Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 luglio 2009
Iscrizione dell'organismo denominato «Bios Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita'
e dei sistemi di qualita

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;
Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito, da parte di «BIOS Srl» con sede in Marostica, Via Monte Grappa n. 37/C, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG);
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n.162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha verificato che l'organismo «BIOS Srl» e' conforme alla norma EN 45011 e pertanto puo' essere autorizzato ad effettuare i controlli sui prodotti di cui al regolamento (CE) 509/2006 e regolamento (CE) 510/06;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 6 luglio 2009;
Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «BIOS Srl» al predetto elenco;

Decreta:
Art. 1.

L'organismo denominato «BIOS Srl», con sede in Marostica, via Monte Grappa n. 37/C, e' iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 14 aprile 1998, n. 128.
 
Art. 2.

L'organismo iscritto «BIOS Srl» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.
 
Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo «BIOS Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2009
Il direttore generale: La Torre
 
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