Gazzetta n. 172 del 27 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2009
Nuova registrazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti i decreti legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati, di cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 di recepimento della direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2000, relativo all'iscrizione fino al 30 novembre 2010, di alcune sostanze attive, tra cui il fluroxipir, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in quanto proroga il periodo d'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui il fluroxipir fino al 31 dicembre 2011;
Considerato che le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir, hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, presentando, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, valutato alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto;
Visto il decreto dirigenziale del 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2006 di ri-registrazione provvisoria fino al 30 novembre 2010, dei prodotti fitosanitari a base di fluroxipir;
Vista la nota pervenuta in data 28 marzo 2009 con la quale l'Impresa Dow Agrosciences, titolare della registrazione del prodotto fitosanitario STARANE (n. reg. 7943) e dei suoi prodotti copia GARTREL (n. reg 11495) e MET (n. reg 13882), ha presentato istanza di modifica di composizione relativamente ai coformulanti e alle dosi d'impiego;
Visto il parere della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari espresso in data 7 aprile 2009, favorevole alla ri-registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2011 con l'adeguamento alle nuove condizioni d'impiego e classificazione;
Considerato altresi' che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari ha ritenuto di condizionare la ri-registrazione di detti prodotti fitosanitari alla presentazione, entro un anno, di ulteriori dati richiesti;
Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, hanno trasmesso gli atti definitivi ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;
Ritenuto di dover ri-registrare fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza della sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, fermo restando l'esito della valutazione degli ulteriori dati richiesti;
Visti i versamenti effettuati per prodotti fitosanitari ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fluroxipir nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, con la composizione ed alle condizioni indicate in etichetta, fatto salvo l'esito della valutazione degli ulteriori dati richiesti.
Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al decreto, devono essere posti in commercio.
Le imprese titolari delle registrazioni dei detti prodotti fitosanitari sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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