Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009
Ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza conseguente al fenomeno franoso verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel territorio del comune di Niscemi. (Ordinanza n. 3788).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997 e n. 2970 del 1° aprile 1999 concernenti: «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi (Caltanissetta)»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi, in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato»;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita' e, pertanto, occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire alla regione Siciliana di procedere al completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico nel territorio del comune di Niscemi;
Vista la nota n. 61696 del 29 dicembre 2008 dell'assessore alla presidenza della regione Siciliana con delega alla Protezione civile;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 23 giugno 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Al fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticita' determinatasi nel comune di Niscemi a seguito dell'evento franoso del 12 ottobre 1997, ed aggravatosi dai recenti eventi alluvionali, il Dipartimento regionale della protezione civile, avvalendosi del sindaco di Niscemi, nel limite delle risorse disponibili, provvede:
a) all'individuazione ed alla successiva demolizione degli immobili, rientranti nell'area di frana e nella fascia di 50 m perimetrata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997, le cui condizioni di stabilita' costituiscono pregiudizio per la pubblica e privata incolumita'. Le aree di sedime, su cui insistono gli edifici da demolire, sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune di Niscemi. Per tali aree e' posto il vincolo idrogeologico e di inedificabilita';
b) all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari dei beni immobili, di cui al precedente punto a) ovvero gia' demoliti, limitatamente a quelli conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente alla data dell'evento franoso, per i quali non sia stato gia' riconosciuto alcun indennizzo.
2. Il contributo, di cui al comma 1, dovra' essere commisurato a quello gia' concesso per gli immobili ad uso di residenza principale, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2970 del 1° aprile 1999, rivalutato sulla base degli indici ISTAT vigenti alla data della predetta ordinanza di protezione civile.
3. Il Dipartimento regionale della protezione civile provvede all'approvazione di un'apposita direttiva per disciplinare le modalita' di erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi, i criteri di calcolo e le priorita' in funzione delle risorse disponibili.
4. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, si provvede utilizzando le somme di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n. 3511 che si renderanno disponibili, tenuto conto della necessita' di assicurare, prioritariamente, la corretta conclusione degli interventi programmati dal Presidente della regione Siciliana ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511/06, nonche' ulteriori risorse che potranno essere reperite dallo Stato e dalla regione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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