Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2009
Modifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia» e «Vigneti delle Dolomiti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
Vista la proposta di regolamento (CE) della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, sulla quale e' stato acquisito all'unanimita' il parere favorevole da parte del Comitato di Gestione OCM unica - settore vitivinicolo in data 19 giugno 2009;
Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Veneto, in nome e per conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela del vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di Tutela dei vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Prosecco» e il riconoscimento della D.O.C.G. «Conegliano Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli Asolani» o «Asolo» per le relative sottozone storiche della citata D.O.C. «Prosecco», nonche' la domanda presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e per conto della filiera vitivinicola della Regione medesima, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;
Visto il parere favorevole espresso sulle citate richieste dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le relative proposte di disciplinari di produzione formulate dallo stesso Comitato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87, del 15 aprile 2009;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state apportate modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite e, in particolare, e' stato riconosciuto il sinonimo «Glera» per la varieta' di vite «Prosecco» ed il sinonimo «Glera lunga» per la varieta' di vite «Prosecco lungo»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 concernente il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione.
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del citato regolamento n. 479/2008, il riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» esclude la possibilita' di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome della varieta' di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini ad indicazione geografica tipica sopra richiamati;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare le opportune modifiche ai disciplinari di produzione delle richiamate indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», al fine di sostituire, per la relativa tipologia di vino, il nome del vitigno «Prosecco» con il sinonimo «Glera», conformemente alle richieste formulate dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed al citato parere del Comitato nazionale tutela per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT;
Viste le richieste pervenute dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno 2009, per conto dei produttori interessati, intese a consentire, successivamente al riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome del vitigno «Prosecco», in conformita' alla relativa normativa generale ed alle disposizioni dei preesistenti disciplinari di produzione;
Ritenuto in accoglimento delle predette istanze regionali, di dover prevedere talune disposizioni transitorie al fine di consentire lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti;
Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:
Art. 1.

Modifica ai disciplinari di produzione dei vini IGT «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto»,
«Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti»

1. A decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2009/2010:
a) nei disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», approvati o modificati con i decreti richiamati in premessa, il nome della varieta' di vite «Prosecco», per la relativa tipologia di vino, e' sostituito con il sinonimo «Glera»;
b) nell'elenco dei codici dei vini di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, per le Indicazioni Geografiche Tipiche di cui alla lettera a), il riferimento varieta' di vite «Prosecco», per la relativa tipologia di vino, e' sostituito con il sinonimo «Glera».
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie

1. Le partite dei vini IGT richiamati all'art. 1, ivi compresi i prodotti da destinare alla presa di spuma, provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome della varieta' di vite «Prosecco» e ottenuti in conformita' alle norme finora vigenti, che alla data del 1° agosto 2009 trovansi in fase di stoccaggio, di elaborazione, in corso di confezionamento o gia' confezionati, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purche' siano immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010. A tal fine i produttori interessati devono effettuare apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla citata data del 1° agosto 2009 all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei prodotti agroalimentari entro il 30 settembre 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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