Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 luglio 2009
Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR. (Deliberazione n. 34/09/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 181;
Vista la Raccomandazione della CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ECC/REC(03)01, concernente «Implementation and use of CLI (Calling Line Identification) within CEPT countries»;
Vista la Raccomandazione della CEPT ECC/REC(06)03, concernente «Principles related to numbering plans for SMS short codes»;
Considerata la necessita' di provvedere alla modifica ed integrazione del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, con la finalita' di introdurre talune disposizioni in grado di dare soluzione a criticita' emerse nella fase attuativa del Piano stesso;
Considerato che la delibera n. 26/08/CIR prevede che talune disposizioni del Piano di numerazione, con riferimento in particolare a quelle relative alla decade «4», entrino in vigore il l° luglio 2009;
Vista la delibera n. 25/09/CIR recante «Consultazione pubblica concernente misure urgenti di modifica ed integrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR», con la quale l'Autorita' ha ritenuto opportuno consentire a tutti i soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni e commenti sulle proposte di modifica all'allegato A della delibera n. 26/08/CIR, riportate in allegato alla stessa delibera di consultazione, prevedendo tuttavia lo svolgimento del procedimento in tempi ridotti in conseguenza della necessita' di adottare eventuali determinazioni su taluni aspetti in tempo utile rispetto alla scadenza predetta;
Visti i contributi presentati da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione pubblica: 1288 Servizio di Consultazione Telefonica s.r.l., Acotel S.p.a., AIIP Associazione Italiana Internet Providers, COOP Italia soc. coop.va, Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., Eutelia S.p.a., Fastweb S.p.a., H3G S.p.a., Il Numero Italia s.r.l., Jet Multimedia Italia S.p.a., Mediaset S.p.a., Netsize Italia s.r.l., Noverca Italia s.r.l., Poste Mobile S.p.a., PSA Peugeot Citroen, Mediaset S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., WIND Telecomunicazioni S.p.a.; congiuntamente da tredici enti non profit: Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini - AIL Associazione Italiana contro le Leucemie - AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AMREF Italia African Medical and Research Foundation - Cesvi Cooperazione e Sviluppo - Comitato Italiano per l'Unicef Onlus - Comitato Telethon Fondazione Onlus - Fondazione Banco Alimentare Onlus - Fondazione Terre des hommes Italia Onlus - Medici Senza Frontiere Onlus - Save the Children Italia Onlus - WWF Italia (World Wildlife Foundation); congiuntamente da sette Content Service Provider (CSP): Arvato Mobile S.p.a. - Buongiorno S.p.a. - Dada.net S.p.a. - David2 S.p.a. - Neomobile S.p.a. -Neonetwork s.r.l. - Zero9;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica, nel seguito sintetizzati in relazione a ciascuna delle proposte descritte nell'allegato B alla delibera n. 25/09/CIR, tralasciando di riportare le argomentazioni non direttamente correlate a tali proposte, che saranno oggetto di trattazione in altra sede.
A) In merito al rinvio al 1° novembre 2009 del termine del 1° luglio attualmente previsto per l'attuazione del nuovo assetto della decade «4», (con conseguente slittamento di quattro mesi del calendario di attuazione connesso alle modifiche relative a tale decade) al fine di disporre di un ulteriore lasso di tempo per portare a conclusione i lavori in corso sulla definizione delle specifiche di interconnessione ed implementarle in rete. (Tale rinvio comporta la modifica dell'art. 30, commi 3, 3-bis e 4). Le posizioni espresse dai partecipanti:
Ventidue rispondenti sono favorevoli al rinvio dell'entrata in vigore delle norme relative alla decade «4»; in particolare undici ritengono indispensabile che la nuova data non sia fissata prima di 12 mesi (vale a dire al 1 luglio 2010), sette richiedono un termine di tempo superiore ai 4 mesi previsti in consultazione, quattro si dichiarano favorevoli al rinvio al 1° novembre proposto in consultazione.
L'argomentazione principale rappresentata a sostegno della richiesta di rinvio e' la tempistica per la definizione della specifica tecnica per l'interconnessione, la conseguente implementazione sugli impianti e la sperimentazione in campo.
Evidenziano, infatti, che il piano di lavoro concordato tra gli operatori prevedrebbe la definizione della specifica entro luglio 2009 e successivamente un semestre per l'implementazione nelle reti ed ulteriori cinque sei mesi di esercizio sperimentale. A riguardo rappresentanti dei CSP hanno espresso la volonta' di intervenire nella definizione della specifica tecnica al fine di garantire trasparenza sulle informazioni che consentono l'addebito al cliente solo a servizio effettivamente ricevuto anche nell'interfaccia tra operatori e CSP.
Alcuni hanno manifestato la necessita' di disporre di un tempo piu' lungo anche per la migrazione degli attuali servizi interni di rete verso le numerazioni «40», «41» e «42» riservate a tali servizi dalla nuova disciplina.
Diversi rispondenti hanno argomentato in relazione al contributo annuale dovuto per i diritti d'uso delle numerazioni pubbliche in decade «4», sia raccomandando la gratuita' delle stesse per tutto il periodo di rinvio, sia sostenendo come necessaria una riduzione a regime del predetto contributo per evitare che il contraccolpo economico si ripercuota su tutti gli attori del mercato, in particolare, sui fornitori di servizi a contenuto, determinando l'espulsione dal mercato stesso di piccoli soggetti che offrono servizi potenzialmente rivolti o, di fatto, utilizzati da una limitata platea di utenti. Infatti, evidenziano che i soli contributi amministrativi rendono i servizi di nicchia non piu' remunerativi. In tale ottica qualcuno di questi ha richiesto una revisione dei contributi e/o una ulteriore fase di gratuita' del contributo, successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina della decade «4».
Molti dei rispondenti fanno presente che sussiste un numero non trascurabile e diversificato di situazioni in cui i numeri in decade «4» fino ad ora utilizzati sono pre-registrati nei terminali, al fine di facilitarne l'accesso da parte degli utenti, oppure sono registrati nei software di gestione di centrali di commutazione in fase di obsolescenza, per le quali un intervento di modifica presenta notevoli difficolta'. Per tali motivi, l'operazione di migrazione dei servizi su numerazioni coerenti con il nuovo assetto normativo richiederebbe tempi piu' lunghi di quanto ipotizzato dall'Autorita'.
Va, infine, menzionato che alcuni rispondenti hanno osservato che la proposta di rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla decade «4» non e' accompagnata da misure atte a favorire, nel periodo transitorio, iniziative da parte degli operatori tese ad avviare le negoziazioni con i soggetti interessati all'apertura di numerazioni pubbliche in accordo con la nuova disciplina, ne' sono fornite indicazioni in merito ai rapporti economici. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene di poter accogliere, in parte le motivazioni proposte a giustificazione della richiesta di ulteriore rinvio, preso atto dell'accordo degli operatori che prevede, tra l'altro, il rilascio delle specifiche consolidate dell'interfaccia della piattaforma d'interconnessione SMS/MMS entro il mese di luglio 2009. L'Autorita' ritiene che sia il periodo necessario per la disponibilita' dei sistemi alla sperimentazione sia il periodo per la relativa implementazione in rete, entrambi previsti nell'accordo degli operatori, possano essere ridotti. Pertanto, tenendo in ogni caso conto dell'opportunita' di evitare un gravame eccessivo sulle strutture aziendali e superare il periodo di festivita' natalizie, nel quale le aziende sono impegnate a fronteggiare picchi di richieste di servizi, individua nel 1 febbraio 2010 la data di entrata in vigore della nuova disciplina delle numerazioni in decade «4», che rappresenta un ulteriore trimestre di rinvio rispetto a quanto proposto in consultazione. Conseguentemente si anticipa al 1 agosto 2009 la data entro la quale dovranno essere rilasciate le relative specifiche tecniche di interconnessione, dal momento che, a quanto hanno comunicato gli stessi rispondenti, tali specifiche sono in pratica gia' concordate tra gli operatori di rete dallo scorso 30 giugno; pertanto, ancorche' da ufficializzare, tale specifica potra' essere utilizzata dagli operatori e dai CSP per avviare immediatamente lo sviluppo dei nuovi sistemi.
Le ulteriori tempistiche prospettate, per l'implementazione in rete e la sperimentazione, appaiono non giustificate su basi concrete ma ipotizzate solo a discrezione dei proponenti e irragionevolmente protratte, con cio' inducendo a ritenere che non vi siano ostacoli tecnici al contenimento delle stesse purche' gli operatori assumano le iniziative idonee ed impieghino le risorse necessarie, al fine di raggiungere l'obiettivo della piena operativita' dell'interconnessione entro la nuova scadenza sopra indicata.
E' opportuno che nella valutazione della questione in tutte le sue implicazioni si tengano presenti le motivazioni di fondo che hanno indotto l'Autorita' a riformare con il nuovo Piano di numerazione la disciplina delle numerazioni in decade «4». Tali motivazioni vanno fatte risalire, in buona sostanza, alla necessita' di porre fine ad una situazione di innegabile vantaggio competitivo goduto dagli operatori dotati di rete, che disponevano di una risorsa pubblica, gestita in modo pressoche' autonomo ed a titolo gratuito, nei confronti degli altri operatori dei servizi di comunicazione elettronica. Nello stabilire la nuova disciplina, tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera n. 26/08/CIR il 24 luglio 2008, gia' era stato previsto un tempo congruo (circa un anno) per l'adeguamento, a fronte del quale gli operatori di rete, tuttavia, non hanno mostrato di mettere in atto le iniziative necessarie con la dovuta solerzia. Di cio' fornisce palese prova la circostanza che le attivita' per concordare gli standard di interconnessione, di fatto, hanno avuto inizio solo nei primi mesi del 2009 e si sono concluse il 30 giugno 2009, nel giro di pochi mesi quindi, a dimostrazione che il transitorio previsto era gia' da considerasi adeguato.
E' altresi' da notare che, nel definire il calendario di attuazione nell'ambito del procedimento che ha portato alle disposizioni recate dalla delibera n. 26/08/CIR, si era, tra l'altro, considerato che analogo passaggio da numerazione interna di rete a numerazione pubblica era stato attuato in altri Paesi senza definire specifiche tecniche ad hoc e senza conseguenti lunghi tempi di attuazione; in tale ottica, infatti, la delibera n. 26/08/CIR non prevedeva la definizione di un'interfaccia standard. Tale eventualita' e' stata prevista in consultazione a seguito delle richieste degli operatori ed in quanto ritenuta necessaria da questi ultimi; ci si attende pertanto che non possano ingenerarsi ulteriori richieste di dilazioni dei termini motivate da una mancata previsione in proposito.
Peraltro, si ritiene, che in via temporanea gli operatori possano eventualmente trovare accordi che permettano di fornire i servizi con numerazione pubblica, in attesa di introdurre le nuove specifiche tecniche, anche mantenendo la stessa configurazione tecnica attuale.
Per le considerazioni che precedono, la concessione di una proroga di piu' di un semestre, da un lato appare idonea all'implementazione della disciplina, dall'altro limita per quanto possibile il protrarsi della situazione di vantaggio sopra citata, contenendo entro limiti di tempo ragionevoli il periodo in cui gli operatori di rete possono continuare ad utilizzare le numerazioni in atto con esenzione dal pagamento dei contributi amministrativi, esenzione che, viceversa, non troverebbe giustificazione nell'estendersi al periodo di dodici mesi richiesto da alcuni dei partecipanti alla consultazione.
Per quanto riguarda la problematica delle numerazioni registrate nei terminali ed in talune centrali, la cui soluzione potrebbe richiedere l'adozione di previsioni regolamentari specifiche, questa e' oggetto di un approfondimento in itinere congiuntamente con gli operatori. In ogni caso, la posposizione della scadenza di piu' di un semestre concede un respiro temporale nel corso del quale tale questione sara' debitamente affrontata, giovandosi degli effetti di contenimento e riduzione quantitativa del fenomeno a seguito delle migrazioni che gli operatori avranno nel frattempo avviato.
Infine, l'Autorita' ritiene che, allo scadere del nuovo termine fissato, i servizi che si intende continuare ad offrire sulla decade dovranno gia' essere stati migrati su numerazioni coerenti con il nuovo quadro, condizione che rappresenta necessariamente il punto di arrivo di attivita' tecniche ed anche negoziali condotte insieme ai fornitori di contenuti, che gli operatori presumibilmente porranno in essere nel loro stesso interesse, senza la necessita' di prevedere specifiche disposizioni. Quanto ai rapporti economici, si rammenta che l'aver reso la numerazione di cui si tratta interoperabile, sottrae al quadro regolatorio un precedente elemento di ostacolo al dispiegarsi di una migliore situazione concorrenziale e di una piu' efficace autoregolazione del mercato.
B) In merito all'allungamento fino a 7 cifre di archi di numerazioni in decade 4. Cio' per rispondere ad una esigenza manifestata sia dagli operatori, sia dai soggetti fornitori di servizi, di disporre, in generale, di una maggiore quantita' di risorsa che consentirebbe di differenziare maggiormente i servizi e permetterebbe all'utente una scelta chiara del servizio desiderato gia' all'atto della composizione del numero. La disponibilita' di numerazione a lunghezza maggiore permetterebbe altresi' agli operatori, specialmente di minori dimensioni, di acquisire diritti d'uso per i numeri a prezzi piu' contenuti consentendo lo sviluppo anche di servizi di nicchia con bassa diffusione che non sarebbero stati remunerativi nel caso di utilizzo di numerazioni a 5 cifre. (Modifiche all'art. 21). Le posizioni espresse dai partecipanti:
I rispondenti sul punto in questione (in totale 16), ad eccezione di uno, si sono dichiarati favorevoli all'allungamento della numerazione; dodici tra questi, peraltro, hanno richiesto che l'allungamento sia esteso ad un numero maggiore di numerazioni o, ancor meglio, all'intera porzione pubblica della decade «4», consentendo eventualmente agli assegnatari ed agli utilizzatori di prolungare a discrezione i codici a 5 cifre con post-digit fino ad 8 cifre (o 11 nella proposta di uno dei rispondenti). Uno dei rispondenti ha segnalato che le numerazioni a codice «49» sono attualmente utilizzate per la fornitura di servizi interni di rete e, quindi, secondo il meccanismo di migrazione previsto nel Piano di numerazione praticamente l'intera sottodecade «49» risulterebbe non assegnabile per un anno a far data dalla entrata in vigore della nuova disciplina, sottraendo la possibilita' di assegnare numerazioni a 7 cifre per la categoria dei servizi a sovrapprezzo e di vendita di prodotti.
Quattro partecipanti hanno espresso in modo esplicito la richiesta che la determinazione del contributo del diritto d'uso per tali numerazioni «allungate» sia proporzionale alla maggiore disponibilita' di numerazione e, in ogni caso, che l'importo del predetto contributo sia contenuto. A supporto di tale richiesta qualcuno ha citato ad esempio l'importo del contributo praticato in altre nazioni europee.
Il soggetto che si e' dichiarato contrario all'allungamento sostenendo la mancata predisposizione dei propri impianti al trattamento di numerazioni in decade «4» di lunghezza superiore a 5 cifre, in subordine ha richiesto di valutare gli eventuali impatti temporali della implementazione sugli impianti dell'aumento del numero di cifre. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene di confermare la proposta in consultazione, con la sola modifica relativa alla sottodecade «48» che viene suddivisa su base terza cifra tra numeri a 5 cifre e numeri a 7 cifre, mentre la sottodecade «49» viene assegnata su base 5 cifre.
Non ritiene, invece, di accedere alla proposta di consentire l'allungamento delle numerazioni da parte dell'assegnatario, con l'aggiunta a discrezione di post-digit, in quanto tale modalita' di utilizzo e' contraria all'intero impianto del Piano di numerazione, che vede la lunghezza dei numeri come uno dei punti fermi della gestione efficiente della risorsa, sia per gli aspetti di interesse degli operatori che per gli aspetti di tutela dell'utenza.
L'Autorita', peraltro, condivide le istanze volte ad una definizione dei contributi per i diritti d'uso che sia commisurata alla disponibilita' della risorsa e che tenga in debita considerazione l'opportunita' di favorire l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti che offrono servizi a sovrapprezzo, lo sviluppo di nuovi servizi, nonche' la sostenibilita' economica di servizi rivolti ad una platea di clienti di numerosita' limitata. In tal senso l'Autorita' ritiene opportuno indicare nell'articolato i criteri di riferimento per la definizione dei contributi per i diritti d'uso delle nuove numerazioni individuate dal presente provvedimento.
Con l'occasione, in considerazione della ristrutturazione della decade che viene ora effettuata ed ai fini del mantenimento della coerenza complessiva, pur rimettendosi in materia alla definitiva valutazione della Amministrazione competente alla definizione della misura dei contributi, l'Autorita' ritiene di dover segnalare alla predetta Amministrazione, l'opportunita' di una revisione degli importi dei contributi gia' fissati per l'uso della numerazione pubblica in decade «4», tenendo in considerazione i medesimi criteri.
C) In merito alla possibilita' di consentire l'uso del CLI (Calling Line Identifier), ora proibito dalle disposizioni della delibera n. 26/08/CIR per le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, limitatamente al caso di fornitura del servizio richiesto tramite SMS/MMS sia mediante le numerazioni in decade «4» sia mediante le altre numerazioni per servizi a sovrapprezzo. Tale misura, in effetti, da' al cliente la certezza che il contenuto che gli perviene sia stato inviato dallo stesso centro servizi al quale il cliente ha inviato la richiesta ed, al tempo stesso, consente un maggiore controllo da parte degli operatori di rete sull'origine dei contenuti veicolati.
Tuttavia per tutelare l'utenza da un possibile accidentale non voluto invio di risposta a tali messaggi recanti il CLI del fornitore del servizio, si imporrebbero determinate condizioni, quali il costo dell'eventuale risposta non superiore a quella prevista per i normali SMS non diretti a numerazione per servizi a sovrapprezzo e l'impossibilita' di attivare servizi con l'invio di SMS del cliente vuoti. (modifiche degli articoli 6 e 23) Le posizioni espresse dai partecipanti:
I sedici partecipanti che hanno risposto sulla questione di consentire per i servizi a sovrapprezzo forniti tramite SMS/MMS l'uso del CLI, si sono dichiarati favorevoli alla proposta in consultazione. Due hanno chiesto, inoltre, che accanto o in sostituzione del CLI sia ammesso l'invio di un c.d. «alias».
Con riferimento alla parte delle tutele dell'utenza si sono espressi tredici soggetti, favorevolmente alla proposta, con alcuni distinguo: uno ritiene la misura del blocco degli SMS/MMS «vuoti» superflua in quanto il basso costo imposto costituirebbe gia' una tutela sufficiente per l'utenza mentre il blocco costituirebbe un limite per la flessibilita' di offerta di eventuali servizi; un altro chiede che l'onere dell'applicazione della misura del blocco degli SMS/MMS «vuoti» ricada sull'operatore MNO. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene di confermare la proposta in consultazione, soprassedendo in questa fase all'introduzione dei c.d. «alias» in quanto tale introduzione faciliterebbe la possibilita' di alterazione fraudolenta del CLI-alias, per limitare la quale, la proposta avanzata di introdurre un registro nazionale degli «alias», non solo non sarebbe in grado di risolvere completamente il problema, ma costituirebbe, altresi', un'ulteriore complicazione gestionale ed un incremento dei relativi costi; una migliore riconoscibilita' ai fini commerciali, rispetto a quella fornita dal mero CLI, puo' essere perseguita mediante l'inserimento di un identificativo del mittente nel testo del SMS/MMS. Per quanto riguarda il blocco di SMS/MMS «vuoti» l'Autorita' conferma il vincolo imposto a maggior garanzia dell'utenza, quale soluzione opportuna, soprattutto nella fase di migrazione della decade «4» da numerazione interna di rete a numerazione pubblica.
D) In merito alla conseguente possibilita' di consentire l'uso del CLI anche nel caso di utilizzo di SMS da parte di un servizio informazioni abbonati per la fornitura al cliente delle informazioni richieste, con riferimento alle attuali modalita' di espletamento del servizio informazione abbonati, a prescindere dalle decisioni finali che saranno assunte a seguito della consultazione in corso sulla possibilita' di offrire il servizio interamente (vale a dire anche per la richiesta del servizio) mediante SMS. (Modifiche all'art. 6). Le posizioni espresse dai partecipanti:
Le risposte a tale punto sono sintetizzate con quelle del precedente punto C), dal quale, in sostanza, il punto D) deriva come logica conseguenza. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene, per quanto detto, di confermare la proposta in consultazione.
E) In merito alla proposta di aprire il codice «455» per servizi di raccolta fondi tramite SMS e sistemi in fonia (da reti fisse), limitato alle associazioni ed organizzazioni che operano a fini benefici ed alle Amministrazioni pubbliche; tale codice sarebbe connotato come numerazione per la quale l'interconnessione e' obbligatoria solo nel caso di fonia. Non sarebbe prevista per tale codice l'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente (allo stato, Ministero dello sviluppo economico), ne' il versamento di alcun contributo d'uso, ma gli operatori sarebbero tenuti a comunicarne all'Amministrazione competente l'attivazione con tutti i relativi dettagli (soggetto, durata, ecc). (modifiche all'art. 21 ed alla Tabella 1 dell'Allegato 1). Le posizioni espresse dai partecipanti:
Articolate le risposte su questo punto. Sedici i favorevoli. Uno di questi ritiene opportuno che debba essere evitata la comunicazione preventiva di utilizzo all'Autorita' ed al Ministero dello sviluppo economico, perche' creerebbe problemi nei casi di intervento urgente; chiede inoltre di elevare a € 5 l'importo massimo della donazione tramite SMS e di prevedere un transitorio di 8-12 mesi per migrare dalle numerazioni «485» a quelle «455».
Due soggetti chiedono di mantenere per la raccolta fondi le numerazioni a codice «485» attualmente utilizzate motivandola rispettivamente con la richiesta in tal senso delle organizzazioni non profit e per la continuita' del servizio.
Trasversale ai due gruppi la richiesta di escludere le Pubbliche Amministrazioni dagli utilizzatori di tali numerazioni, con la eventuale eccezione della Protezione Civile: un rispondente argomenta che l'inclusione delle Pubbliche Amministrazioni richiederebbe l'identificazione delle finalita' ammissibili per la raccolta fondi da parte delle stesse; 13 soggetti rilevano che le Pubbliche Amministrazioni possono assolvere alle proprie funzioni istituzionali attraverso il gettito fiscale previsto e che l'eventuale ricorso allo strumento della raccolta fondi tipico delle organizzazioni non profit potrebbe determinare «una pericolosa sovrapposizione di fronte ai cittadini»; un altro soggetto precisa che le norme fiscali prevedono un regime speciale di esenzione dall'IVA per le raccolte fondi a favore di «enti non commerciali» e «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), concludendo che risulterebbero escluse le Amministrazioni pubbliche. L'eccezione per la Protezione Civile viene inquadrata da un altro dei rispondente nel contesto straordinario delineato nella ordinanza della Presidenza del Consiglio che autorizza la Protezione Civile a coordinare tutti gli aiuti e tutti i fondi.
Tre soggetti chiedono l'eliminazione della previsione della interconnessione per le donazioni tramite fonia. Uno ritiene che l'interconnessione con terminazione onerosa potrebbe dare luogo a situazione di asimmetria generando oneri per alcuni operatori (tipicamente, ma non solo, quelli di minori dimensioni) e proventi per altri ed auspica che nell'ambito delle raccolte fondi a fini benefici le imprese contribuiscano mettendo a disposizione le proprie strutture ed organizzazioni senza trarre alcun particolare vantaggio economico. Un altro rispondente rileva che, in considerazione della natura di servizi interni di rete ipotizzata nella proposta in consultazione per le numerazioni «455XY» e, di conseguenza, della non assegnabilita' dei relativi diritti d'uso per tali numerazioni ad uno specifico operatore telefonico, sarebbe incoerente l'eventuale richiesta di apertura o raggiungibilita' all'interconnessione, anche in considerazione del fatto che le numerazioni per servizi interni di rete non sono pubbliche ed univoche a livello nazionale. Di conseguenza ritiene non perseguibile, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, un'eventuale apertura all'interconnessione di tali numerazioni sia per servizi SMS/MMS sia per servizi in fonia. Il terzo, infine, osserva che se la numerazione a codice «455» viene trattata come una numerazione interna di rete ogni operatore fisso e mobile puo' utilizzarla per SMS o fonia senza necessita' di richiedere l'interconnessione ad altri operatori e nessun operatore risulta penalizzato dal momento che puo' far accedere i suoi clienti a tali servizi senza alcun problema. Rileva infine che, stante l'interconnessione, le organizzazioni ONLUS potrebbero richiedere solo agli operatori di maggiori dimensioni il servizio determinando una situazione per cui l'operatore di originazione che consentisse al proprio cliente la possibilita' di effettuare una donazione dovrebbe sopportare non solo i costi di utilizzo della propria rete, ma anche i costi di terminazione nella rete dell'altro.
Un quarto soggetto chiede che vengano definite regole per consentire l'uso coordinato delle numerazioni interconnesse.
Le organizzazioni non profit che hanno partecipato alla consultazione chiedono di far slittare il passaggio alla nuova numerazione a codice «455» al gennaio 2010 in quanto il termine del 1 novembre, previsto in consultazione, cade in un periodo in cui saranno attive diverse campagne di raccolte fondi che. indette nella vigenza della precedente regolamentazione della decade «4», potrebbero protrarsi dopo l'entrata in vigore della nuova; chiedono, inoltre, l'elevazione a 10 euro dell'importo massimo di donazione per le chiamate in fonia. Chiedono, infine, la conferma della gratuita' del diritto d'uso della numerazione per raccolte fondi, cosi' come prevista in consultazione. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene di confermare sostanzialmente la proposta in consultazione, specificando peraltro che gli operatori, pur gestendole autonomamente e non essendo comunque obbligati ad aderire alle campagne di raccolta fondi,, sono tenuti ad utilizzare le numerazioni a codice «455» valutando le richieste secondo criteri di trasparenza e non discriminazione.
Sotto quest'ultimo profilo, l'Autorita' si attende che il codice di autoregolamentazione, che gli operatori sono tenuti ad adottare ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Piano di numerazione, declini con sufficiente dettaglio i criteri e le modalita' con i quali gli operatori, nel valutare se aderire o meno ad una richiesta di avvio di una campagna di raccolta fondi, danno attuazione ai principi in questione.
Lo stesso strumento e' idoneo a definire le caratteristiche dei soggetti per i quali il codice va utilizzato, riservando lo stesso, comunque, agli enti non commerciali ed alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che operano a fini benefici, nell'ambito di campagne pubbliche di raccolta fondi che godono di particolari benefici fiscali riconosciuti dalla legge e per tale motivo sono soggette a specifici obblighi.
La sottoscrizione di un comune codice di autodisciplina, assicura, peraltro, l'omogeneita' dei comportamenti da parte degli operatori.
Si ritiene, tuttavia, di portare il tetto massimo di prezzo per le chiamate da rete fissa a 10 euro, in considerazione della circostanza che tale valore e' gia' stato adottato in passato e non risulta che abbia dato luogo a comportamenti non corretti nei confronti dei consumatori. Peraltro, per le chiamate da rete fissa gli operatori hanno costantemente adottato il criterio di stornare senza alcuna opposizione gli addebiti per donazione contestati e ci si aspetta che tale comportamento sia confermato esplicitamente nel codice di condotta che gli operati sono tenuti ad adottare ai sensi del comma 4 dello stesso art. 30.
Inoltre, al fine di non introdurre discontinuita' nell'attivita' di organizzazione e conduzione delle campagne di raccolta fondi, l'Autorita' ritiene applicabile una deroga alla data del 1 febbraio 2010 per l'applicazione del nuovo regime esclusivamente per quelle raccolte che, indette precedentemente a tale data, si trovassero ancora in corso successivamente alla stessa data, consentendone la regolare conclusione con la numerazione con la quale sono iniziate, fino alla data comunicata ai sensi del comma 2-bis aggiunto dal presente provvedimento all'art. 21 del Piano di numerazione.
Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione anticipata, l'Autorita' precisa che i 30 giorni indicati nel comma sono previsti «di norma», vale a dire per le attivita' programmate, ma il termine di tempo puo' essere evidentemente ridotto nei casi giustificati di raccolte organizzate in via d'urgenza a seguito di eventi non prevedibili.
Per quanto riguarda le Amministrazioni Pubbliche, l'Autorita' ritiene che non rientri nelle proprie prerogative valutare l'ammissibilita' o meno del ricorso delle stesse a modalita' di raccolta fondi quali quelle attuate attraverso i servizi di comunicazione elettronica. D'altro canto, la concreta esperienza indica che cio' e' avvenuto, seppure in occasione di eventi di carattere straordinario, non prevedibili, che hanno indotto all'utilizzo di strumenti non usuali per fronteggiare situazioni di emergenza. Pertanto non si puo' escludere per via regolamentare l'utilizzo di detta numerazione per raccolte organizzate da Amministrazioni Pubbliche, intendendo riferirsi con tale termine, di norma, a quelle di rilevanza nazionale che attivano tali campagne di raccolta sulla base di strumenti di legge.
Per quanto concerne l'interconnessione in fonia, accessibile su tali numerazioni, si rammenta, solo da reti fisse, l'Autorita' rileva che dal punto di vista tecnico o di adeguamento delle reti nessun problema puo' sussistere per realizzare l'interconnessione in fonia di una numerazione a codice «455», che non differisce da una qualsiasi altra numerazione non geografica. Un operatore che offre il servizio fisso e che volesse consentire ai propri clienti di partecipare ad una raccolta fondi svolta mediante un centro servizi attestato su altro operatore, ad avviso dell'Autorita', deve poter reclamare il diritto all'interconnessione, senza dovere necessariamente terminare direttamente le chiamate sullo stesso centro servizi. In tal caso, tuttavia, non v'e' motivo per imporre all'operatore che termina le chiamate, sul quale incombe l'obbligo della prestazione, la gratuita' della stessa a favore dell'altro operatore. Al tempo stesso, l'operatore che chiede l'interconnessione e' libero eventualmente di convenire con il soggetto destinatario della raccolta che i fondi addebitati ai propri clienti siano riversati al netto delle spese per l'interconnessione stessa.
L'Autorita', comunque, ritenendo necessario accogliere le richieste di approfondimento formulate da taluni rispondenti e valutare piu' attentamente le perplessita' manifestate, rimanda all'esito ad un ulteriore confronto con i soggetti interessati la decisione sull'obbligo per l'operatore che attiva la numerazione a codice 455 di consentire l'interconnessione per i servizi in fonia da rete fissa, fermi restando, ovviamente, l'accesso a detta numerazione anche da parte dei clienti degli operatori virtuali ospitati sulla medesima rete e la possibilita' di interconnessione con altre reti su base volontaria.
F) In merito all'esplicitazione che l'obbligo di annuncio fonico nell'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale e' limitato ai servizi svolti in fonia. (modifica all'art. 5, comma 4). Le posizioni espresse dai partecipanti:
Si sono espressi sul punto solo tre rispondenti, in senso favorevole. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene pertanto di confermare la proposta riportata in consultazione.
G) In merito al chiarimento che nel caso di chiamate comunque re-istradate nelle reti pubbliche, il CLI presentato all'utente chiamato e' quello della linea chiamante originaria. (Modifica all'art. 6, comma 6). Le posizioni espresse dai partecipanti:
Due rispondenti, uno favorevole ed uno contrario, hanno risposto in modo esplicito su questo punto. Osserva il rispondente contrario all'introduzione tout court dell'obbligo in questione che tale introduzione dovrebbe essere subordinata alla fattibilita' tecnica ed alla praticabilita' economica; in particolare, la modifica proposta appare al soggetto limitativa rispetto alla possibilita' di usare le GSM-boxes per il re-istradamento del traffico.
Uno dei rispondenti paventa la possibilita' che la formulazione proposta per il comma possa intendersi come imposizione dell'obbligo di presentazione del CLI del chiamante in ogni caso, anche quando questi abbia ritenuto di oscurarlo coerentemente con le vigenti norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali. Le valutazioni dell'Autorita':
L'Autorita' ritiene di confermare la proposta in consultazione, anche in quanto la modifica introdotta e' di fatto semplicemente esplicativa delle norme gia' introdotte, ed e' in linea con quanto espresso dalla CEPT nella consultazione pubblica «Increasing Trust in Calling Line Identification and Originating Identification», ECC Report 133, pubblicata sul sito dell'ERO in data 18 maggio 2009.
Per quanto riguarda le altre osservazioni pervenute, premesso che la subordinazione alla fattibilita' tecnica, invocata nei contributi, e' comunque scontata e richiamata in altri commi dello stesso articolo, va rilevato che l'utilizzo di un dispositivo (quale il c.d. GSM-box) per re-instradare chiamate originate da linee pubbliche su reti pubbliche radiomobili si configura funzionalmente come l'introduzione di un nodo di rete pubblica, il cui esercizio e' subordinato al rispetto della normativa sul re-istradamento delle chiamate (CLI ed esigenze dell'autorita' giudiziaria).
Di conseguenza si emenda il testo proposto al solo fine di precisare che la disposizione fa salva la facolta' per il cliente chiamante di oscurare il proprio CLI, come previsto dalle norme sulla tutela dei dati personali.
Considerato che l'Autorita' sta attuando una costante azione di monitoraggio dell'implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Piano di numerazione, attraverso il confronto con i soggetti interessati e che le ulteriori questioni sollevate dai partecipanti nei contributi alla consultazione, non direttamente focalizzate sulle proposte in consultazione, cosi' come le altre gia' portate in precedenza all'attenzione dell'Autorita', saranno oggetto di ulteriore approfondimento ed, all'occorrenza, potranno esitare in ulteriori interventi di modifica ed integrazione del Piano di numerazione, adottati in tempi coerenti con le scadenze previste e finalizzati ad assicurare un quadro di riferimento certo;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di provvedere alle modifiche ed integrazioni delle disposizioni del Piano di numerazione e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 26/08/CIR, secondo le valutazioni sopra riportate;
Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni delle disposizioni
1. L'allegato B alla delibera n. 26/08/CIR, e' modificato ed integrato come disposto dai commi che seguono.
2. Il comma 4 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l'espletamento dei servizi in fonia su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale e' preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale e' effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda dell'operatore da cui si origina la chiamata, l'informazione puo' limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. E' ammesso, per i soli servizi di numero unico e personale, l'impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto, di non ricevere tali informazioni. L'obbligo informativo non puo' essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non e' sottoposto ad alcuna tassazione».
3. Il comma 6 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di chiamate trasferite, ovvero comunque re-istradate nelle reti pubbliche, ivi incluso il caso di servizio di completamento di chiamata, indipendentemente dalla tecnologia della rete d'originazione, della rete di destinazione e delle reti intermedie, il CLI presentato all'utente chiamato e' quello della linea chiamante originaria, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali».
4. Il comma 7 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di cui al successivo comma 8, non possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonche' numerazioni non decadiche».
5. All'art. 6 e' aggiunto il comma 8 seguente:
«8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo erogati mediante l'invio al cliente del contenuto richiesto tramite SMS/MMS, incluso il caso del servizio informazioni abbonati, e' consentito in tale invio l'uso come CLI del numero utilizzato per l'accesso al servizio stesso».
6. Il comma 1 dell'art. 21 e' sostituito dal seguente:
«1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti articoli 19 e 20, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, associate ad una o piu' delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, e riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

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Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 455, l'accesso ai servizi stessi e' consentito anche tramite chiamate in fonia da rete fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 4».
7. Il comma 2 dell'art. 21 e' sostituito dal seguente:
«2. La struttura di tali numerazioni e':

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8. All'art. 21, dopo il comma 2 sono inseriti i due commi 2-bis e 2-ter seguenti:
«2-bis. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non e' subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma e' comunicato dall'operatore all'Autorita' ed all'Amministrazione competente, di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalita' della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta».
«2-ter. Le numerazioni di cui al comma 1, lettera e) sono numerazioni pubbliche a regime speciale per le quali non e' obbligatoria l'interconnessione».
9. Il comma 4 dell'art. 21 e' sostituito dal seguente:
«4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono assegnati su base singolo numero nel caso di numerazioni con lunghezza di 5 cifre ed a blocchi di dieci numeri contigui nel caso di numerazioni con lunghezza di 7 cifre».
10. All'art. 23, dopo il comma 1 e' inserito il comma 1-bis seguente:
«1-bis. L'invio di un SMS/MMS privo di contenuto (SMS/MMS vuoto) a numerazioni per servizi a sovrapprezzi e' bloccato dall'operatore di originazione, che non lo inoltra al destinatario o ad altre reti, e non comporta l'attivazione o l'erogazione di alcun servizio ne' addebito al chiamante superiore all'importo previsto dal piano tariffario del cliente per l'invio di un SMS/MMS ad una numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali».
11. Il comma 3 dell'art. 30 e' sostituito dal seguente:
«3 Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data e' consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data di pubblicazione del presente provvedimento per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati».
12. Dopo il comma 3 dell'art. 30 sono inseriti i due commi 3-bis e 3-ter seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, le numerazioni per servizi di raccolta fondi attribuite ad una campagna di raccolta che si effettua in un periodo di tempo a cavallo della data di entrata in vigore della nuova disciplina delle numerazioni a codice 4, continuano ad essere utilizzate per il tempo di espletamento della medesima raccolta, comunicato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 21».
«3-ter. Entro il 1° agosto 2009 gli operatori definiscono le modalita' tecniche di interconnessione necessarie per dare attuazione all'art. 21. In caso di mancata definizione entro la predetta data, l'Autorita' si riserva di intervenire, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza».
13. Il comma 4 dell'art. 30 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli operatori rendono disponibile entro il 1° febbraio 2010 la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21. Entro la medesima data gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalita' di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni».
 
Art. 2.
Integrazioni delle soglie di prezzo massimo
1. Nell'allegato 1 dell'allegato B alla delibera n. 26/08/CIR, la Tabella 1 e' sostituita dalla seguente:

----> Vedere da pag. 51 a pag. 52 <----
 
Art. 3.
Contributi
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'amministrazione competente adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle procedure di propria pertinenza ed, in particolare, ai sensi dell'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fissa i contributi per la concessione dei diritti di uso delle nuove numerazioni in decade «4» con lunghezza di 7 cifre, introdotte dall'art. 1, secondo criteri di analogia con i contributi gia' fissati per altre numerazioni, di commisurazione alla disponibilita' della risorsa, di ristoro degli oneri amministrativi di gestione, tenendo in debita considerazione l'opportunita' di favorire l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti che offrono servizi a sovrapprezzo, lo sviluppo di nuovi servizi, nonche' la sostenibilita' economica di servizi rivolti ad una platea di clienti di numerosita' limitata.
In allegato e' riportato il testo del Piano di numerazione integrato con le modifiche apportate dal presente provvedimento.
Il presente provvedimento e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico ed e' pubblicato nel sito web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 9 luglio 2009
Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Mannoni
 
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