Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 luglio 2009 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Damiroc 85». |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda del 30 settembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto DAZIDE ENHANCE; ivi registrato al n. M11943 a nome dell'impresa Fine Agrochemicals Ltd; Vista la comunicazione del HSE (Health and Safety Executive) di tale Paese; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione DAZIDE ENHANCE e con il numero di registrazione 12455 del 30 maggio 2007, a nome dell'impresa Fine Agrochemicals Ltd; Considerato che il prodotto di riferimento DAZIDE ENHANCE autorizzato in Italia al n. 12455, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni; Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome DAMIROC 85; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione; Decreta:
1. E' rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione n. 14703/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO, denominato DAZIDE ENHANCE ed ivi autorizzato al n. M11943. Il prodotto importato viene denominato DAMIROC 85. 2. Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo), Menora GmbH, Graz (Austria), Stefes GmbH, Hamburg (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese IRCA Service S.p.A., Fornivo S. Giovanni (Bergamo), Althaller Italia S.r.l., Colombano al Lambro (Milano). 3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 50-100-250-500, Kg 1-5-10-20. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2009
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
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