Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 luglio 2009 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pudong». |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda del 7 aprile 2009, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto SYSTHANE 20 EW ivi registrato al n. 4591-00 a nome dell'impresa Dow AgroScience; Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione SYSTHANE 20 EW e con il numero di registrazione 9908 del 15 gennaio 1999, a nome dell'impresa Dow AgroScience; Considerato che il prodotto di riferimento SYSTHANE 20 EW autorizzato in Italia al n. 9908, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni; Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome PUDONG; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione; Decreta:
1. E' rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2011, l'autorizzazione n. 14711/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn-N, NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato SYSTHANE 20 EW ed ivi autorizzato al n. 4591-00. Il prodotto importato viene denominato PUDONG. 2. Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Graz (Austria), Ki-Hara Chemicals Ltd, Birmingham (Regno Unito), Industrial Quimica Key S.A., Tarrega (Spagna), Stefes GmbH, Hamburg (Germania), Agro Vita, Hettstedt (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (Milano), IRCA Service SpA, Fornivo S. Giovanni (Bergamo). 3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 200-250-500 e da litri 1-3-5-10-20. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 2 luglio 2009
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 34 <---- |
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