Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 maggio 2009 |
Modalita' di riparto delle risorse del Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2006, n. 105. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 27 febbraio 2006, n. 105, riguardante «Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale»; Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge n. 105 del 2006, che - fatti salvi gli interventi previsti dell'art. 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova - dispone l'istituzione del Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere, di seguito denominato Fondo, e prevede che a valere sulle relative risorse sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale; Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 105 del 2006 che, pur destinando direttamente una quota delle risorse del Fondo alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna, dispone che le modalita' di riparto delle risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico subentrato nelle predette competenze al Ministero delle attivita' produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che e' ulteriormente intervenuto sull'assetto dei Ministeri, reistituendo, fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che - rifinanziando congiuntamente il Fondo e gli interventi di cui all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e riconducendo anche tali interventi al medesimo Fondo - autorizzava un'ulteriore spesa quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore del Fondo e degli interventi, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova; Tenuto conto della competenza regionale in materia fieristica, del mutato assetto delle competenze statali relative a tale riparto di fondi per effetto dei predetti interventi normativi, nonche' degli stanziamenti conseguentemente iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, ivi compresi i residui relativi agli anni 2007 e 2008 e le proiezioni per gli anni successivi, delle variazioni apportate nel tempo a tali stanziamenti e degli impegni assunti; Considerato che il trasferimento dei predetti fondi, tenuto conto anche della tipologia degli interventi da effettuare, e' necessariamente destinato alle Regioni per interventi che prevedano il loro utilizzo diretto da parte delle Regioni stesse o l'erogazione dei relativi contributi agli enti locali territoriali interessati e, solo residualmente - e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, in mancanza di diverse disposizioni o interventi, nel limite del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 - l'erogazione di contributi a favore di eventuali soggetti privati attuatori; Ritenuto opportuno individuare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, modalita' di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo che tengano conto delle finalizzazioni direttamente indicate dal legislatore statale e permettano di individuare la destinazione di tutte le somme residue sulla base di un procedura trasparente di valutazione delle esigenze rappresentate dalle singole regioni; Acquisito in data 8 aprile 2009 il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta: Art. 1.
1. L'importo complessivo degli stanziamenti relativi al Fondo di cui in premessa e' ripartito fra le Regioni nelle misure di seguito indicate: a) 3 milioni di euro a favore della Regione Emilia Romagna, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera di Bologna; b) le restanti disponibilita' a favore delle regioni individuate con le modalita' di cui al comma 2, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilita' al servizio di sistemi fieristici di rilevanza nazionale, con priorita' per quelli diversi dalle Fiere al cui servizio sono gia' destinati specifici interventi ai sensi della lettera a) e di specifiche diverse disposizioni legislative. 2. L'effettivo trasferimento alle regioni delle risorse di cui al comma 1, lettera a) e l'ulteriore riparto e il successivo trasferimento delle risorse di cui al comma 1, lettera b), sono subordinati alla presentazione di appositi programmi di intervento da parte delle regioni interessate ed alla positiva valutazione dei programmi stessi da parte della Commissione di cui al comma 3. I programmi di intervento di cui al punto a) devono essere presentati entro novanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento; i restanti programmi, indicati al punto b), entro il medesimo termine temporale di novanta giorni a partire dalla comunicazione da parte del Ministero competente dell'ulteriore effettiva disponibilita' di risorse finanziarie utilizzabili per i programmi di intervento di cui al presente decreto. 3. La valutazione dei programmi di intervento presentati e la loro selezione ai fini del riparto dei fondi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate da una commissione paritetica composta da quattro componenti, di cui due rappresentanti dei Ministeri competenti e due rappresentanti regionali, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate, dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso ne' rimborso spese e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La valutazione e la conseguente assegnazione delle risorse dovra' avvenire, a cura del Ministero competente, entro centoventi giorni dal termine di presentazione dei programmi di intervento. 4. Ai fini della selezione dei programmi di intervento e della ripartizione dei fondi la Commissione di cui al comma 3 da' priorita' agli interventi al servizio di quartieri fieristici presso cui si svolgono manifestazioni di livello internazionale o nazionale, ai programmi di completamento di interventi gia' in corso, ai programmi che documentano il coinvolgimento, eventualmente anche in termini finanziari, degli enti locali territoriali interessati e dei soggetti titolari del quartiere fieristico interessato o titolari di singole manifestazioni fieristiche di livello internazionale o nazionale che si svolgono presso lo stesso e, in caso di programmi di intervento con pari priorita', tiene conto di criteri generali di equa ripartizione fra le regioni interessate. 5. I relativi provvedimenti di impegno sono adottati con provvedimento del titolare dell'ufficio dirigenziale generale del Ministero competente cui sono assegnati i relativi fondi. 6. I provvedimenti di erogazione sono adottati dal titolare dell'ufficio dirigenziale del Ministero competente cui sono assegnati i relativi fondi, con le modalita' e secondo la cadenza temporale indicate in appositi accordi di programma stipulati con la regione interessata. 7. Il monitoraggio relativo al completo e corretto utilizzo delle risorse trasferite e' effettuato dai competenti uffici dei Ministeri competenti avvalendosi anche della commissione paritetica di cui al comma 3. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2009 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,registro n. 3 economia e finanze foglio n. 12 |
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