Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Benaco Bresciano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, N. 164
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», presso l'Ente Vini Bresciani con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;
Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;
Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;
Ha espresso, nella riunione del giorno 1° luglio 2009, il parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
rossi, anche nella tipologia novello.
I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico», «Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio Manzoni».
I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: «Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc», «Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» e' riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera», «Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» e' riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo', Roe' Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione del vitigno «Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10%.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle zone limitrofe nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Benaco Bresciano» bianco 10%; «Benaco Bresciano» novello 11%; «Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%; «Benaco Bresciano» Marzemino 11%; «Benaco Bresciano» Barbera 10,5%; «Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5%; «Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%; «Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente; «Benaco Bresciano» Sangiovese 11%; «Benaco Bresciano» Rebo 11%; «Benaco Bresciano» rosso 10,5%; «Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%; «Benaco Bresciano» Pinot nero 11%; «Benaco Bresciano» Riesling 11%; «Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5%; «Benaco Bresciano» Cabernet 11%; «Benaco Bresciano» Merlot 11%.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la denominazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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