Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009 |
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1). (Ordinanza n. 3798). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1); Preso atto che, in seguito alla insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A (H1N1) in piu' aree del mondo, l'Organizzazione mondiale della sanita' l'11 giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 5 alla fase 6, la piu' elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale in atto»; Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a mitigare l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale da nuovo virus A (H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e del Piano Pandemico Nazionale; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone: Art. 1.
1. Al fine di contrastare la diffusione della pandemia influenzale da nuovo virus A (H1N1) e di assicurare la tempestiva attuazione di un piano strategico di vaccinazione della popolazione maggiormente esposta agli effetti del predetto virus, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' autorizzato a provvedere con i poteri di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 ed anche esercitando diritti di prelazione gia' acquisiti presso produttori farmaceutici per contrastare altri tipi di pandemie influenzali con produttori farmaceutici, ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura di dosi di vaccino, farmaci antivirali ed i dispositivi di protezione individuale necessari per assicurare la vaccinazione delle categorie sensibili e comunque di almeno il quaranta per cento della popolazione residente nel territorio nazionale. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede, nel limite delle risorse sui capitoli di bilancio allo scopo finalizzati della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
| Art. 2.
1. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle misure di sorveglianza e controllo delle patologie infettive e diffusive per la prevenzione dell'influenza umana da virus A (H1N1) ed il potenziamento dell'attivita' di profilassi sul territorio nazionale, e' autorizzata la proroga fino al 31 luglio 2010 e nel limite di 46 unita' dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-sanitario non dirigenziale di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nell'ambito delle risorse stanziate dal medesimo decreto-legge convertito. |
| Art. 3.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2005, sono aggiunte le seguenti parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, art. 36; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 187; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 74, comma 6; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 7.». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2009 Il Presidente: Berlusconi |
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