Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2009 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 25 giugno 2009 |
Valutazione di idoneita' dell'accordo recante modifiche alle procedure per la regolamentazione dei conflitti e, in particolare, alle procedure di raffreddamento e conciliazione sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra ENAV S.p.A. e le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Cisal Av, Assivolo Quadri, Cobas, Anpac, Up, Sacta, Uglt. (Deliberazione n. 09/374). |
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LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Vista la nota in data 7 gennaio 2009 (pervenuta il 13 gennaio 2009), con la quale ENAV s.p.a. ha trasmesso il verbale di accordo recante modifiche alle procedure per la regolamentazione dei conflitti e, in particolare, alle procedure di raffreddamento e conciliazione sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra ENAV s.p.a. e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT CISAL AV, ASSIVOLO QUADRI, COBAS, ANPAC, UP, SACTA, UGLT; Rilevato che in detto Accordo: a) si disciplina piu' analiticamente (in particolare per quanto riguarda i termini) la procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversi collettive con previsione che ben puo' inserirsi apportando le necessarie integrazioni nella disciplina vigente (Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2001, n. 185 recante la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, nel settore del trasporto aereo); b) si prevede l'istituzione di un «Comitato dei Saggi», che dovrebbe intervenire «in caso di mancato accordo nel secondo livello di conciliazione»; Rilevato che l'ENAV, con nota del 25 maggio 2009 (pervenuta in Commissione in pari data) e le OO.SS., in sede di audizione del 23 aprile e del 18 giugno 2009, hanno precisato che l'istituzione del suddetto «Comitato dei Saggi» non attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche; Ritenuto pertanto che la valutazione di idoneita' dell'Accordo va operata con riferimento soltanto alla parte relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione (artt. 30 e 31 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo), con esclusione di quella di cui alla lettera b) sopra indicata;
Delibera:
di valutare positivamente l'idoneita dell'Accordo in esame, precisando che il medesimo riguarda soltanto i dipendenti della societa' ENAV e che per tutto quello non espressamente previsto dal citato Accordo rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2001, n. 185); Dispone la trasmissione della presente delibera ad ENAV s.p.a. e alle OO.SS., al Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'Accordo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet della Commissione con nota in calce alla Regolamentazione del Trasporto Aereo (Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2001, n. 185). Roma, 25 giugno 2009 Il presidente: Martone |
| Allegato
----> Vedere da pag. 17 a pag. 21 <---- |
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