
c) l'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'affidamento, in via di somma urgenza, dei servizi di vigilanza nell'area archeologica di Pompei;
d) l'adozione dei necessari provvedimenti finalizzati alla migliore razionalizzazione dell'impiego del personale della Pubblica Amministrazione in servizio nel sito archeologico, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) il conseguimento urgente di sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per la messa in sicurezza e la valorizzazione del sito archeologico;
f) l'apprestamento urgente di idonee iniziative volte a garantire la migliore fruizione dei siti archeologici da parte dei visitatori, anche attraverso l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie;
g) l'organizzazione dei servizi di guida ai turisti nell'area archeologica in rassegna, da disciplinare mediante apposito provvedimento, da adottarsi di concerto con la regione Campania e sentite le Amministrazioni gli Enti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria competenti per territorio;
h) l'elaborazione e l'esecuzione di attivita' di comunicazione integrata attinenti alla promozione e valorizzazione delle aree archeologiche, anche attraverso campagne di informazione, attivazione di siti web, produzioni multimediali ed adeguata promozione attraverso gli organi di stampa da realizzarsi in Italia e all'estero in sinergia con le istituzioni competenti per materia;
i) l'elaborazione, nell'ambito del Piano di protezione civile per l'emergenza dell'area del Vesuvio e con specifico riferimento alle esigenze di evacuazione della predetta area, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti competenti per territorio, di un documento di base per il censimento e la puntuale individuazione dei beni culturali, storici, artistici ed archeologici, in ordine ai quali pianificare specifiche misure di tutela, di protezione e di eventuale asportazione nella ricorrenza di fenomeni comportanti l'evacuazione delle aree archeologiche.
5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza il Commissario delegato si avvale della collaborazione delle Strutture delle Amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, dell'Amministrazione regionale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della Provincia di Napoli e degli Enti locali interessati.
6. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza.
7. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, puo' esercitare, nel territorio dell'area del sito archeologico, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, in sostituzione degli organi ordinariamente competenti, con effetti limitati alla durata dello stato di emergenza.
8. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' commerciali debitamente autorizzate nei luoghi di valore culturale circostanti l'area archeologica oggetto della presente ordinanza, il Commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente in materia, provvede all'adozione di un Piano di individuazione e disciplina delle aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Il predetto Piano e' adottato dal Commissario delegato sentite, in via di urgenza, le Amministrazioni comunali territorialmente competenti.
9. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, richiede al Prefetto di Napoli l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi della normativa vigente in materia.
10. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata cessazione delle attivita' insediate nelle aree archeologiche di cui alla presente ordinanza, anche in deroga agli affidamenti gia' effettuati ai sensi della normativa vigente ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato puo' altresi', disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni in precedenza accordate.
11. Nell'espletamento delle iniziative volte alla realizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio archeologico il Commissario delegato provvede d'intesa con il Soprintendente di Napoli e Pompei.
12. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruita' delle procedure di realizzazione degli interventi, e' istituita, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Capo di Gabinetto del Ministro e composta dal Segretario generale e dal Direttore generale per i beni archeologici del medesimo Ministero, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo di Gabinetto della Regione Campania o suo delegato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Commissario delegato e il Soprintendente di Napoli e Pompei. La Commissione provvede all'approvazione del Piano degli interventi di cui al comma 3, che dovra' essere accompagnato da una relazione che illustri le attivita' da porre in essere per la realizzazione degli interventi medesimi e che dia conto dell'eventuale mancato raggiungimento di una piena intesa tra il Commissario delegato e il Soprintendente di Napoli e Pompei in ordine agli interventi proposti.
13. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da 12 unita' di personale di livello non dirigenziale di cui al massimo sei unita' con contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima dello stato di emergenza, in deroga all' art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le restanti unita' di personale possono essere individuate tra personale appartenente alla pubblica amministrazione, civile e militare, o ad enti pubblici, anche locali, da collocarsi anche in posizione di comando o distacco, ovvero temporaneamente messe a disposizione dalla amministrazione o ente di appartenenza nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Commissario delegato puo', inoltre, avvalersi del personale gia' in servizio presso il Dipartimento per la protezione civile, previa autorizzazione del Capo Dipartimento. Con successiva determinazione commissariale e' definito l'Ufficio del Commissario delegato secondo un'articolazione che tiene conto delle necessita' di carattere amministrativo, legale, tecnico e della comunicazione.
14. Al personale di cui al comma precedente, appartenente alla pubblica amministrazione o ad enti pubblici e' attribuito, per il servizio prestato presso la struttura del Commissario delegato, il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonche', ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.
15. Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', a nominare due unita' di livello dirigenziale non generale, il cui incarico puo' essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza, e nel rispetto dei requisiti professionali e culturali previsti per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Gli incarichi di cui al presente comma possono anche essere attribuiti con contratto di diritto privato, o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad avvalersi di un consulente giuridico, scelto tra magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con il compito di coadiuvare, sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Commissario medesimo nell'espletamento delle attivita' da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale nell'area archeologica di Pompei, nonche' di un consulente nel settore della comunicazione che coadiuva il Commissario medesimo nell'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 3, lettera f), della presente ordinanza. Con successivi provvedimenti del Commissario delegato vengono stabiliti i trattamenti economici spettanti al consulente giuridico ed al consulente per la comunicazione.
16. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei, puo' essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.
17. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, previa intesa con la Regione Campania delle organizzazioni di protezione civile iscritte nei registri regionali, previa attivazione da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18. Il Commissario delegato, in ragione del fondato pericolo di interruzione del funzionamento delle attivita' nel sito nell'area archeologica di Pompei, puo' disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo ivi impiegati, in deroga all'art. 8 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' procedere ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
19. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, le parole «la percentuale dello 0,5%» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale del 2%».
20. Il Commissario Delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legge del 31 dicembre 2008, n. 208.
 
Art. 2.

1. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ove non espressamente confermati, cessano, in ogni caso, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione e collaborazione professionale, a qualunque titolo conferiti dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008.
 
Art. 3.

1. Nelle more del completamento dei lavori di sistemazione del complesso ubicato nell'area del sito archeologico di Pompei e denominato «Casa San Paolino», e' assegnato al Commissario delegato, per le esigenze logistiche connesse al funzionamento della struttura di supporto, l'uso degli uffici ubicati nell'area della palazzina dell'Auditorium del predetto sito archeologico di Pompei.
 
Art. 4.

1. Fermo quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3692 dell'11 luglio 2008, il Commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alla normativa recante la disciplina d'intervento del Commissario delegato rispetto ai compiti al medesimo affidati dalla presente ordinanza, ed in particolare alle sotto elencate disposizioni:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 28 e 30;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 45, 46, 50, 52, 96, 97, 120, 169 e 181;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 23-bis, 24 e 53.
 
Art. 5.

1. Per l'espletamento delle iniziative relative all'elaborazione e l'esecuzione di attivita' di comunicazione integrata attinenti alla promozione e valorizzazione delle aree archeologiche, anche attraverso campagne di informazione ed adeguata promozione attraverso gli organi di stampa da realizzarsi in Italia e all'estero in sinergia con le istituzioni competenti per materia, il Commissario delegato e' autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Commissario delegato, fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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