IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 2 luglio 2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha inserito l'art. 21-bis del Regolamento interno;
Decreta:
Dopo l'art. 21 del Regolamento interno e' inserito il seguente articolo: «Art. 21-bis (Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria). - 1. Gli interventi del Consiglio a tutela di magistrati o della magistratura hanno come presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria. 2. Le richieste di interventi a tutela ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Comitato di Presidenza alla Prima Commissione, che procede alla verifica della esistenza dei presupposti per l'avvio della relativa procedura. Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione, tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria ed alla formulazione della proposta da sottoporre all'Assemblea plenaria. La deliberazione di apertura della pratica e' assunta dalla maggioranza dei componenti della commissione. 3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima Commissione ne propone l'archiviazione. La proposta e' depositata presso la Segreteria generale del Consiglio e del deposito e' data tempestiva notizia al Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio superiore con la procedura prevista dall'art. 44, comma 4, del presente Regolamento interno. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta si intende definitivamente approvata. Se entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito almeno la meta' dei componenti del Consiglio fa richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima Commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria.». Roma, 15 luglio 2009 NAPOLITANO
Il segretario generale: Visconti |