Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2009, n. 108
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di applicazione della presente legge.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in missione breve per le attivita' e le iniziative di cui al presente articolo, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 19. Sono altresi' convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del citato decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009.
8. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
10. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 1.300.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro 1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto a euro 300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 597.820 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 125.885 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 139.220 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, e agli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario sono corrisposti un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della presente legge.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
21. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione di cui al comma 20 sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
22. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonche' le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.
23. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 20 a 27 e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con i quali sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e con le strutture amministrative locali e di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e 21;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
25. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
27. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
28. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 3.384.722 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e di euro 2.746.250 per la realizzazione di attivita' di cooperazione militare nel settore navale.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 50.000 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 133.168 per la prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, recante «Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 1987, e' il seguente:
«Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo). -1. Il personale addetto
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del
Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
maggio 2006 e' il seguente: I capi II e III del titolo I
(«Contratti di rilevanza comunitaria») della parte II
(«Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari») del codice recano disposizioni
riguardanti, rispettivamente, i requisiti dei partecipanti
alle procedure di affidamento e l'oggetto del contratto, le
procedure di scelta del contraente e la selezione delle
offerte:
«Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara). (Art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, comma 2, legge n.
537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, decreto
legislativo n. 157/1995). - 1. Le stazioni appaltanti
possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'art. 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante
«Interventi urgenti a favore della popolazione irachena»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19
agosto 2003, e' il seguente:
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2-4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1. Il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.».
- Il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, e 2, comma 3,
del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla
partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 2008, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 28 marzo 2008, e' il seguente:
«Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1.
Per la realizzazione di interventi di cooperazione in
Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad
assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e'
autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000
ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C -
Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non
impegnate nell'esercizio di competenza possono essere
impegnate nell'esercizio successivo.
2. (Omissis).
3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al
presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di
consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a
stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i
contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od
organismi e stipulati, assicurando il rispetto del
principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con
persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero
degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.».
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione). - 1.-2. (Omissis).
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di
euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan.
Le somme di cui al presente comma non impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.».
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2009, e' il seguente:
«Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1.
Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di
cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia,
volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi
nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e'
autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro
45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le
somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
di competenza possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
2. (Omissis).
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma
1 e per le finalita' e nei limiti temporali di cui al
presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari
esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per
esigenze cui non e' possibile provvedere con il personale
in servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e
organismi specializzati nonche' a personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso di specifiche
professionalita'. Gli incarichi di cui al presente comma
sono affidati, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita'
locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a
condizione che il Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita'
richieste.».
- Il testo dell'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il
seguente:
«Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
pubblica). - 1.-14. (Omissis).
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.».
- Il testo degli articoli 171 e 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.»;
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su parere della commissione di cui all'art. 172,
un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i criteri di cui
all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e'
comunque non superiore a quello che il personale di analogo
rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e'
istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante
«Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
- Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante
«Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e
norme relative ad impegni internazionali ed alla
cooperazione allo sviluppo», convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996.
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990, e' il seguente:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi
2, 3 e 5.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente «Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1994, e' il
seguente:
«Art. 8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi
di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello
Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
possono essere disposte, per l'attuazione di quanto
stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni
ancorche' non dipendente statale, responsabile
dell'attuazione del programma o degli interventi.
Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo
funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono
essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilita' generale dello
Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica
l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 . Gli ordini di accreditamento relativi a spese in
conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in
cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all'esercizio successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa
dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di
controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
programma e dei risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno
luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
delegato presenta il rendiconto annuale alle
amministrazioni, enti ed organismi partecipanti
all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni
e integrazioni.
5. Ove all'accordo partecipino piu' amministrazioni
dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e
contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso
apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. Le procedure previste dal presente articolo possono
essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle
amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti
dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 ,
“Legge quadro in materia di lavori pubblici”.».
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante «Regolamento
per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006, e' il
seguente:
«Art. 48 (Funzionari delegati). - 1. Al pagamento delle
spese puo' provvedersi mediante aperture di credito,
secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la
competente tesoreria provinciale a favore del capo del
servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle
spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario
delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa
del conto.
2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita'
dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria
provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto
transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si
osservano le modalita' previste per tutti gli altri
pagamenti.».
- Il testo dell'art. 3, comma 14, del citato
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, e' il seguente:
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia). - 1.-13. (Omissis).
14. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a
titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba
d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per
lo sminamento e materiale di protezione individuale,
escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
1.000.000.».
- Il testo dell'art. 2, comma 9, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e' il seguente:
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione). - 1.-8. (Omissis).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la
prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al
corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari
iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito
della missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX, di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge
31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita'
orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per
i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita'
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai
corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I
programmi del corso di formazione si conformano al diritto
umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto penale internazionale, nonche' alle regole di
procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali
penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della
Corte penale internazionale.»



 
Art. 2.
(Missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia)

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 213.264.121 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 101.078.918 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 12.219.154 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 65.422.832 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 11.030.043 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 341.973 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 264.918 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 75.413 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e' prorogato fino al 31 ottobre 2009. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 179.514 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 83.373 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 669.991 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 442.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 19.232.095 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 9.524.197 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 10.462.401 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 15. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane nonche' dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e di sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, rispettivamente, la spesa di euro 710.000 e di euro 450.000. 16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.098.229 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 458.590 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 84.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 13.770 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 22.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 492.409 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.696.923 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 959.596 e di euro 339.737 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 421.323 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 36.084 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 146.336 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 193.564 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 27. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle funzioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 28. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 247.055 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 20.213 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 8, da 10 a 15, da
20 a 28 e da 30 a 32, del citato decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, e' il seguente:
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418
per la proroga della partecipazione di personale militare
alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45, e all'art. 2-bis, comma 6, del decreto-legge
22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la
proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European
Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della
missione UNIFIL, di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008 e di cui all'art. 2-bis, comma
1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la
proroga della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e
all'art. 2-bis, comma 7, del decreto-legge n. 147 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008,
di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal
Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission
in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'art. 2-bis,
comma 2, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 3, comma 6, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
3, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la
partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan,
denominata United Nations/African Union Mission In Darfur
(UNAMID), di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge n.
8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
45 del 2008.
9. (Omissis).
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, di
cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 3,
comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la
partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea volta a contribuire alla
dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti
di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della
Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune
2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10
novembre 2008.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per
l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti,
in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni
in Afghanistan e in Iraq.
16.-19. (Omissis).
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge
n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 45 del 2008.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga
della partecipazione di personale della Polizia di Stato
alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge n.
8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
45 del 2008.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 gennaio 2009, la spesa di euro 4.550 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per
la gestione delle frontiere e i controlli doganali in
Moldova e Ucraina, di cui all'art. 3, comma 17, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'art. 3, comma 18, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione
dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il
Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri
umani, di cui all'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008 e all'art. 2-bis, comma 8, del decreto-legge n.
147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
183 del 2008.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di
euro 533.218 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni
in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui
all'art. 3, comma 21, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la
partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 22, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in
Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 3, comma 23, del
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008.
29. (Omissis).
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la
partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate
Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in
Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la
proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati
fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e
personale amministrativo del Ministero della giustizia alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo).
32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la
proroga della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla
missione internazionale in Afghanistan, di cui all'art. 3,
comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.».



 
Art. 3.
(Disposizioni in materia di personale)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita' di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military, Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 10. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124 «Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto», e' il
seguente: «2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in
materia di contro proliferazione concernente i materiali
strategici, nonche' le attivita' di informazione per la
sicurezza, che si svolgano al di fuori del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.».
- Per il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, si vedano
le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, e' il seguente:
«Art. 28 (Diarie per missioni all'estero). - 1. Le
diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n.
642, recante «Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 29 luglio 1961, e' il seguente:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 23
marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5
maggio 1976, n. 187», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 85 del 28 marzo 1983, e' il seguente:
«Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.».
- Il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 9 maggio 1974, e' il seguente:
«Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
- Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo
stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti
militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato
di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai
militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, e' il
seguente:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. - 5. Omissis.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al
decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre
2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono,
tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della
valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza
degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.
- Il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n
113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954,
e' il seguente:
«Art. 64. - La categoria della riserva di complemento
comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
alla categoria di complemento o al servizio permanente nei
casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.».
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno
2001, come modificato dal decreto legislativo 31 luglio
2003, n. 236, e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
197, e' il seguente:
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano
superato il 40° anno di eta'. Al termine dei prescritti
corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in
ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado
in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il 34° anno di eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle
forze di completamento del Corpo della guardia di finanza
possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti
loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali
chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di
ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali
specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle
rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- Il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e
13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
recante «Disposizioni urgenti per la proroga della
partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 27 febbraio 2002, e' il seguente:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle
normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni
e in costanza di missione, al personale militare e della
Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera
pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1.
Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta
in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del
concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
- Il testo dell'art. 31 del regio decreto 12 maggio
1942, n. 918, recante «Regolamento per il corpo delle
infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto
1942, e' il seguente:
«Art. 31. - L'accoglimento o meno della domanda e'
rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice
nazionale.
La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante
provvedimento emanato dall'Ispettrice nazionale e di
concerto col Presidente generale dell'associazione.
Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio
direttivo centrale su modello conforme all'allegato n. 4
del presente regolamento e reca le firme dell'Ispettrice
nazionale e del Presidente generale.
Il diploma e' accompagnato dalla tessera e dal
distintivo di cui agli articoli 61 e 62 e importa il
versamento della tassa di cui all'art. 76.».



 
Art. 4.
(Disposizioni in materia penale)

1. Alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, come modificato dal decreto-legge 15
giugno 2009, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in
materia di contrasto alla pirateria», convertito dalla
legge 22 luglio 2009, n. 100, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, e' il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al Tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo'
disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio
della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute
negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione
comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e
della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26
febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste
dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della citata
Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare
delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di
aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente
necessario al trasferimento previsto dall'art. 12 della
medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da
accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la
detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».



 
Art. 5.
(Disposizioni in materia contabile)

1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali e materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2007, e' il seguente:
«82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni
di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90
per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate
per l'anno finanziario 2007.».



 
Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 509.996.466 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 76, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 24, comma 76, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali e' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510
milioni di euro.».



 
Art. 7.
(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
 
Art. 8.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2602):
Presentato dall'on. Edmondo Cirielli e dall'on. Stefano
Stefani il 10 luglio 2009.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e
IV (Difesa), in sede legislativa, il 15 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 15
luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 23 luglio
2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1715):
Assegnato alle commissioni riunite 3a (Affari esteri) e
4ª (Difesa), in sede deliberante, il 28 luglio 2009, con
pareri delle commissioni 1a, 2ª, 5a, 6a, 12a e 14a.
Esaminato dalle commissioni riunite 3a e 4a il 29 luglio
2009 ed approvato il 30 luglio 2009.
 
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