IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto 24 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 237 dell'11 ottobre 2007 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, Viale Maginardo n. 1 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale; Vista la nota del 10 giugno 2009 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che in seguito a nuove disposizioni della propria Direzione generale, chiede la sospensione della sopra citata autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore oleicolo; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;
Decreta:
Articolo unico
L'autorizzazione concessa con decreto 24 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 237 dell'11 ottobre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, Viale Maginardo n. 1 a rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, e' revocata. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |