Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 luglio 2009 |
Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria - Anno accademico 2009/2010. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a); Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011; Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni; Considerato che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche non si e' ancora tradotta in accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Considerata altresi' la necessita' di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999; Considerata la necessita' di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata legge n. 264/1999; Considerati al riguardo i dati acquisiti dal predetto Ministero in vista dell'Accordo Stato-regioni, che palesano un'esigenza nazionale di molto inferiore alla potenzialita' formativa del sistema universitario, deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; Tenuto conto delle considerazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani; Viste in particolare le segnalazioni di criticita', espresse dai componenti del Comitato di valutazione del sistema universitario in senso al citato gruppo tecnico, su alcune sedi ritenute non ancora adeguate a garantire standard formativi a livello europeo definiti dalla EAEVE in applicazione delle direttive CEE inerenti le attivita' di medico veterinario; Vista la nota del presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 con cui fa proprie le suddette considerazioni; Ritenuto di condividere la proposta formulata dal citato gruppo tecnico di ridurre il numero degli accessi al corso di laurea in proporzione ai livelli di standard formativi raggiunti dalle diverse sedi; Ritenuto sulla base delle considerazioni sopra esposte di determinare, per l'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria confermando l'offerta formativa 2009-2010 per le sedi che abbiano standard formativi a livello europeo e operando una riduzione del 40, del 20 e del 10 per cento rispetto alla programmazione 2008-2009 sulle rimanenti sedi in proporzione al raggiungimento dei richiamati livelli formativi; Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
Decreta: Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria e' determinato in n. 1.160. 2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 1.050 posti ripartiti fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 110 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse. |
| Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2009 Il Ministro : Gelmini |
| Allegato
----> Vedere a pag. 31 <---- |
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