Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 96
Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che, al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico;
Visto l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro prevede che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, ivi comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vengano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ed in particolare l'articolo 6 che dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed il relativo ordinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'articolo 75-septies concernente le commissioni periferiche per le ricompense;
Ritenuto di dovere procedere alla modificazione del citato decreto n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' alla modificazione del menzionato articolo 75-septies del decreto n. 782 del 1985;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attivita' svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata.
2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche', relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Si riporta l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.)
«430. Al fine di conseguire economie, garantendo
comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre
2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture
centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al
supporto tecnico-logistico.».
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Per l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta l'art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (per l'argomento si veda nella nota al
titolo.):
«432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti,
comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'art.
6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni, e dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia):
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1°
aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del
personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
anche attraverso la diversificazione fra strutture con
funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di
supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla
funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1°
aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con
atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le
corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
istituti individuati e quelle previgenti, nonche'
l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del
secondo comma dell'art. 3 della legge 1° aprile 1981, n.
121, e' sostituita dalla seguente: «a) dal personale
addetto agli uffici del dipartimento della pubblica
sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui
la stessa si articola; ».
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel
Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai
fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca:
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Per il testo vigente degli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,
(Regolamento per il riordino della struttura organizzativa
delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma
dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda
rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
- Per il testo dell'art. 75-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
(Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), si veda
all'art. 4 del presente decreto.
Nota all'art. 1:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza). - 1. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39,
l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul
territorio nei seguenti uffici:
a) uffici con funzioni finali:
1) questure, uffici territoriali provinciali per
l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e
per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti
istituzionali della Polizia di Stato;
2) commissariati di pubblica sicurezza, direttamente
dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive
esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di
funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni
dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e per
l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di
Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3) distretti, commissariati e posti di polizia,
istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei
posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti,
per le esigenze di controllo del territorio e per lo
svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di
carattere temporaneo;
4) ispettorati ed uffici speciali di pubblica
sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli
speciali compiti di cui all'art. 5;
5) uffici periferici, istituiti alle dipendenze del
dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di
polizia di frontiera;
6) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del
dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui
all'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
7) reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze
del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure,
per particolari attivita' operative che richiedono
l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio
di mezzi speciali o di animali;
b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e
di supporto:
1) Istituto superiore di polizia;
2) istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze
del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze
di istruzione, addestramento, aggiornamento e
perfezionamento del personale;
3) strutture sanitarie presso gli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del
dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o
reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze
funzionali loro attribuite;
4) gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze
del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure
in cui sono istituiti, in relazione alle competenze
funzionali loro attribuite;
5) zone telecomunicazioni; centri elettronici e
informatici, centri logistici di raccolta di materiali e
mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze
del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro
ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze
dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le
esigenze logistiche, strumentali e di supporto della
Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero
dell'interno.
2. Oltre alle attivita' di direzione unitaria e
coordinamento generale assicurate dal dipartimento della
pubblica sicurezza, per specifiche attivita' di polizia
investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono
essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza, in
attuazione delle direttive del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, forme di
coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici
o reparti di cui al comma 1.
2-bis. Le funzioni afferenti al supporto
tecnico-logistico dell'attivita' svolta dagli uffici
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
continuano ad essere esercitate in via decentrata,
utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi
dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni
interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati
presso le Questure delle sedi di cui alla tabella in
allegato A, con la competenza territoriale ivi determinata.
2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di
controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree
individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo,
provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento
della pubblica sicurezza, nonche', relativamente alle
funzioni ispettive e di controllo per il personale
dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per
le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico
designato anche a livello decentrato.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per l'argomento si veda
nelle note alle premesse):
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, lo stesso personale puo' esercitare l'attivita' di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti
attivita', informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della
salute, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.».



 
Art. 2.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Supporto tecnico-logistico decentrato). - 1. Il supporto tecnico-logistico decentrato e' svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:
a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;
b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;
c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo.
2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico e' disposta con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e', altresi', disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attivita' istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e puo' essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.».
 
Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Coordinamento sanitario). - 1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanita' del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
 
Art. 4.

1. L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.
2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense e' presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed e' composta da:
a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra:
1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;
2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;
3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;
4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;
b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, e' garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.
3. La composizione della commissione competente per la capitale e' integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione e' effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entita' del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.
5. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacita', in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non e' corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.».
 
Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la lettera a) e' soppressa.
2. La Tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 282
 
Allegato
(previsto dall'art. 5, comma 2)

«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2-bis)

Sedi e competenza territoriale del supporto tecnico-logistico.
1. Torino: supporto tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Milano: supporto tecnico-logistico per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
3. Padova: supporto tecnico-logistico per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
4. Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5. Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6. Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7. Catania: supporto tecnico-logistico per le regioni Sicilia e Calabria.».
 
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