Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 104
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di licenziamento dei piloti e ripartizione dei compensi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, 13 novembre 1987, n. 505, e 15 settembre 1997, n. 355;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia ed il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 118 e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Licenziamento del pilota). - 1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta' o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, e' cancellato dal registro dal capo del compartimento.
2. Il pilota puo' rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'eta'. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, e' rinnovabile e puo' essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' e' assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103.»;
b) il primo e secondo comma dell'articolo 120 sono sostituiti dai seguenti:
«L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermita', dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.
Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonche' le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione e' effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.»;
c) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
«Art. 121 (Quote dei piloti in servizio). - 1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.
2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
3. I piloti infermi partecipano:
a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;
b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;
c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;
d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.
4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermita' piu' di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote e' effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermita' nei predetti dodici mesi.
5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.
6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.»;
d) dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:
«Art. 121-bis (Trattamento di fine servizio). - 1. Ai piloti effettivi con un'anzianita' di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualita' di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, e' dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.
2. Il trattamento di fine servizio e' calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 2120 del codice civile.
3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.
4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonche' alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto nonche' per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennita' equipollenti.»;
e) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
«Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro). - 1. I piloti effettivi con un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:
a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in piu' registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e' comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
4. In caso di invalidita' assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da piu' di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalita' di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'.
6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
7. I piloti effettivi con anzianita' di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione e' irrevocabile ed e' esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.».
2. I piloti aventi l' anzianita' di servizio di cui all'articolo 121-bis, comma 1, inserito dalla lettera d), al momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327:
«Art. 95 (Regolamenti di pilotaggio). - 1. La disciplina
del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della
corporazione, le norme per la gestione della corporazione
stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime
disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
2. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun
porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali
interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro
per le comunicazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 aprile 1952, n. 94, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1976, n. 952, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 31 gennaio 1977, n. 28.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1980, n. 896, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 dicembre 1980, n. 355.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1987, n. 505, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 11 dicembre 1987, n. 289.
- Il decreto del Presidente della Repubblica. 15
settembre 1997, n. 355, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 20 ottobre 1997, n.
245.
Nota all'art. 1:
- Si riporto il testo dell'art. 118 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 118 (Licenziamento del pilota). - 1. Il pilota che
abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' o non sia piu'
idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche,
accertate dalla commissione costituita a norma dell'art.
103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, e' cancellato
dal registro dei piloti dal capo del compartimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 121 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 121 (Quota dei piloti in servizio). - 1. Il capo e
i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla
ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di
centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli
altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli
aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.
2. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini
del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti
effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota
spettante a questi; altrimenti l'intera quota.
3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in
ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla
data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione
di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano
rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.
4. Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi
ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo
comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite
fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal
registro). - 1. Il pilota cancellato dal registro, salvo
che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in
ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio
prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo,
in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene
computato come un altro anno, quando sia iniziato il
secondo semestre.
3. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa
da quella dell'infermita' partecipa alla ripartizione dei
proventi, di cui al comma precedente, non prima del
compimento del sessantesimo anno di eta'.
4. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in
altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei
proventi della corporazione di provenienza se ha maturato
cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all'atto
della cancellazione da quest'ultima.
5. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della
corporazione di provenienza e' comunque integrativa di
quella della corporazione di appartenenza, con il massimo
complessivo di cinquanta quote.
6. In caso di invalidita' assoluta e permanente
verificatasi per causa di servizio accertata con le
modalita' di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla
ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe
maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il
collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.».



 
Art. 2.
Norme transitorie
1. I piloti effettivi e gli aspiranti piloti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di centoventicinque quote il capo pilota, centododici quote e mezza i sottocapi, cento quote gli altri piloti effettivi e cinquanta quote gli aspiranti piloti. In caso di infermita' dei piloti di cui al presente comma, si applica il comma 3 dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. L'opzione per il trattamento di fine servizio da parte dei piloti con anzianita' inferiore a dieci anni e' effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei piloti con piu' di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 6, foglio n. 394



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 121 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328:
«3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in
ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla
data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione
di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano
rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.».
- Si riporta il testo dell'art. 123 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 123 (Partecipazione delle vedove e degli orfani).
- 1. La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in
ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi
delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato
cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute
al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico,
ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o piu'.
2. La vedova del pilota non ha diritto alla
partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di
due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia
stata concepita prole, o se al momento della morte si
trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei
addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se
passa a nuove nozze.
3. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in
ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi
delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato
cancellato al momento della morte, secondo che siano uno
solo o due ovvero tre o piu'.
4. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani
maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Gli
orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se
contraggono matrimonio.
5. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota
sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in
ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi
delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento
della morte fosse stato esonerato per causa di servizio,
secondo le modalita' stabilite al primo e terzo comma.
6. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a
pensione, ma il padre di oltre 65 anni di eta' o
assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era
l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a
quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe
spettata alla vedova.
7. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta
anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa
sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non
addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il
principale e necessario sostegno della madre.».



 
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